La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
e requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco, anche Spumante;
Rosato, anche Spumante e Frizzante;
Rosso, anche con menzione Riserva;
Chardonnay, anche Frizzante;
Malvasia Bianca, anche Frizzante;
Fiano, anche Frizzante;
Verdeca, anche Frizzante;
Aleatico;
Malvasia Nera;
Primitivo.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Terra d’Otranto”.
Il Negromaro é di remota introduzione, le coltivazioni dell'area meridionale della Puglia infatti, sin dal
VI secolo a.C., erano caratterizzate quasi unicamente da questo vitigno. Questo vitigno trova infatti il suo
principale bacino viticolo nelle provincie di Brindisi e Lecce dove oggi rappresenta circa il 72% della
superficie vitata.
I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di
produzione. Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi
impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie
delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione
della chioma. le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona
per la vinificazione.
Otranto (foto www.otranto.biz)
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” Bianco, senza specificazione di vitigno, è
riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale
dalla varietà Chardonnay per almeno il 75%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia, per la
zona di produzione omogenea “Salento Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura
massima del 25 % - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, riportati nel disciplinare.
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” Rosso, senza specificazione di vitigno, è
riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve, provenienti da vigneti composti in ambito aziendale
dalle varietà Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi,
Malvasia Nera di Basilicata, da sole o congiuntamente per almeno il 75%; possono concorrere alla
produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla
coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”,
presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% come sopra identificati, riportati nel disciplinare.
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” Rosato senza specificazione di vitigno è riservata
ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vigneti composti in ambito aziendale dalle
varietà Negroamaro, Primitivo, Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi,
Malvasia Nera di Basilicata da sole o congiuntamente, per almeno il 75%; possono concorrere alla
produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla
coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”,
presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % come sopra identificati, riportati nel disciplinare.
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Chardonnay, è
riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale
dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la
zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella
misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Malvasia
Bianca, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito
aziendale dai vitigni Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga, da sole o
congiuntamente, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la
zona di produzione omogenea “Salento Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura
massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Fiano, è
riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale
dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la
zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella
misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Verdeca, è
riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale
dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la
zona di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella
misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Aleatico, è
riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale
dal medesimo vitigno per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona
di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura
massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Malvasia Nera, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale
dai vitigni Malvasia Nera, Malvasia Nera di Lecce, Malvasia Nera di Brindisi, Malvasia Nera di Basilicata,
da sole o congiuntamente, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona
di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura
massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Primitivo, è
riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale
dal medesimo vitigno, per almeno il 90%; possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona
di produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura
massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” Bianco nella tipologia Spumante, senza
specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti
composti in ambito aziendale dalla varietà Chardonnay per almeno il 75%; possono concorrere alla
produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca e nera, idonei alla
coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento Arco Jonico – Salentino”,
presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25 % come sopra identificati, riportati nel disciplinare.
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, con la specificazione di vitigno Fiano, Verdeca,
Malvasia Bianca e Chardonnay, anche nella tipologia e Frizzante , è riservata ai vini ottenuti dalla
vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale dalla varietà corrispondenti per
almeno il 90%. (Per la specificazione del vitigno Malvasia Bianca, la base ampelografica dei vigneti può
essere composta dalle varietà Malvasia Bianca, Malvasia di Candia, Malvasia Bianca Lunga; possono
concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca,
idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento Arco Jonico –
Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10 % come sopra identificati.
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” Rosato nella tipologia frizzante, spumante senza
specificazione di vitigno, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti
composti in ambito aziendale dalla varietà Negroamaro, da sole o congiuntamente per almeno il 70%;
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a
bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento -
Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 30 % come sopra
identificati, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
I vini a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Terra d’Otranto” Bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.
“Terra d’Otranto” Rosato anche Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non ridutttore minimo: 22,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.
“Terra d’Otranto” Rosso, anche Riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.
“Terra d’Otranto” Chardonnay anche Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.
“Terra d’Otranto” Fiano anche Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.
“Terra d’Otranto” Verdeca anche Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima.: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.
“Terra d’Otranto” Malvasia Bianca anche Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l;
per il tipo Frizzante: spuma fine ed evanescente.
“Terra d’Otranto” Bianco Spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Terra d’Otranto” Rosato Spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Terra d’Otranto” Malvasia Nera:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non ridutore minimo: 22,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.
“Terra d’Otranto” Primitivo:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
zucchero riduttore residuo non superiore a 18,0 g/l.
“Terra d’Otranto” Aleatico:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00 % vol di cui almeno 13,00% vol svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
I vini a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto”, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Terra d’Otranto” Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini;
odore: caratteristico, delicato, fruttato se giovane;
sapore: fresco e armonico.
“Terra d’Otranto” Rosato anche Frizzante:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: pieno,armonico.
“Terra d’Otranto” Rosso, anche Riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso granato con
l'invecchiamento;
odore: intenso;
sapore: pieno, armonico.
“Terra d’Otranto” Chardonnay anche Frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore : gradevole e fruttato.
“Terra d’Otranto” Fiano anche Frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini;
odore: delicato floreale;
sapore: fresco e armonico.
“Terra d’Otranto” Verdeca anche Frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: armonico e delicato.
“Terra d’Otranto” Malvasia Bianca anche Frizzante:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: gradevole e intenso;
sapore: sapido, aromatico e armonico.
“Terra d’Otranto” Bianco Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: fresco,armonico, da extrabrut a extradry.
“Terra d’Otranto” Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco,armonico, da extrabrut a extradry.
“Terra d’Otranto” Malvasia Nera:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al rosso granato;
con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto, armonico.
“Terra d’Otranto” Primitivo:
colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, ampio e complesso;
sapore: armonico, caldo.
“Terra d’Otranto” Aleatico:
colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei, tendente;
al granato con l’invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, ampio e complesso;
sapore: pieno, vellutato e moderatamente dolce.
Variano a seconda della tipologia di vino.