L' indicazione geografica tipica <<Salemi>> è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica <<Salemi>> comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Salemi in provincia di Trapani.
La vitivinicoltura rappresenta il settore produttivo trainante per l'economia locale, insieme alla
produzione di grano e olio. Nel corso dei secoli la vite ed il vino sono stati sempre una presenza
costante in questo territorio.
La zona di produzione della IGT “Salemi” appartiene ad una plaga di antichissima tradizione
vitivinicola; la presenza della vitivinicoltura è testimoniata dal ritrovamento di frammenti di anfore
vinarie risalenti all'epoca della colonizzazione greca in Sicilia.
L'intensa attività agricola a vocazione vitivinicola persiste anche durante il periodo di Roma
imperiale.
Ne “Il libro Ruggero” di Al Idrisi si narra della coltivazione della vite all’epoca dei Normanni, ma
che la stessa ha acquistato notevole sviluppo nel 1773 con Woodhouse e la nascita del vino Marsala.
E' stata riconosciuta IGT con decreto ministeriale 10 ottobre 1995.
Zona di produzione dei vini Salemi Igt (foto http://ivinidisicilia.altervista.org)
Base ampelografica
I vini ad indicazione geografica tipica <<Salemi>> bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni: Ansonica,
Catarratto, Trebbiano, Grecanico, Damaschino.
L' indicazione geografica tipica <<Salemi>> con la specificazione di uno o più dei vitigni:
Ansonica, Catarratto, Grecanico, Damaschino, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le
uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, fino ad un
massimo del 15%.
L’indicazione geografica tipica <<Salemi>> con la specificazione di due dei seguenti vitigni:
Ansonica, Catarratto, Grecanico, Damaschino, è riservata ai vini ottenuti, anche nella tipologia
frizzante, da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni,
alle seguenti condizioni:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15%
del totale;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale,
di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni
non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
- l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto
all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute”.
I vini ad indicazione geografica tipica <<Salemi>> con la specificazione di uno o due dei vitigni
di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica <<Salemi>> anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
“Salemi” bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
“Salemi” rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Salemi” rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica “Salemi”, anche con la specificazione del nome di uno o più
vitigni, prodotti nelle tipologie “frizzante” e “novello”, all'atto dell'immissione al consumo, possono
avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo:
“Salemi” frizzante: 9,00% vol;
“Salemi” novello: 11,00% vol.
I vini ad indicazione geografica tipica <<Salemi>> anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
“Salemi” bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: da secco a dolce, tipico, sapido.
“Salemi” rosso:
colore: rosso rubino;
odore: complesso, fruttato;
sapore: da secco a dolce, armonico, tipico.
“Salemi” rosato:
colore: rosato cerasuolo;
odore: intenso, persistente;
sapore: da secco a dolce, tipico, caratteristico.
I vini a indicazione geografica tipica “Salemi” con la specificazione del nome di uno o più vitigni, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Variano a seconda della tipologia.