L’indicazione geografica tipica “Puglia” è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, uve stramature, passito e novello;
rosati anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica “Puglia” comprende i territori amministrativi delle province di Bari, BAT (Barletta – Andria – Trani), Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto della regione Puglia.
Il legame della Puglia con il vino, e quindi con la vite, ha origini antichissime, un legame che da
sempre ha caratterizzato - unitamente all'olio e all'olivo - la cultura e la tradizione di questa regione.
La storia della vite in Puglia ha radici antichissime e si ritiene che questa pianta sia stata sempre
presente nel territorio della regione. La vite era probabilmente presente in Puglia prima dei tempi
della colonizzazione greca - nel VIII secolo a.C. - tuttavia alcune delle varietà oggi considerate
autoctone di questa regione sono state introdotte proprio dai greci, come il Negroamaro e l'Uva di
Troia. Dalla Grecia fu introdotto anche il sistema di coltivazione della vite ad “alberello”, il metodo
più diffuso in Puglia. Con l'arrivo del dominio degli antichi romani - in seguito alla vittoria contro
Pirro nel 275 a.C. - la produzione e il commercio di vino furono particolarmente vivaci e i vini della
Puglia cominciarono ad essere presenti - e apprezzati - nella tavole di Roma. Nella sua
monumentale opera Naturalis Historia, Plinio il Vecchio, nell'elencare le varietà di uve greche,
ricorda che in Puglia erano presenti le Malvasie Nere di Brindisi e Lecce, il Negroamaro e l'Uva di
Troia. Plinio il Vecchio, Orazio e Tibullo hanno lasciato ampie testimonianze nei loro scritti sulle
tecniche di coltivazione della vite e della produzione di vino in Puglia ai tempi degli antichi
Romani, decantando - in particolare - il colore, il profumo e il sapore dei vini pugliesi. Plinio il
Vecchio definì Manduria - la terra della Puglia più rappresentativa per il Primitivo - come
viticulosae, cioè “piena di vigne”. Manduria non fu l'unica zona a guadagnarsi l'appellativo di
viticulosae: anche Mesagne, Aletium (Alezio) e Sava furono definite in questo modo da altri autori.
Altri autori illustri di quei tempi - come Marziale, Ateneo e Marrone - elogiarono nei loro scritti le
qualità dei vini pugliesi. Con la costruzione del porto di Brindisi - nel 244 a.C. - il commercio del
vino pugliese conosce un periodo piuttosto fiorente e a Taranto, con lo scopo di facilitare la
spedizione e l'imbarco, si conservano enormi quantità di vino in apposite cantine scavate nella
roccia lungo la costa.
Già a quei tempi, quindi, la Puglia diviene un importante “deposito” di vino, una terra che farà del
vino, e dell'olio, due prodotti fortemente legati alla propria tradizione e cultura.
Il vino di qualità lascerà un segno indelebile nella cultura della Puglia: da merum, che in latino
significa “vino puro” o “vino genuino”, deriva infatti il termine mjere, che in dialetto pugliese
significa “vino”.
Dopo la caduta dell'impero romano, la viticoltura e la produzione di vino in Puglia subiscono un
periodo di crisi e sarà solo per opera dei monasteri e dei monaci che le due attività saranno
conservate e continueranno a caratterizzare la Puglia. Nel Medioevo, in Puglia si registrano ancora
enormi produzioni di vino: non a caso Dante Alighieri, nei suoi versi, descrive la Puglia come «terra
sitibonda ove il sole si fa vino». L'importanza dello sviluppo della viticoltura e della produzione del
vino fu ben compresa anche da Federico II che - nonostante fosse astemio - fece piantare migliaia di
viti nella zona di Castel del Monte, importando le piante dalla vicina Campania.
Il vino assume un ruolo strategico per l'economia della Puglia tanto che, nel 1362, Giovanna I
d'Angiò firma una legge che vietava nel territorio l'introduzione di vino prodotto al di fuori della
regione. Sarà solamente durante il Rinascimento che i vini della Puglia cominceranno a conoscere i
consensi delle altre zone d'Italia e di alcune zone della Francia, i vini pugliesi fanno il loro ingresso
nelle tavole delle corti nobili. Andrea Bacci, uno degli autori di vino più conosciuti di quel periodo,
ricorda nella sua opera De naturali vinorum historia che nelle zone di Lecce, Brindisi e Bari si
producono vini di “ottima qualità”, mentre dei rossi di Foggia e del Gargano dirà che sono vini di “media forza ma sinceri nella sostanza sicché durano fino al terzo anno e anche di più”. Nei periodi
successivi - nel 1700 e nel 1800 - la Puglia si farà sempre notare per le enormi quantità di vino
prodotte, mai per la qualità, tanto che le eccedenze cominciano ad essere un serio problema, pur
tuttavia costituendo un cospicuo profitto.
I sistemi di allevamento a pianta bassa e ad alta intensità di individui per superficie favoriranno una
produzione per pianta, tale da considerare il prodotto ottenuto con caratteristiche organolettiche più
interessanti.
Inoltre il sistema di allevamento, la potatura, le coltivazioni influiranno sulla quantità e qualità
finale del prodotto.
