La Denominazione di Origine Controllata “Penisola Sorrentina”, è riservata ai vini per le seguenti
tipologie:
“Penisola Sorrentina” bianco;
“Penisola Sorrentina” rosso;
“Penisola Sorrentina” rosso frizzante.
La denominazione di origine controllata “Penisola Sorrentina” accompagnata dall’indicazione di
una delle sottozone “Gragnano”, “Lettere” e “Sorrento” è riservata ai vini per le seguenti tipologie:
“Penisola Sorrentina” bianco Sorrento;
“Penisola Sorrentina” rosso Sorrento;
“Penisola Sorrentina” rosso frizzante Lettere;
“Penisola Sorrentina” rosso frizzante Gragnano.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vino a DOC “Penisola Sorrentina”
comprende l’intero territorio dei comuni di: Gragnano Pimonte Lettere Casola di Napoli Sorrento
Piano di Sorrento Meta Sant‟Angelo Massa Lubrense Vico Equense Agerola e parte del territorio
dei comuni di:Sant'Antonio Abate Castellamare di Stabia Tutti in provincia di Napoli.
La zona di produzione del vino “Penisola Sorrentina rosso frizzante”, designato con la sottozona “Lettere”, comprende l’intero territorio dei comuni di: Lettere Casola di Napoli eÈ parte del territorio del comune di Sant'Antonio Abate.
La zona di produzione del vino “Penisola Sorrentina nel tipo rosso frizzante, designato con la
sottozona “Gragnano”, comprende l’intero territorio dei comuni di: Gragnano Pimonte e parte del territorio del comune di: Castellamare di Stabia.
La zona di produzione del vino “Penisola Sorrentina nei tipi bianco e rosso, designato con la
sottozona “Sorrento” comprende l’intero territorio dei comuni di: Sorrento Piano di Sorrento Meta
Sant'Angelo Massa Lubrense Vico Equense.
Furono probabilmente i greci a piantare per primi la vite sulle pendici dei Monti Lattari ed ad
insegnare le tecniche colturali agli oschi, gli antichi abitanti dei Monti Lattari, terre rese fertili dalle
eruzioni vulcaniche. Anche i romani erano grandi estimatori del vino prodotto sui Lattari, allora
parte integrante dell'ager Stabianus: nelle numerose ville rustiche ritrovate (circa 50), la
coltivazione della vite era la principale attività. Lo testimoniano i numerosi torchi (torcularium)
ritrovati, i grandi dolia seminterrati dove era messo a fermentare l'uva pigiata, e le caratteristiche
anfore fittili adatte al trasporto via mare. Fino a metà del '900, si svolgeva tra i commercianti
napoletani e i massari gragnanesi la "trafica del vino", ovvero l'acquisto del vino novello, portato
poi a Napoli nelle botti su grandi carri, i traìni, non prima di aver provveduto ad abbondanti
libagioni, pranzi sull'aia e balli al suono di flauti e tammorre. Oggi i vitigni del Gragnano, sempre
coltivati in terreni di materiale piroclastico, sono soprattutto l'Aglianico, il Piedirosso (conosciuto
come "per e palummo"), l'Olivella (conosciuto anche come sciascinoso).
La coltivazione è a spalliera e/o pergola. Ancora oggi il Vino di Gragnano è ritenuto il vino
tradizionale dei napoletani poiché legati alla tradizione enogastronomica locale.
Oggi assistiamo dopo decenni di oblìo alla riscoperta di questo vino, perché è tra quelli che "permette di esaltare le qualità e potenzialità dell'uva senza stravolgerne i gusti e gli aromi", senza
divenire, in altre parole, un vino industriale. L'interesse nuovo degli acquirenti, sta avendo una
risposta dagli agricoltori delle colline gragnanesi, che vedono in questo fatto una valida conferma
della giustezza del loro impegno a conservare integra nei secoli "la tradizione, la tipicità, la
genuinità, la cultura di far vino" senza lasciarsi andare alle mode della standardizzazione della
moderna enologia industriale.
Penisola Sorrentina Doc (foto www.italia.it)
Base ampelografica
I vini a DOC “Penisola Sorrentina”, accompagnata o meno dall’indicazione di una sottozona,
devono essere ottenuti dalle uve prodotte nella zona o sottozna di produzione e provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti
composizioni ampelografiche:
“Penisola Sorrentina” bianco e bianco sottozona “Sorrento”
Falanghina e/o Biancolella e/o Greco bianco minimo 60%. Con una presenza di Falanghina minima del 40%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei o consigliati per la provincia di
Napoli fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da
vino, riportati nel disciplinare.
“Penisola Sorrentina” rosso e rosso sottozona “Sorrento” e “Penisola Sorrentina” rosso frizzante e
rosso frizzante sottozone “Gragnano” e “Lettere”
(Piedirosso (localmente detto Pér’ e palummo) e/o Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o
Aglianico minimo 60%. Con una presenza di Piedirosso minima del 40%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei o consigliati per la provincia di
Napoli fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve, riportati nel disciplinare.
I vini a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Penisola Sorrentina” bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
“Penisola Sorrentina” Sorrento bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
“Penisola Sorrentina” rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Penisola Sorrentina” Sorrento rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Penisola Sorrentina” rosso frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Penisola Sorrentina” Lettere rosso frizzante e/o “Penisola Sorrentina” Gragnano rosso frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
I vini a denominazione di origine controllata «Penisola Sorrentina» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Penisola Sorrentina” bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, vinoso, gradevole;
sapore: secco, di giusto corpo, armonico.
“Penisola Sorrentina” Sorrento bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, vinoso;
sapore: secco, di buon corpo, armonico.
“Penisola Sorrentina” rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico.
“Penisola Sorrentina” Sorrento rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata;
odore: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, di buon corpo, sapido, giustamente tannico.
“Penisola Sorrentina” rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: asciutto o morbido, a volte con vena amabile, sapido,
frizzante, di medio corpo.
“Penisola Sorrentina” Lettere rosso frizzante e/o “Penisola Sorrentina” Gragnano rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: asciutto o morbido, a volte con vena amabile, vinoso,
sapido, di medio corpo, frizzante.
Variano a seconda della tipologia di vino.