La denominazione di origine controllata “Marsala”, “Vino Marsala” e “Vino di Marsala”, che deve essere
integrata a seconda delle caratteristiche del prodotto dai qualificativi di legge “Fine”, “Superiore”,
“Superiore Riserva”, “Vergine” o “Soleras”, “Vergine Riserva” o “Soleras Riserva”, oppure “Vergine
Stravecchio” o “Soleras Stravecchio”, è riservata ai vini liquorosi, di colore oro, ambra e rubino, che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nella legge 28 novembre 1984, n. 851, nonché a quelli
previsti dal disciplinare di produzione.
L’uso della suddetta denominazione è permesso solo con le qualifiche che indicano il periodo di
invecchiamento minimo, il colore ed il contenuto zuccherino, espresse ciascuna, in lingua italiana o
inglese.
La zona di produzione delle uve destinate alla preparazione dei vini liquorosi “Marsala”, “Vino Marsala” e “Vino di Marsala”, comprende l’intero territorio della provincia di Trapani, esclusi i comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo.
E’ l’uomo a rendere questa zona un unicum, una autentica culla della civiltà mediterranea della vite e del
vino.
Infatti, tutti i popoli che nei millenni vi si sono insediati, ne hanno implementato la naturale vocazione
vitivinicola: dando luogo ad una insieme di passione e di tradizione, di culture e di colture.
I fattori presenti nella zona tipica di produzione del vino a D.O. Marsala consistono in condizioni
specifiche che complessivamente determinano caratteristiche davvero esclusive.
Se ne può dedurre che le doti qualitative del vino rappresentano la risultante organolettica degli elementi
climatici e geologici propri di un’area geografica particolarmente vocata, ma anche dalle consuetudini che
vi si perpetuano da tempo immemorabile.
Marsala Doc
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata “Marsala”, “Vino Marsala” e “Vino di Marsala”, devono provenire dalle uve dei vitigni aventi, nell’ambito aziendale, la
seguente composizione varietale:
a) per i Marsala oro ed ambra: vitigni “Grillo” e/o “Catarratto” (tutte le varietà e tutti i cloni), e/o “Ansonica” (detto localmente “Inzolia”), e/o “Damaschino”;
b) per i Marsala rubino: vitigni “Perricone” (localmente chiamato “Pignatello”) e/o “Calabrese”
(localmente chiamato “Nero d’Avola”) e/o “Nerello mascalese”.
Possono concorrere fino al 30% delle uve impegnate in totale, le uve a bacca bianca provenienti dai
vigneti di cui sopra.
I vini “Marsala”, “Vino Marsala” e “Vino di Marsala” devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
1) Marsala Fine:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
acidità volatile: non superiore a 15 meq/l;
invecchiamento minimo di un anno.
2) Marsala Superiore:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
acidità volatile: non superiore a 17 meq/l;
invecchiamento minimo due anni.
3) Marsala Superiore Riserva:
tutte le caratteristiche del Marsala Superiore ma con:
invecchiamento minimo di quattro anni;
acidità volatile: non superiore a 30 meq/l.
4) Marsala Vergine o Soleras:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol;
gradazione in zuccheri naturali inferiore al 4,0%;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
acidità volatile: non superiore 30 meq/l;
invecchiamento minimo cinque anni.
5) Marsala Vergine Stravecchio o Riserva:
le stesse caratteristiche del Marsala Vergine ma con:
invecchiamento minimo di dieci anni.
I Marsala denominati “oro” hanno colore dorato più o meno intenso;
i Marsala denominati “ambra” hanno colore giallo ambrato più o meno intenso;
i Marsala denominati “rubino” hanno colore rosso rubino che, con l’invecchiamento, acquista riflessi
ambrati.
I Marsala, secondo il contenuto zuccherino, si classificano in:
secco: con zuccheri riduttori inferiori a 40 g/l;
semisecco: con zuccheri riduttori superiori a 40 g/l, ma inferiori a 100 g/l;
dolce: con zuccheri riduttori superiori a 100 g/l.
Tutti i Marsala presentano sapore e profumo caratteristici.
Per i Marsala anche nel caso in cui non è consentito l’impiego del mosto cotto è ammessa la presenza di
tracce di ossi-metil-furfurolo derivante dai processi di affinamento e di invecchiamento.
I vini Marsala già idonei al consumo diretto come tali possono essere addizionati con alcole etilico di
origine viticola e/o con acquavite di vino senza ulteriore periodo di invecchiamento, onde adattarli a
particolari esigenze di mercato; essi in tal caso devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento di
almeno un mese prima della commercializzazione.
Il periodo di invecchiamento minimo decorre dalla data di ultimazione delle operazioni di concia.
E’ consentita la rilavorazione di una o più miscele di Marsala.
In tal caso il prodotto derivato deve essere sottoposto ad un nuovo periodo di invecchiamento in relazione
al tipo di Marsala che si intende ottenere.
L’invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno, preferibilmente di rovere o di ciliegio, salvo che
per i primi quattro mesi di invecchiamento del Marsala Fine che possono essere effettuati in recipienti di
altro materiale.
Il Marsala Fine dopo i primi quattro mesi di invecchiamento può essere destinato alla trasformazione in
altre bevande o prodotti.
I Marsala Vergini in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come Marsala Superiore o
Marsala Fine, purchè abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per dette categorie e ne
abbiano le caratteristiche.
Parimenti i Marsala Superiori in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come Marsala
Fini, purchè abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per detta categoria e ne abbiano le
caratteristiche.
Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste di concerto con quelli dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, delle finanze e del commercio con l’estero, può consentire, su proposta della regione
siciliana la preparazione di vini Marsala destinati alla esportazione verso i Paesi Terzi, aventi limiti
percentuali di contenuto in alcole e/o in zuccheri diversi da quelli indicati nel presente disciplinare,
sempre che i prodotti così confezionati rispondano alla legislazione vigente negli Stati di destinazione.
L’autorizzazione sarà concessa sempre che sia consigliata da ragioni di interesse nazionale.
I prodotti di cui ai due precedenti comma, devono essere spediti dalle fabbriche direttamente all’estero o
ai depositi o magazzini doganali accompagnati da bolletta di cauzione.
Di tali prodotti è vietata la reimportazione nei Paesi della Comunità.
I Marsala denominati “oro” hanno colore dorato più o meno intenso.
I Marsala denominati “ambra” hanno colore giallo ambrato più o meno intenso.
I Marsala denominati “rubino” hanno colore rosso rubino che, con l’invecchiamento, acquista riflessi
ambrati.
Tutti i Marsala presentano sapore e profumo caratteristici.
Le versioni dolci accompagnano crostate alla ricotta, sfogliatine, cannoli siciliani, tartellette alla confettura di frutta, frutta matura. Temperature di servizio: 6°C le versioni secche e invecchiate se servite fuori pasto come vino da meditazione, 10°C se servite come aperitivo, a temperatura ambiente se servite a fine pasto in luogo di un distillato; 12° - 15°C le versioni dolci.