La Denominazione di Origine Controllata “Costa d’Amalfi” è riservata ai vini per le seguenti tipologie:
Bianco;
Bianco passito;
Bianco spumante;
Rosso;
Rosso passito;
Rosato;
La Denominazione di Origine Controllata “Costa d’Amalfi” può essere accompagnata dalla
indicazione di una delle sottozone Ravello, Tramonti, Furore a condizione che i vini cosi designati
provengano dalle rispettive zone di produzione e rispondano ai particolari requisiti previsti dal disciplinare.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine
Controllata “Costa d’Amalfi” nei tipi bianco, rosso e rosato, comprende l’intero territorio dei comuni
di Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi,
Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine
Controllata “Costa d’Amalfi”, designato con la sottozona Furore, comprende l’intero territorio
amministrativo dei comuni di Furore, Praiano, Conca dei Marini, ed Amalfi.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine
Controllata “Costa d’Amalfi”, designato con la sottozona Ravello, comprende l’intero territorio
amministrativo dei comuni di Ravello, Scala, Minori, Atrani.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine
Controllata “Costa d’Amalfi”, designato con la sottozona Tramonti, comprende l’intero territorio
amministrativo dei comuni di Tramonti e Maiori.
La coltivazione della vite era già presente, negli anni 860 dc, in appezzamenti relativamente
grandi, in genere su terreni rubati alle produzioni boschive: infatti ci sono riferimenti nei
documenti storici della città di Amalfi ove sanciscono “peciam de vinea in regina maioren”, pecia
de terra cum vinea in locus beteri”, mostram vineam seu terris campis silvis arbori bus fructiferis
ed infructiferis in Oecara” (1) che danno la indicazione delle zone di maggiore tradizione agricola
del primo periodo dove le diverse specie di uva si trovano “ ab immemorabili”, distinte e
denominate con voci vernacole. È questo il periodo in cui l’Italia vede lo sviluppo della
viticoltura.
Dalla costa alla catena dei monti Lattari, la strada e i terrazzamenti si avvitano in una serie di
tornanti scavati nei fianchi della montagna.
Larghi in media non più di cinque metri, i terrazzamenti presentano un profilo irregolare imposto
dall’anarchia della roccia, sono sorretti da muri di pietrame a secco macèra (muro di
contenimento realizzato senza malta, sistemando le pietre l’una sull’ altra), alti in media 3-4 metri
e non di rado anche 8 -10 metri.
Il clima è mediterraneo temperato con forti escursioni con estate calde e inverni rigidi.
Dai documenti dell’Italia meridionale nel IX e X secolo fino al 1025 il rapporto fra viti ed altre
piantagioni, in questa zona, è passato da 1 a 1, nel 950, a 2,5 a 1, a 3 a 1 nel periodo 975 – 1025.
I vigneti insieme agli agrumeti hanno predominio tra le coltivazioni nel 1600 e nel 1700 e fino
all’Unità d’Italia.
Costa d'Amalfi Doc (foto www.travelamalfi.com)
Base ampelografica
I vini a Denominazione di Origine Controllata “Costa d’Amalfi”, accompagnati o no dalla indicazione
di una sottozona, devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve prodotte
nella zona o sottozona di produzione delimitate nel Disciplinare e provenienti da vigneti che,
nell’ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche:
- Costa d’Amalfi bianco, bianco passito, spumante, Ravello bianco, Tramonti bianco:
Falanghina e/o Biancolella min. 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla
coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 60% ed iscritti nel Registro Nazionale
delle varietà di vite per uve da vino,
riportati nel disciplinare.
- Costa d’Amalfi rosso e rosato, rosso passito, Furore rosso e rosato, Ravello rosso e rosato: Piedirosso
(localmente detto Per ‘e palummo) minimo 40 %, Sciascinoso (localmente detto Olivella) e/o
Aglianico congiuntamente o disgiuntamente fino al 60 %.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla
coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 40 ed iscritti nel Registro Nazionale
delle varietà di vite per uve da vino,
riportati nel disciplinare.
- Costa d’Amalfi Furore bianco:
Falanghina e Biancolella min. 40%, con una presenza di Falanghina non inferiore al 30% e di
Biancolella non inferiore al 10%.
Pepella, Ripoli, Fenile, Ginestra (sinonimi Biancazita, Biancatenera) 40-60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla
coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale
delle varietà di vite per uve da vino,
riportati nel disciplinare.
- Costa d’Amalfi Tramonti rosso e rosato:
Piedirosso (localmente detto Per ‘e palummo) minimo 30%, Sciascinoso (localmente detto Olivella)
e/o Aglianico congiuntamente o disgiuntamente fino al 50%;
Tintore minimo 20%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla
coltivazione per la provincia di Salerno fino ad un massimo del 30 % ed iscritti nel Registro
Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.
I vini a denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Costa d’Amalfi bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Costa d’Amalfi rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Costa d’Amalfi rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Costa d’Amalfi passito bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo 17,00 % vol di cui svolto 12,00% vol per il tipo dolce e il
14,00% vol per il tipo secco;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Costa d’Amalfi passito rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol, di cui svolto almeno il 12,00% vol per il
tipo dolce ed il 14,00% vol per il tipo secco;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Costa d’Amalfi spumante:
titolo alcolometrico volumico minimo: del tipo “brut” o “extrabrut” 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
I vini “Costa d’Amalfi” designati con il nome delle sottozone Ravello, Tramonti, Furore devono,
all’atto dell’immissione al consumo, presentare un titolo alcolometrico volumico totale minimo pari a
11,00% vol. per il bianco e a 11,50% vol. per il rosso e il rosato.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con proprio decreto,
modificare i limiti sopra indicati per acidità totale ed estratto non riduttore.
I vini a denominazione di origine controllata «Costa d'Amalfi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Costa d’Amalfi bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato e gradevole;
sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico.
Costa d’Amalfi rosso:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, di medio corpo, giustamente tannico.
Costa d’Amalfi rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: intenso, fruttato;
sapore: secco, fresco, delicato.
Costa d’Amalfi passito bianco:
colore: giallo dorato più o meno intenso, ambrato con l’invecchiamento;
odore: fruttato floreale, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce.
Costa d’Amalfi passito rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: dal secco al dolce, armonico, caratteristico.
Costa d’Amalfi spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;
odore: caratteristico fragrante (intenso persistente), con delicato sentore di lievito;
sapore: da extra brut a brut, sapido, gradevole armonico.
Variano a seconda della tipologia di vino.