La denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” è riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
Rosso, anche Riserva;
Rosato, anche Spumante e Frizzante.
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per
consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Negroamaro di Terra d’Otranto”.
Il Negromaro é di remota introduzione, le coltivazioni dell'area meridionale della Puglia infatti,
sin dal VI secolo a.C., erano caratterizzate quasi unicamente da questo vitigno. Questo vitigno trova
infatti il suo principale bacino viticolo nelle provincie di Brindisi e Lecce dove oggi rappresenta
circa il 72% della superficie vitata.
I vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati
nell’area di produzione. Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che,
anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale
disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia
per consentire la razionale gestione della chioma. le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono
quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione.
Vitigno Negroamaro (foto http://catalogoviti.politicheagricole.it)
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosso, anche Riserva, è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti da vigneti composti in ambito
aziendale dal medesimo vitigno Negroamaro per almeno il 90%;
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri
vitigni a bacca nera non aromatiche, idonei alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di
produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella
misura massima del 10%.
La denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosato, anche nella
tipologia Spumante e Frizzante è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve, provenienti
da vigneti composti in ambito aziendale dal medesimo vitigno Negroamaro per almeno il 90%;
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri
vitigni a bacca nera non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Puglia, per la zona di
produzione omogenea “Salento - Arco Jonico – Salentino”, presenti in ambito aziendale, nella
misura massima del 10 %.
I vini denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto”, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.
“Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non ridutttore minimo: 20,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.
“Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosato Spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non ridutttore minimo: 15,0 g/l.
“Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosato Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non ridutttore minimo: 15,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,0 g/l.
“Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosso Riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
zuccheri riduttori residui: massimo 10, g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
I vini denominazione di origine controllata “Negroamaro di Terra d’Otranto”, all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con
l'invecchiamento;
odore: gradevole, intenso;
sapore: pieno, armonico.
“Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosato:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: pieno,armonico, vivace.
“Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosato Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: fresco, armonico, da extrabrut a extradry.
“Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosato Frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: da secco ad amabile, armonico.
“Negroamaro di Terra d’Otranto” Rosso Riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con
l'invecchiamento;
odore: gradevole, intenso;
sapore: pieno, armonico.
Variano a seconda della tipologia di vino.