Puglia (foto www.farpuglia.it)
Base ampelografica
I vini ad indicazione geografica tipica “Puglia”, bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per l’intero territorio
della regione Puglia a bacca di colore corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di
vite per uve da vino, riportati
nel disciplinare.
L’indicazione geografica tipica “Puglia” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o relativi
sinonimi:
Aglianico n.;
Aleatico n.;
Asprinio bianco b.
Barbera n.,
Bianco di Alessano b.;
Biancolella b.
Bombino bianco b.;
Bombino nero n.;
Cabernet Franc n.
Cabernet Sauvignon n.;
Chardonnay b.;
Coda di volpe b.
Falanghina b.;
Fiano b.;
Francavilla
Greco b.;
Impigno b.
Incrocio Manzoni 6.0.13 b.;
Lacrima n.,
Lambrusco n. (da Lambrusco Maestri);
Malbech n.;
Malvasia b. (da Malvasia bianca e/o Malvasia
bianca di Candia);
Malvasia n. (da Malvasia nera di Brindisi e/o
Malvasia nera di Lecce);
Merlot n.;
Montonico b.;
Moscatello selvatico b.;
Moscato bianco b.;
Negroamaro n.;
Negroamaro precoce cannellino n.
Notardomenico n.;
Pampanuto b.;
Petit Verdot n.
Piedirosso n.;
Pinot bianco b.;
Pinot grigio g.
Pinot nero n.;
Primitivo n.;
Refosco dal peduncolo rosso n.
Riesling italico b.;
Riesling renano b.;
Sangiovese n.;
Sauvignon b.;
Semillon b.;
Susumaniello n.;
Sylvaner verde b.;
Syrah n.
Trebbiano
Uva di Troia n.;
Verdeca b.;
Verdicchio b.
Vermentino b.;
è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai corrispondenti vitigni
per almeno l’85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le
uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione, diversi da quello oggetto di
specificazione, per l’intero territorio della regione Puglia, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica “Puglia” con la specificazione di vitigno, possono essere
prodotti anche nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente alla specificazione di vitigno a
bacca bianca, passito e novello quest’ultima limitatamente alle uve a bacca rossa. Detti vini possono
essere prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature” ed essere designati con la menzione “vendemmia tardiva”.
Per i vini ad indicazione geografica tipica “Puglia” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni
indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e
che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all’altro, sia presente in percentuale superiore
al 15%.
L’indicazione geografica tipica “Puglia” con la specificazione della dicitura “Lambrusco vinificato
in bianco” è riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, per almeno l’85% dal vitigno Lambrusco Maestri autorizzato alla coltivazione nella
regione Puglia.
Le uve destinate alla produzione di detta tipologia devono essere vinificate in bianco.
L’indicazione geografica tipica “Puglia” con la specificazione della dicitura “Negroamaro vinificato
in bianco” riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale,
per almeno l’85% dal vitigno Negroamaro.
Le uve destinate alla produzione di detta tipologia devono essere vinificate in bianco.
I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera possono
essere prodotti anche nella tipologia rosato.
I vini ad indicazione geografica tipica “Puglia”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
“Puglia” Bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Puglia” Bianco vino da uve stramature:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1.
“Puglia” Bianco Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Puglia” Bianco Passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/1.
“Puglia” Bianco Spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
“Puglia” Rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Puglia” Rosso vino da uve stramature:
titolo alcolometrico voluimico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1.
“Puglia” Rosso Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Puglia” Rosso Novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Puglia” Rosso Passito:
titolo alcolometrico voluimico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno 11,00% vol svolto;
acidità totale minima: 4,0 g/1;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/1.
“Puglia” Rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Puglia” Rosato Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Puglia” Novello Rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol.
“Puglia” Rosato Spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica “Puglia”, anche con la specificazione del nome del vitigno,
prodotti nelle tipologie “frizzante”, “spumante” e novello, all’atto dell’immissione al consumo
possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo:
“Puglia” Frizzante 9,50%;
“Puglia” Spumante 9,50%;
“Puglia” Novello 11,00%.
I vini ad indicazione geografica tipica “Puglia”, anche con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
“Puglia” Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: gradevole, delicato;
sapore: fresco, da secco a dolce.
“Puglia” Bianco vino da uve stramature:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: da secco a dolce, tipico, armonico.
“Puglia” Bianco Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco a dolce, armonico.
“Puglia” Bianco Passito:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dolce, tipico, armonico.
“Puglia” Bianco Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;
sapore: fresco, sapido, fine, armonico, fino al dolce.
“Puglia” Rosso:
colore: dal rosso rubino al granato;
odore: gradevole,caratteristico;
sapore: da secco a dolce, armonico.
“Puglia” Rosso vino da uve stramature:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: da secco a dolce, tipico, armonico.
“Puglia” Rosso Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco a dolce, armonico.
“Puglia” Rosso Novello:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: da secco a dolce, caratteristico.
“Puglia” Rosso Passito:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dolce , tipico, armonico.
“Puglia” Rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: da secco a dolce, armonico.
“Puglia” Rosato Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato più o meno tenue;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco a dolce, armonico, caratteristico.
“Puglia” Novello Rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: da secco a dolce, armonico.
“Puglia” Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: fragrante, complesso, caratteristico della rifermentazione;
sapore: fresco, sapido, fine, armonico fino al dolce.
I vini a indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Variano a seconda della tipologia.