Casteggio DOC
Atlante dei prodotti tipici - Vini DOP e IGP

Zona di produzione e storia

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Casteggio” comprende la fascia vitivinicola collinare del comune di Casteggio, nonché dei comuni confinanti di Borgo Priolo, Corvino San Quirico, Montebello della Battaglia, Calvignano, Oliva Gessi e Torrazza Coste, in provincia di Pavia.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a Denominazione di Origine “Casteggio”.
Casteggio è l’antico Clastidium, castro romano ricordato per la sua importanza strategica e logistica e per essere stato teatro di vittoriose battaglie dei Romani sugli Insubri e sui Galli nel II secolo a.C. Molti ritrovamenti di antichi e preziosi cimeli, nell’agro di Casteggio, attestano la notevole importanza del Borgo nel periodo repubblicano ed imperiale di Roma.
La coltivazione della vite nella zona collinare ha caratterizzato l’economia agricola da sempre. Testi del Columella e di Plinio il Vecchio descrivono la zona collinare come “coperta di ubertosissimi vigneti” ed a prova della ricchezza di tale zona testimoniano, come affermava Strabone nella sua Descrizione d’Italia, “le botti fatte di legno e più grosse delle case”.
Nel corso dei decenni la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio, tanto che la tipologia di vino “Rosso” (da cui nasce il “Casteggio”) è stata inserita nella DOC “Oltrepò Pavese” sin dalla nascita, avvenuta con DPR del 6 agosto 1970.

Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese

Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualifiche

Base ampelografica
Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Casteggio” deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera: minimo 65%;
Croatina, Uva Rara, Ughetta (Vespolina) e Pinot Nero, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 35%.

I vini “Casteggio” e “Casteggio riserva”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima : 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti indicati per l’acidità e l’estratto non riduttore.

Caratteristiche organolettiche

I vini “Casteggio” e “Casteggio riserva”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso, talvolta con riflessi violacei e tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intenso, etereo, delicato;
sapore: secco, corposo, armonico.

Abbinamenti e temperatura di servizio

Casteggio: si abbina a salumi, antipasti a base di carne, insalate di coniglio, primi piatti conditi con ragù o salsiccia, secondi di carne di vitello e maiale. Temperatura di servizio 18°C.

Zootecnia Cani e gatti Coltivazioni erbacee Fruttiferi Coltivazioni forestali Insetti Prodotti tipici Funghi Parchi ed aree protette
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