La denominazione di origine controllata <<Sciacca>>, e' riservata ai seguenti vini:
<<Sciacca>> bianco;
<<Sciacca>> Inzolia;
<<Sciacca>> Grecanico;
<<Sciacca>> Chardonnay;
<<Sciacca>> riserva Rayana;
<<Sciacca>> rosso;
<<Sciacca>> Nero d'Avola;
<<Sciacca>> Cabernet Sauvignon;
<<Sciacca>> Merlot;
<<Sciacca>> Sangiovese;
<<Sciacca>> rosso riserva;
<<Sciacca>> rosato,
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.
La produzione delle uve destinate all'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata <<Sciacca>> devono provenire dagli interi territori amministrativi dei comuni di Sciacca e Caltabellotta in provincia di Agrigento.
L’origine della viticoltura nel territorio della DOC Sciacca, così come nel più ampio territorio
selinuntino, risale a tempi immemorabili. Numerosi sono i ritrovamenti nei vari siti archeologici che
testimoniano l’uso del vino nelle civiltà risalenti al periodo greco-selinuntino ed in altre colonie che
nel corso dei secoli vi si sono insediate.
Inoltre, dai fondali marini, sono state portate alla luce anfore vinarie risalenti al periodo romano
imperiale e bizantino.
La viticoltura si diffuse largamente nel territorio della DOC Sciacca nel 1966, con la conversione
dei seminativi e dei mandorleti in vigneti, poiché l’uva assicurava un reddito maggiore.
Dal 1970 si assistette ad una considerevole espansione della viticoltura, tant’è che presso la Cantina
Sociale Enocarboj furono conferite 45.000 quintali d’uva, con una produzione pari a 33.000 ettolitri
di vino.
Il prodotto veniva venduto ai commercianti marsalesi che lo vendevano in Francia. Il vino Siciliano
e quello di Sciacca in particolare avevano trovato un sicuro mercato.
Il primo vino in bottiglia prodotto dalla Cantina Sociale Enocarboj ebbe il nome di Trebbiano di
Sicilia.
Nel 1971 venne costituito a Sciacca il Consorzio Enologico Agrigentino Kronion soc. coop. a r.l., di
cui facevano parte dieci cantine sociali della provincia di Agrigento, e precisamente la cantina Acli
Mons. Licata di Ribera, l’Aurora Valle dei Templi di Favara, la cantina Progresso di Menfi, La Vite
di S. Margherita di Belice, la Primavera di Ribera, la Cellaro di Sambuca di Sicilia, la Eraclea di
Cattolica Eraclea, la Viticoltori Associati di Canicattì e la Grappolo d’Oro di Sciacca.
Scopo del Consorzio era il coordinamento dell’attività di commercializzazione e lavorazione dei
vini, sia sfusi che in bottiglia, come pure la distillazione dei vini da tavola e la lavorazione dei
sottoprodotti: vinacce e fecce.
E' stata riconosciuta come DOC co decreto ministeriale 5 giugno 1998.
Sciacca - Il porto
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata <<Sciacca>> e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati
ottenuti dalle uve di vitigni provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
a) <<Sciacca>> bianco: Inzolia - Grecanico - Chardonnay - Catarratto lucido, per almeno il 70%
congiuntamente o disgiuntamente.
Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varieta' a bacca bianca non
aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritte nel registro nazionale delle varietà
di vite per uve da vino approvato, riportati
nel disciplinare.
b) la denominazione di origine controllata <<Sciacca>>, con la menzione di uno dei seguenti
vitigni: Grecanico, Inzolia, Chardonnay, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti
costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere per la restante parte le uve provenienti da varieta' a bacca bianca non
aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.
c) la denominazione di origine controllata "Sciacca", con la menzione della sottozona Rayana
obbligatoriamente preceduta dalla tipologia riserva e' consentita ai soli vini bianchi ottenuti dai
vigneti nell'ambito aziendale composti da almeno l'80% di Catarratto lucido e Inzolia
congiuntamente o disgiuntamente.
Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varieta' a bacca bianca, non
aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.
d) <<Sciacca>> rosso: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese, per almeno il
70% congiuntamente o disgiuntamente.
Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varieta' a bacca rossa non
aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.
e) la denominazione di origine controllata <<Sciacca>> rosso con la menzione di uno dei seguenti
vitigni: Merlot - Cabernet Sauvignon - Nero d'Avola - Sangiovese, e' riservata ai vini ottenuti da uve
provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono inoltre
concorrere per la restante parte le uve provenienti da varieta' a bacca rossa non aromatiche, idonee
alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.
f) la denominazione di origine controllata <<Sciacca>> rosso riserva e' consentita ai soli vini rossi
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti nell'ambito aziendale, composti da almeno il 70% di
Merlot,Cabernet Sauvignon, Nero d'Avola, Sangiovese congiuntamente o disgiuntamente.
Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varieta' a bacca rossa non
aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.
g) la denominazione di origine controllata <<Sciacca>> rosato e' riservata, per almeno il 70%, ai
vini prodotti esclusivamente con la vinificazione in bianco dei vitigni prescritti per il vino a
denominazione di origine controllata <<Sciacca>> rosso, o con mostificazione contemporanea delle
uve bianche e rosse prescritte per i vini a denominazione di origine controllata <<Sciacca>> bianco
e rosso.
Possono inoltre concorrere per la restante parte le uve provenienti da varieta' a bacca rossa non
aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.
I vini della denominazione di origine controllata <<Sciacca>> all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere ai seguenti requisiti:
1) <<Sciacca>> bianco:
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
– estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
– acidita' totale minima: 4,5 g/l.
2) <<Sciacca>> Inzolia:
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
– estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
– acidita' totale minima: 4,5 g/l.
3) <<Sciacca>> Grecanico:
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
– estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
– acidita' totale minima: 4,5 g/l.
4) <<Sciacca>> Chardonnay:
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
– estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
– acidita' totale minima: 4,5 g/l.
5) <<Sciacca>> riserva Rayana:
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;
– estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
– acidita' totale minima: 4,5 g/l.
6) <<Sciacca>> rosso:
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
– estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
– acidita' totale minima: 4,5 g/l.
7) <<Sciacca>> nero d'Avola:
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
– estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
– acidita' totale minima: 4,5 g/l.
8) <<Sciacca>> Cabernet Sauvignon:
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
– estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
– acidita' totale minima: 4,5 g/l.
9) <<Sciacca>> Merlot:
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
– estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
– acidita' totale minima: 4,5 g/l.
10) <<Sciacca>> Sangiovese:
– titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,50% vol;
– estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
– acidita' totale minima: 4,5 g/l.
11) <<Sciacca>> rosso riserva:
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
– estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
– acidita' totale minima: 4,5 g/l.
12) <<Sciacca>> rosato:
– titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
– estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
– acidita' totale minima: 4,5 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita' e l'estratto non riduttore.
I vini della denominazione di origine controllata <<Sciacca>> all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere ai seguenti requisiti:
1) <<Sciacca>> bianco:
– colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
– odore: delicato, fine, fragrante;
– sapore: secco, vivace, armonico.
2) <<Sciacca>> Inzolia:
– colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
– odore: fruttato, intenso, caratteristico;
– sapore: armonico, caratteristico, gradevole.
3) <<Sciacca>> Grecanico:
– colore: giallo paglierino tendente al chiaro;
– odore: delicato, tipico;
– sapore: armonico, gradevole.
4) <<Sciacca>> Chardonnay:
– colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
– odore: fruttato,caratteristico;
– sapore: fresco, armonico.
5) <<Sciacca>> riserva Rayana:
– colore: giallo dorato carico;
– odore: intenso, persistente;
– sapore: pieno, gradevole.
6) <<Sciacca>> rosso:
- colore: rosso rubino;
– odore: vinoso, asciutto;
– sapore: leggermente tannico.
7) <<Sciacca>> nero d'Avola:
– colore: rubino piu' o meno intenso;
– odore: delicato, caratteristico;
– sapore: pieno, armonico.
8) <<Sciacca>> Cabernet Sauvignon:
– colore: rosso rubino intenso;
– odore: intenso, caratteristico;
– sapore: asciutto, rotondo, armonico.
9) <<Sciacca>> Merlot:
– colore: rosso rubino piu' o meno carico;
– odore: vinoso piuttosto intenso, caratteristico;
– sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico.
10) <<Sciacca>> Sangiovese:
– colore: rosso rubino carico;
– odore: intenso, caratteristico;
– sapore: pieno, armonico.
11) <<Sciacca>> rosso riserva:
colore: rosso rubino tendente al granato;
– odore: caratteristico;
– sapore: corposo e vellutato.
12) <<Sciacca>> rosato:
– colore: rosato piu' o meno intenso;
– odore: delicato, fine,fragrante;
– sapore: armonico, vivace.
Variano a seconda della tipologia di vino.