La denominazione di origine controllata “Sardegna Semidano” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. La denominazione d'origine controllata “Sardegna Semidano” può essere accompagnata dalla sottozona "Mogoro" a condizione che il vino così designato provenga dalla rispettiva zona di produzione che risponde ai particolari requisiti previsti dal disciplinare di produzione.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento del vino atto ad essere designato con la
denominazione d'origine controllata “Sardegna Semidano” comprende l'intero territorio della
regione Sardegna.
La zona di produzione del vino a denominazione d'origine controllata “Sardegna Semidano”
designato con la sottozona "Mogoro", comprende l'intero territorio dei comuni di Baressa,
Gonnoscodina, Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala, Siris e Uras in provincia di
Oristano e Collinas, Sardara e Villanovaforru in provincia del Medio Campidano.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Semidano di Sardegna”.
Le prime ricerche su questo vitigno di cui non si conoscono le origini e la provenienza risalgono al
1780 (A.Manca, in Agricoltura di Sardegna); nel 1837 viene classificato dal Moris, in Flora
Sardoa. Sarà il Cara a indicarlo con il nome di Semidano nel Vocabolarietto botanico sardo-italiano
nel 1879.
Nel corso dei secoli la viticoltura ha mantenuto il ruolo di coltura principale del territorio, fino ai
nostri giorni.
Nel tempo, i fattori umani sono stati particolarmente incisivi soprattutto per quanto concerne gli
aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione.
Per la produzione del vino “Sardegna Semidano”, vengono utilizzate esclusivamente le uve
coltivate nell’area geografica individuata dal disciplinare di produzione e provenienti per almeno
l'85% dal vitigno Semidano.
I sesti d’impianto e i sistemi di potatura consentono di migliorare e razionalizzare la disposizione
sulla superficie delle viti, agevolano l’esecuzione delle operazioni colturali e la razionale gestione
della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le
rese di produzione entro i limiti fissati dal disciplinare;
Le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle rispettose della tradizione per la
vinificazione del vino Sardegna Semidano, ed attualmente differenziate per le differenti tipologie.
Grappoli di Semidano (foto http://catalogoviti.politicheagricole.it)
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata “Sardegna Semidano” è riservata al vino bianco, ottenuto
dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal vitigno
Semidano.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da vitigni
non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle
varietà di vite per uve da vino,
purché non superiori al 15% del totale. Il vino a denominazione d'origine controllata "Sardegna"
Semidano può essere prodotto anche nelle tipologie spumante, superiore e passito.
I vini “Sardegna Semidano” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Sardegna Semidano”:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- residuo zuccherino massimo: 4 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
“Sardegna Semidano” sottozona Mogoro:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
- residuo zuccherino massimo: 4 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
“Sardegna Semidano” spumante:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
“Sardegna Semidano” superiore:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13 %;
- residuo zuccherino massimo: 4 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
“Sardegna Semidano” passito:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:15% di cui effettivo minimo: 13%;
- zuccheri residui: minimo 35 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
I vini “Sardegna Semidano” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Sardegna Semidano”:
- colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al dorato;
- odore: profumo delicato di fruttato, caratteristico;
- sapore: morbido, sapido, fresco.
“Sardegna Semidano” sottozona Mogoro:
- colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al dorato;
- odore: profumo delicato di fruttato, caratteristico;
- sapore: morbido, sapido, fresco.
“Sardegna Semidano” spumante:
- spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al verdognolo:
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: sapido, fresco, secco o amabile o dolce, leggermente aromatico.
“Sardegna Semidano” superiore:
- colore: giallo paglierino con riflessi tendenti al dorato;
- odore profumo delicato di fruttato, caratteristico;
- sapore: morbido, sapido, fresco.
“Sardegna Semidano” passito:
- colore: giallo oro;
- odore: intenso, etereo, di frutta matura;
- sapore: dolce, pieno, mielato.
Variano a seconda della tipologia di vino.