L'indicazione geografica tipica "Romangia", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai
requisiti prescritti dal disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
· bianchi, anche nelle tipologie frizzante, da uve stramature, passito;
· rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello;
· rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Romangia" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Castelsardo, Osilo, Sennori, Sorso, Valledoria in provincia di Sassari.
La coltivazione della vite nel territorio, testimoniato anche dalla letteratura, ha origini antichissime.
In molte zone sono stati ritrovati i resti di vasi e brocche da vino, provenienti dall'area Micenea
(Grecia), databili al XIV secolo a.C. Ulteriori conferme arrivano da diversi studi archeologici, fra i
quali quelli effettuati in località “Geridu”, in Comune di Sorso, con reperti e ritrovamenti di
vinaccioli carbonizzati, roncole per la potatura e per la vendemmia, boccali di ceramiche usati per
bere il vino e vasi vinari.
Nella zona, nel XII e XIII secolo, è esistita una florida economia legata al vino: tante norme
giuridiche, differenti da zona a zona, dimostrano quanto fosse importante la coltivazione della vite.
Nel corso dei secoli la tradizione viticola si è tramandata e rafforzata; nella zona della “Pedraia”,
nel territorio comunale di Sorso, gli archeologi hanno trovato un impianto di vinificazione scavato
nella roccia calcarea, che reca incisa su un pilastro la data del 1602. In provincia di Sassari, ad
esempio, gli statuti del libero comune vietavano l'impianto di nuove vigne e l'importazione di vino.
Era il segno di un'economia più che florida che non tollerava un aumento di produzione.
Un testo fondamentale dell'autonomia sarda, come la “Carta de Logu” ci dà una misura significativa
del carattere quasi sacrale attribuito ai vigneti. Erano protetti da norme severissime, con pene
pecuniarie gravose, ma anche corporali, che potevano arrivare sino al taglio della mano per chi
sradicava il vigneto altrui.
La storia viticola del territorio della Romangia è ancora strettamente intrecciata con la cultura
popolare, ricca di valori umani semplici, nella quale l’ospite gode sempre dell’accoglienza propria
di una gente laboriosa, gelosa di un’identità storica, culturale e linguistica orgogliosamente
preservata e tramandata, nota ed apprezzata anche oltre i confini della Sardegna.
La vite nella Romangia è considerata tuttora coltura principe del territorio, testimoniata dal
riconoscimento della IGT “Romangia” avvenuto con D.M. 12 ottobre 1995, pubblicato nella G.U.
n. 259 del 6 novembre 1995.
Zona di produzione del vino Romangia Igt (foto www.lestradedelvino.com)
Base ampelografica
I vini ad indicazione geografica tipica "Romangia" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da
uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, a bacca di colore
corrispondente, idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna iscritti nel registro
nazionale delle varietà di vite per uve da vino.
I vini ad indicazione geografica tipica "Romangia" con la specificazione di uno dei vitigni idonei
alla coltivazione nella Regione Sardegna, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò,
Malvasia, Monica, Moscato, Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, è riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai
corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le
uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione
Sardegna, fino a un massimo del 15%.
Detti vini ad indicazione geografica tipica "Romangia", con la specificazione di vitigno a bacca
bianca, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, da uve stramature e passito; se
ottenuti da vitigno a bacca rossa possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello.
Nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica “Romangia” è
consentito, ad esclusione dei vitigni Cannonau, Carignano, Girò, Malvasia, Monica, Moscato,
Nasco, Nuragus, Semidano, Vermentino, Vernaccia, utilizzare il riferimento al nome di due vitigni,
a condizione che:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole far riferimento;
- l’apporto derivante dall’uva della varietà minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del
totale.
I vini ad indicazione geografica tipica "Romangia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
"Romangia " bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
"Romangia " rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Romangia " rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
"Romangia" novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
"Romangia" bianco frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
"Romangia" rosso frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
"Romangia " rosato frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
"Romangia" di uve stramature:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,5 % vol di cui almeno 12 svolti
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
“Romangia” passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol di cui almeno 9 svolto
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
I vini ad indicazione geografica tipica "Romangia", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
"Romangia " bianco:
colore: dal bianco carta al giallo ambrato
odore:caratteristico
sapore:dal secco al dolce.
"Romangia " rosso:
colore: da rosso rubino tenue a rosso granato
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce.
"Romangia " rosato:
colore: dal rosa pallido al rosa carico
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce.
"Romangia" novello:
colore: da rosso con riflessi violacei a rosso rubino
odore: caratteristico
sapore: dal secco all’abboccato.
"Romangia" bianco frizzante:
colore: dal bianco carta al giallo
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce, frizzante.
"Romangia" rosso frizzante:
colore: dal rosso rubino tenue al rosso rubino
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce, frizzante.
"Romangia " rosato frizzante:
colore: dal rosa pallido al rosa carico
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce, frizzante.
"Romangia" di uve stramature:
colore: dal giallo all’ambrato
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce.
“Romangia” passito:
colore: dal giallo all’ambrato
odore: caratteristico
sapore: dal secco al dolce.
I vini a indicazione geografica tipica “Romangia” con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Variano a seconda della tipologia.