La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d’origine controllata “Calosso” comprende l’intero territorio dei comuni di: Calosso, Castagnole delle Lanze e Costigliole D’Asti.
Sulle splendide colline di Calosso, Costigliole d’Asti e Castagnole delle Lanze, comuni vitivinicoli del sud Astigiano dove da sempre la viticoltura è parte integrante della vita economica e sociale (basti pensare che, proprio Calosso, è percentualmente tra i paesi piu’ vitati di tutto il territorio nazionale, con oltre l’80% della propria superficie agricola destinata alla viticoltura), viene da sempre coltivato e conosciuto questo vitigno, diventato nel tempo un pò il simbolo di riconoscimento di questa zona.
Grappolo di Gamba rossa - Calosso Doc (foto http://catalogoviti.politicheagricole.it)
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata “Calosso” devono essere ottenuti da uve provenienti
da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
- vitigno Gamba Rossa N. (sinonimo Imperatrice dalla gamba rossa) dall’ 90% al 100%;
possono concorrere nella misura massima del 10%, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri
vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
I vini a denominazione di origine controllata «Calosso» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Calosso”:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:19,0 g/l.
“Calosso” Passarà:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
“Calosso” con menzione Vigna e/o Riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.
I vini a denominazione di origine controllata «Calosso» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Calosso”:
colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento;
odore: delicato, fragrante;
sapore: armonico, caratteristico.
“Calosso” Passarà:
colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, armonico, caldo.
“Calosso” con menzione Vigna e/o Riserva:
colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l’invecchiamento;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco,armonico, caratteristico.
I vini a denominazione di origine controllata “Calosso” in relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, possono rilevare al sapore sentore di legno.
Il Calosso si abbina perfettamente, con piatti ricchi di sapori e speziati.
Il passito è un vino strutturato ed armonico, ottimo da meditazione.