La denominazione di origine controllata «Faro» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
Le uve destinate alla produzione del vino «Faro» debbono essere prodotte nel territorio del comune di Messina.
Il nome “Faro” pare derivi dall’antica popolazione greca dei Pharii, che colonizzarono gran parte
delle colline messinesi, svolgendo attività agricola e in particolare dedicandosi alla coltivazione
delle vigne, o verosimilmente da Punta Faro o Capo Peloro, posta all’estremità dello stretto.
Quest’area della Sicilia vanta un’antichissima vocazione vitivinicola, il vino Faro, infatti, era
prodotto già in età Micenea (XIV secolo a.C.). Numerose testimonianze sono riconducibili a
un’importante attività vitivinicola già dall’epoca greca, per arrivare fino al XIX secolo in cui furono
davvero notevoli il commercio e l’esportazione di vino Faro in molte regioni della Francia, allora
utilizzato come vino da taglio dei vini di Borgogna e di Bordeaux, in concomitanza con gli attacchi
di fillossera che interessarono il Nord Europa e la Francia in particolare.
Nell’intera provincia di Messina nel 1848 in totale gli ettari coltivati a vite erano 18mila,
nell’ultimo decennio dell’Ottocento raggiunsero i 40mila e la produzione annua di vino arrivò a
500mila ettolitri. Oggi gli ettari vitati a uva da vino nella provincia sono 900, ma proprio questo
basso picco ha contribuito alla svolta della viticoltura messinese verso la qualità.
L'origine di questo vino ha, infine, una tradizione di pregio acquistata, in qualche secolo di vita,
come dimostrano attestati di benemerenza concessi da organismi esperti e qualificati.
Faro Doc
Base ampelografica
Il vino «Faro» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti:
Nerello Mascalese 45-60%;
Nocera 5-10%;
Nerello Cappuccio 15-30%;
Possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%, le uve provenienti dai
vitigni: Calabrese (Nero d’Avola), Gaglioppo (Montonico Nero) Sangiovese.
Il vino «Faro» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio
decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Il vino «Faro» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al rosso mattone con l’invecchiamento;
odore: delicato, etereo, persistente;
sapore: secco, armonico, di medio corpo caratteristico.
Il Faro Doc si abbina a primi piatti come pasta con sugo di carne, formaggi stagionati come il Ragusano e il Pecorino Siciliano, polpettone, braciole di vitello, capretto messinese e montone al forno. Temperatura di servizio 18°C.