Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Dolcetto
d’Alba” devono essere prodotte:
1) nell'intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Barolo, Benevello,
Borgomale, Bosia, Camo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cossano Belbo,
Grinzane Cavour, Lequio Berria, Mango, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neviglie, Rocchetta
Belbo Rodello, S. Stefano Belbo, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella in provincia di
Cuneo e del comune di Coazzolo in provincia di Asti;
2) la porzione del territorio situata sulla destra orografica del fiume Tanaro dei comuni di
Barbaresco, Cherasco, Narzole, Neive, Novello, La Morra, Roddi, Verduno, la porzione del
territorio del comune di Roddino sito sulla destra orografica del torrente Riavolo, la porzione del
territorio del comune di Torre Bormida situata sulla sinistra orografica del fiume Bormida e
compresa tra i confini del territorio comunale e la strada statale n. 339 della Val Bormida, e la
porzione del territorio del comune di Cortemilia delimitata dal confine con i comuni di Serole,
Perletto, Castino, Bosia, Torre Bormida, il rio La Monaca, la statale n. 339 della Val Bormida, il
torrente Uzzone ed il rio Rigosio.
Tra tutte le denominazioni Dolcetto, che in Piemonte sono ormai tredici, quella di Alba è la più conosciuta e la più consistente in termini di bottiglie prodotte ogni anno.
Dolcetto d'Alba Doc (foto www.langhevini.it)
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Alba” è riservata ai vini rossi ottenuti dalle
uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione ampelografica:
- vitigno Dolcetto.
Il vino “Dolcetto d’Alba”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; con menzione “vigna”: 12,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Il vino “Dolcetto d’Alba” Superiore, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol; con menzione “vigna”: 12,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.
Il vino “Dolcetto d’Alba”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico.
Il vino “Dolcetto d’Alba” Superiore, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico.
Il Dolcetto d'Alba è un vino che si abbina bene a tutto pasto e che accompagna felicemente salumi, arrosti, carni bianche e formaggi molli o semiduri. Temperatura di servizio 16° - 20°C.