L'indicazione geografica tipica "Daunia" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.
La zona di produzione geografica tipica delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica "Daunia" comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia, il territorio della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani), limitatamente ai territori amministrativi dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione contribuiscono ad ottenere il vino IGT DAUNIA.
La storia del territorio del nero di Troia segue pedissequamente l’evoluzione dei dauni. I primissimi
abitanti stabili provengono dalle zone sub-costiere, ricacciati verso l'interno dalle continue invasioni
dei popoli balcanici. Gli insediamenti in questo periodo sono prevalentemente in grotta; l'economia è di tipo agro-pastorale. Questo sistema senza interruzioni intorno all'VIII secolo A.C. in cui
stanziano nel territorio i Dauni e i Peuceti, popolazione di provenienza illirica. Benché la tradizione
considerasse l'Ofanto come il naturale confine tra la Daunia e la Peucetia, i centri antichi situati a
sud del fiume, tra Canosa e Barletta, rivendicano l'appartenenza alla Daunia.
Durante il MEDIOEVO la coltura della vite scomparve dalla daunia agricola. Nell'Era Moderna
invece, in Capitanata nel 1850 due gloriose famiglie cerignolane i Pavoncelli e La Rochefocauld
impiantarono circa 60 ettari a Nero di Troia allevandolo ad alberello basso; nel giro di pochi anni
gli Ha coltivati a Nero di Troia, diventarono 2500.
Quello dell’uva di Troia è uno dei vitigni più antichi e caratteristici della Puglia centrosettentrionale,
ma le sue origini sono incerte: sono tante le leggende che militano intorno. Riguardo
al suo nome si sono fatte avanti tre ipotesi: la prima ha uno scenario “epico”, in quanto si considera
l’Uva di Troia originaria proprio della storica città del’Asia minore di Troia descritta da Omero nei
suoi racconti epici. Leggenda vuole che il vitigno sia arrivato in Italia meridionale, e precisamente
lungo le coste pugliesi, tramite i colonizzatori greci più di duemila anni fa. Altra ipotesi, meno
suggestiva, indica la cittadina albanese Cruja come origine dell’Uva di Troia; mentre più veritiera
rimane la tesi che indica il vitigno, originario proprio del territorio limitrofo alla città pugliese di
Troia.
Tra tutte, la teoria più affascinante rimane sicuramente quella legata alla leggenda dell’eroe greco
Diomede: questi, terminata la guerra di Troia, navigò fino a risalire il fiume Ofanto portando con se
tralci di vite della sua terra che piantati, dettero appunto origine all’Uva di Troia.
Del grande valore storico di queste piantagioni fanno fede le diverse citazioni che rimandano a
Federico II di Svevia, il quale amava degustare il “corposo vino di Troia”, ed ai marchesi D'Avalos
che, acquistata la città nel 1533, e notata l'assoluta qualità ed attitudine dei terreni circostanti,
incrementarono notevolmente le coltivazioni di quest’uva.
In realtà, in epoca federiciana, l’esteso territorio di produzione del vitigno era ricompreso sotto un
unico regno: da ciò deriva il grande legame che unisce le varie aree, i loro innumerevoli scambi
economici e culturali che giustificano appunto la diffusione della produzione su terreni che
comprendono un’area molto più ampia della sola provincia di Foggia.
Daunia o Capitanata (Provincia di Foggia)
Base ampelografica
I vini ad indicazione geografica tipica "Daunia", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da
uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla
coltivazione per la provincia di Foggia, a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro
nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.
L'indicazione geografica tipica "Daunia" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi
sinonimi:
Aglianico n.;
Aleatico n.;
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Biancolella b.;
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Coda di volpe b.;
Falanghina b.;
Fiano b.;
Greco b.;
Greco bianco b.;
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;
Lambrusco Maestri n.;
Lambrusco n.;
Malbech n.;
Malvasia bianca b.;
Malvasia nera di Brindisi n.
Malvasia nera di Lecce n.;
Merlot n.;
Montonico b.;
Moscatello selvatico b.;
Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Pampanuto b.;
Petit Verdot n.;
Piedirosso n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g.;
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal Peduncolo rosso n. ;
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.;
Trebbiano
Trebbiano giallo b.;
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Verdicchio b.;
Vermentino b.;
è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per
almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le
uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione diversi da quello oggetto di
specificazione, per la provincia di Foggia fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica “Daunia” con la specificazione di vitigno, possono essere
prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a
bacca bianca, passito, e novello limitatamente alle uve a bacca rossa. Detti vini possono essere
prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature” rivenienti da vendemmia tardiva.
L’indicazione geografica tipica “Daunia” con la specificazione della dicitura “Lambrusco vinificato
in bianco” è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, per almeno l’85% dal vitigno Lambrusco Maestri.
I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera possono
essere prodotti anche nella tipologia rosato.
I vini ad indicazione geografica tipica "Daunia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
“Daunia” Bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
“Daunia” Bianco da uve stramature:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1.
“Daunia” Bianco Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Daunia” Bianco Passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Daunia” Bianco Spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 35,0 g/l.
“Daunia” Rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
“Daunia” Rosso da uve stramature:
titolo alcolometrico voltimico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00 % vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1.
“Daunia” Rosso Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Daunia” Rosso Novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
zuccheri riduttori residui massimi: 10,0 g/l.
“Daunia” Rosso Passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00 % vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1.
“Daunia” Rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
“Daunia” Rosato Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Daunia” Novello Rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 10,0 g/l.
“Daunia” Rosato Spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 35,0 g/l.
I vini ad indicazione geografica tipica "Daunia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
“Daunia” Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: fresco, da secco ad abboccato.
“Daunia” Bianco da uve stramature:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico.
“Daunia” Bianco Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico.
“Daunia” Bianco Passito:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico.
“Daunia” Bianco Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;
sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino all’amabile.
“Daunia” Rosso:
colore: dal rosso rubino al granato;
odore: gradevole,caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, armonico.
“Daunia” Rosso da uve stramature:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico.
“Daunia” Rosso Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico.
“Daunia” Rosso Novello:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, caratteristico.
“Daunia” Rosso Passito:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico.
“Daunia” Rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, armonico.
“Daunia” Rosato Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato più o meno tenue;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico, caratteristico.
“Daunia” Novello Rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, armonico.
“Daunia” Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;
sapore: fresco, sapido, fine, armonico fino all’amabile.
I vini a indicazione geografica tipica “Daunia” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Variano a seconda della tipologia.