L’indicazione geografica tipica “Salina” è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica “Salina” comprende l'intero territorio amministrativo delle Isole Eolie in provincia di Messina.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a IGT “Salina”.
Le isole furono colonizzate dai Greci, intorno al 580 a.C.; essi chiamarono le isole Eolie poiché
ritenevano che fossero la dimora di Eolo, dio dei venti.
Ritrovamenti a Lipari di monete antiche (V-IV sec. a.C. ) recanti l’immagine di tralci e di grappoli
testimoniano le antiche origini e l’importanza economica della viticoltura in questa zona geografica.
Una delle prime testimonianze della produzione vitivinicola delle Eolie è di A. Bacci che nel 1596
afferma che “ …l’isola di Lipari è sparsa di fecondi colli, che per l’interno calore del suolo danno
un vino sincero…..”
La superficie vitata ha subito negli anni forti oscillazioni; nel 1800 la vite era ampiamente coltivata;
una prima forte contrazione si ebbe nei primi del ‘900 a causa dell’invasione fillosserica, poi la
forte emigrazione della popolazione e lo sviluppo del turismo, le difficoltà di una viticoltura
estrema, difficile, basata sul duro lavoro manuale, portarono ad un progressivo abbandono della
agricoltura.
A partire dalla fine degli anni ottanta c’è stata una forte ripresa della viticoltura eoliana sotto la
spinta di alcuni illuminati produttori; la storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva
della indicazione geografica, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la
professionalità degli operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la
rinomanza della IGT “Salina”, come testimoniano i riconoscimenti ottenuti dai vini a IGT “Salina”
prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.
E’ stata riconosciuta con Decreto Ministeriale del 10 ottobre 1995; il disciplinare è stato poi
modificato con DM 2/08/1996, con DM 21/04/1998 ed infine l’attuale disciplinare è stato approvato
con DM 27 settembre 2010.
Zona di produzione dei vini Salina Igt (foto http://ivinidisicilia.altervista.org)
Base ampelografica
I vini a indicazione geografica tipica “Salina”, bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da
uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla
coltivazione nel territorio della Regione Siciliana, a bacca di colore corrispondente, iscritti nel
registro nazionale della varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.
L’indicazione geografica tipica “Salina” con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla
coltivazione nel territorio della Regione Siciliana è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le
uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia fino a un massimo del 15%.
L’indicazione geografica tipica “Salina” con la specificazione di due vitigni, è riservata ai vini
ottenuti, anche nella tipologia frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa, da uve
provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dai corrispondenti vitigni, alle seguenti
condizioni:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15%
del totale;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale,
di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dal disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni
non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
- l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto
all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute”.
I vini a indicazione geografica tipica “Salina” con la specificazione di uno o due dei vitigni possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente
ai vitigni a bacca rossa.
I vini a indicazione geografica tipica “Salina” anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
“Salina” bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
“Salina” rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Salina” rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica “Salina”, anche con la specificazione del nome del vitigno,
prodotti nelle tipologie “frizzante” e “novello”, all'atto dell'immissione al consumo, possono avere
un titolo alcolometrico volumico totale minimo:
“Salina” frizzante: 9,00% vol;
“Salina” novello: 11,00% vol.
I vini a indicazione geografica tipica “Salina” anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
“Salina” bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: da secco a dolce, tipico, sapido.
“Salina” rosso:
colore: rosso rubino;
odore: complesso, fruttato;
sapore: da secco a dolce, armonico, tipico.
“Salina” rosato:
colore: rosato cerasuolo;
odore: intenso, persistente;
sapore: da secco a dolce, tipico, caratteristico.
I vini a indicazione geografica tipica “Salina” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Variano a seconda della tipologia.