L'indicazione geografica tipica “Alto Mincio” è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica “Alto Mincio” comprende l’area collinare riguardante in tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana, in provincia di Mantova.
La coltivazione della vite nell’alto mantovano ha origini antiche, gli scavi archeologici nelle colline
moreniche hanno portato alla luce una ciotola di vinaccioli databile al Neolitico delle palafitte.
Successivamente la civiltà etrusca porto la cultura del vino. Il poeta Virgilio, nativo di Mantova
descrive l’esistenza della Vitis labrusca duemila anni fa, nella sua quinta Bucolica. Testimonianza
importante per i vini e le uve dei colli ci viene fornita dalla corrispondenza di Isabella d’Este nel
suo viaggio a Cavriana e sul lago di Garda nel settembre del 1535, e nella “ Descrittione in
compendio del castello di Solferino” un documento dell’Archivio di Stato di Mantova del 1588.
Anche il mantovano Teofilo Folengo descrive i gesti secolari di una mitologica vendemmia avendo
probabilmente sotto gli occhi ciò che accadeva nelle sue terre.
Alto Mincio Igt - Consorzio Vini Mantovani (foto www.vinimantovani.it)
Base ampelografica
I vini a indicazione geografica tipica “Alto Mincio” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla
coltivazione nella Regione Lombardia, a bacca di colore corrispondente, ed iscritti nel Registro
Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.
L'indicazione geografica tipica “Alto Mincio”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni
Merlot, Cabernet, Sangiovese, Rondinella, Molinara, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot grigio,
Sauvignon, Riesling b., Garganega, Pinot nero, Riesling italico è riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l' 85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le
uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, provenienti da vitigni idonei alla
coltivazione nella Regione Lombardia, fino a un massimo del 15%.
Il vino ottenuto dai vitigni “Cabernet sauvignon” e “Cabernet franc” da soli o congiuntamente,
può essere designato come “Cabernet”; analogamente il vino ottenuto dai vitigni “Riesling b.” e “Riesling italico”, da soli o congiuntamente, può essere designato come “Riesling”.
Tali vini possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
I vini con indicazione geografica tipica “Alto Mincio” all’atto della immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
“Alto Mincio” bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
“Alto Mincio” rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
“Alto Mincio” rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Alto Mincio” novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Alto Mincio” bianco passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
“Alto Mincio” rosso passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica “Alto Mincio”, anche con la specificazione del nome del
vitigno, prodotti nelle tipologie novello e frizzante, all'atto dell'immissione al consumo, devono
avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo:
“Alto Mincio” novello 11,00%;
“Alto Mincio” frizzante 10,00%.
I vini con indicazione geografica tipica “Alto Mincio” all’atto della immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
“Alto Mincio” bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole armonico;
sapore: tipico, pieno.
“Alto Mincio” rosato:
colore: rosato;
odore: gradevole, delicato;
sapore: asciutto, armonico.
“Alto Mincio” rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: tipico, asciutto.
“Alto Mincio” novello:
colore: rosso;
odore: fruttato, gradevole;
sapore: asciutto, fresco.
“Alto Mincio” bianco passito:
colore: giallo tendente all’ambra;
odore: intenso, fruttato;
sapore: sapido.
“Alto Mincio” rosso passito:
colore: rosso tendente al granato;
odore: caratteristico e intenso;
sapore: tipico, armonico.
I vini a indicazione geografica tipica “Alto Mincio” con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Variano a seconda della tipologia.