L'indicazione geografica tipica "Sabbioneta" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Sabbioneta” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di Sabbioneta, Viadana, Commessaggio, in provincia di Mantova.
Fondamentali i fattori umani legati al territorio che hanno contribuito in modo determinante
all’ottenimento dell’ IGP Sabbioneta.
La coltivazione della vite in questa area ha origini antiche, dal poeta Virgilio, che cita l’esistenza
della vite ai tempi più recenti con la coltivazione della vite in filari spesso accompagnata ad alberi
con funzione di sostegno. La coltivazione avveniva sulle terre strappate alle esondazioni del fiume e
messe al sicuro con le arginature, quindi terreni di origine alluvionale, fertili, freschi che
caratterizzano le qualità organolettiche della produzione vitivinicola.
L’uomo ha modellato il territorio e reso possibile la coltivazione della vite che è diventata tradizione
come i rituali che ruotavano intorno all’uva e al vino con radici antiche che risalgono al cuore del
Medioevo. Importante nella viticoltura della zona è il vitigno Lambrusco Viadanese che prende il
nome dal comune in provincia di Mantova dove è maggiormente diffuso: Viadana.
Sabbioneta Igt - Consorzio Vini Mantovani (foto www.vinimantovani.it)
Base ampelografica
I vini a indicazione geografica tipica "Sabbioneta” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da
uve provenienti da vigneti composti, nello ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla
coltivazione nella Regione Lombardia, a bacca di colore corrispondente, ed iscritti nel Registro
Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.
L’ indicazione geografica tipica "Sabbioneta”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Ancellotta, Barbera, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenere, Chardonnay,Cortese, Corvina,
Fortana, Garganega, Groppello gentile, Malvasia bianca, Marzemino, Merlot, Molinara, Negrara,
Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Rondinella, Sangiovese, Sauvignon, è riservata ai
vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non
aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.
L’ indicazione geografica tipica “Sabbioneta” con la specificazione del vitigno: “Cabernet”, è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni
Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non
aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.
L’ indicazione geografica tipica “Sabbioneta”, con la specificazione del vitigno: “Lambrusco”, è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni
Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Maestri, Lambrusco Marani, Lambrusco
Salamino, Lambrusco Viadanese da soli o congiuntamente per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve
dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione alla coltivazione nella
Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.
L’ indicazione geografica tipica “Sabbioneta”, con la specificazione del vitigno: “Trebbiano”, è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni
Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano,Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave da soli o
congiuntamente per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non
aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.
L’ indicazione geografica tipica “Sabbioneta” con la specificazione del vitigno: “Riesling”, è riservata
ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni Riesling e
Riesling italico da soli o congiuntamente per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve
dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia,
fino a un massimo del 15%.
I vini a indicazione geografica tipica “Sabbioneta” con la specifica di un vitigno a bacca nera possono
essere prodotti anche nella tipologia novello.
I vini a indicazione geografica tipica ”Sabbioneta” con la specificazione di uno dei vitigni di cui sopra possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica “Sabbioneta” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
“Sabbioneta” bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
“Sabbioneta” rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
“Sabbioneta” rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Sabbioneta” novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica “Sabbioneta”, anche con la specificazione del nome del vitigno,
prodotti nelle tipologia frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere il seguente titolo
alcolometrico volumico totale minimo:
“Sabbioneta” frizzante 10,00% vol.
I vini a indicazione geografica tipica “Sabbioneta” all’atto dell’immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
“Sabbioneta” bianco:
colore: giallo pallido;
odore: delicato, gradevole;
sapore: tipico, armonico.
“Sabbioneta” rosato:
colore: rosato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: equilibrato, armonico.
“Sabbioneta” rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore : vinoso e fruttato;
sapore : tipico, sapido armonico.
“Sabbioneta” novello:
colore: rosso;
odore: fruttato, giovane, gradevole;
sapore: asciutto, fresco.
I vini a indicazione geografica tipica “Sabbioneta” con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Variano a seconda della tipologia.