L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante e novello.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alberobello e Locorotondo in provincia di Bari; Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano e Ostuni in provincia di Brindisi; Crispiano e Martina Franca in provincia di Taranto.
Elementi determinanti per imprimere le peculiarità di un vino sono il vitigno e l’ambiente,
quest’ultimo inteso sia dal punto di vista fisico (clima e terreno) sia sotto l’aspetto antropologico
(tradizioni, tecnica, professionalità). Di fondamentale importanza sono quindi i fattori umani
presenti nel territorio di produzione che hanno inciso sulle caratteristiche del vino.
Il territorio interessato dalla produzione dei vini “Locorotondo” presenta un paesaggio agrario
caratterizzato da residui boschi di querceti e leccio misti a vegetazione spontanea mediterranea che
costituiva la copertura naturale del territorio prima della presenza dell’uomo. Con i primi
insediamenti umani, risalenti in epoca storica alle popolazioni messa piche e peucetiche, il
territorio nel corso dei secoli ha subito profonde trasformazioni. Il paesaggio rurale attualmente è
caratterizzato da tipici, eleganti e lineari muretti a secco che delimitano e sostengono il terreno
agrario lentamente accumulatosi nel tempo e sul quale l’uomo ha impiantato i vigneti che danno i
vini interessati dal presente disciplinare. La pietra, in simbiosi con la vite, è parte integrante della
Valle d’Itria e ne costituisce l’immagine visiva con i famosi “Trulli”.
Alberobello - Valle d'Itria
Base ampelografica
I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla
coltivazione per le province di Bari, Brindisi e Taranto, a bacca di colore corrispondente iscritti nel
registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.
L'indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o
relativi sinonimi:
Aglianico n.;
Aleatico n.;
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Falanghina b.;
Fiano b.;
Greco b.;
Greco bianco b. ;
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;
Lambrusco n. (da Lambrusco Maestri);
Malbech n.;
Malvasia bianca b. (da Malvasia bianca e/o Malvasia bianca di Candia);
Malvasia n. (da Malvasia nera di Brindisi e/o Malvasia nera di Lecce);
Merlot n.;
Montonico b.;
Moscatello selvatico b.;
Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Pampanuto b.;
Negroamaro precoce cannellino n.;
Notardomenico b.;
Pampanuto b.:
Petit Verdot n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g .;
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal Peduncolo rosso n.;
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Susumaniello n.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.;
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Verdicchio b.;
Vermentino b.;
è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per
almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le
uve dei vitigni idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di specificazione, per le province
Bari, Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica “Valle d’Itria” con la specificazione di vitigno, possono
essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno
a bacca bianca, passito, e novello.
Detti vini possono essere prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature” rivenienti da
vendemmia tardiva.
I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera possono
essere prodotti anche nella tipologia rosato.
I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
“Valle d’Itria” Bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
“Valle d’Itria” Bianco vino da uve stramature:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1.
“Valle d’Itria” Bianco Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Valle d’Itria” Bianco passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1.
“Valle d’Itria” Bianco Spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 35,0 g/l.
“Valle d’Itria” Rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
“Valle d’Itria” Rosso vino da uve stramature:
titolo alcolometrico voltimico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1.
“Valle d’Itria” Rosso Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Valle d’Itria” Rosso novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
zuccheri riduttori residui massimi: 10,0 g/l.
“Valle d’Itria” Rosso passito:
titolo alcolometrico voltimico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1.
“Valle d’Itria” Rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
“Valle d’Itria” Rosato Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Valle d’Itria” Novello Rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l
zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
I vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
“Valle d’Itria” Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: fresco, da secco ad abboccato.
“Valle d’Itria” Bianco vino da uve stramature:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico.
“Valle d’Itria” Bianco Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico.
“Valle d’Itria” Bianco passito:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico.
“Valle d’Itria” Bianco Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;
sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino all’amabile.
“Valle d’Itria” Rosso:
colore: dal rosso rubino al granato;
odore: gradevole,caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, armonico.
“Valle d’Itria” Rosso vino da uve stramature:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico.
“Valle d’Itria” Rosso Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico.
“Valle d’Itria” Rosso novello:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, caratteristico.
“Valle d’Itria” Rosso passito:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico.
“Valle d’Itria” Rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, armonico.
“Valle d’Itria” Rosato Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato più o meno tenue;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico.
“Valle d’Itria” Novello Rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, armonico.
I vini a indicazione geografica tipica “Valle d’Itria” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Variano a seconda della tipologia.