La Denominazione di Origine Controllata “IRPINIA”, e' riservata ai mosti e ai vini per le seguenti
tipologie:
«Irpinia» Bianco;
«Irpinia» Rosso;
«Irpinia» Rosato;
«Irpinia» Novello;
«Irpinia» Coda di volpe;
«Irpinia» Falanghina;
«Irpinia» Fiano;
«Irpinia» Greco;
«Irpinia» Piedirosso;
«Irpinia» Aglianico;
«Irpinia» Sciascinoso;
«Irpinia» Falanghina spumante;
«Irpinia» Fiano spumante;
«Irpinia» Greco spumante;
«Irpinia» Fiano passito;
«Irpinia» Greco passito;
«Irpinia» Aglianico passito;
«Irpinia» Aglianico liquoroso;
«Irpinia» sottozona Campi Taurasini.
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata:
- «Irpinia», nelle tipologie bianco, rosso, rosato, novello, passito (quest'ultimo con la specificazione
del vitigno), liquoroso, spumante (con la specificazione del vitigno), aglianico, coda di volpe,
falanghina, fiano, greco, piedirosso, sciascinoso: le aree vocate alla coltivazione della vite
dell'intero territorio amministrativo della provincia di Avellino;
- «Irpinia» con l'indicazione della sottozona Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio,
Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli,
Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo,
Villamaina, Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano San Domenico.
La coltivazione della vite nell’area si perde nella notte dei tempi, intimamente connessa allo
scorrere del fiume Sabato che l’attraversa e che deriva il nome dal popolo dei Sabini, il cui eponimo
era Sabus (Cat. apd. DYONIS, II, 49; LIB. VIII, 41) o Sabatini, una tribù dei Sanniti stanziatasi nel
bacino del fiume Sabatus (Livio). Lungo le anse del fiume altrettanto correvano e corrono, ancora
oggi, le antiche vie univano l’Irpinia al Sannio e alleavano le tribù Irpine e Sannite. L’area si
rafforza come nucleo d’insediamento e progresso per la viticultura nell’800 grazie alla scoperta di
enormi giacimenti di zolfo nel comune di Tufo. La presenza e la disponibilità dello zolfo gioverà
all’esplosione della coltivazione della vite in tutta l’Irpinia, dando origine in contemporanea alla
tecnica della “zolfatura” che permetteva di proteggere i grappoli dagli agenti patogeni esterni.
Il grande sviluppo dell’economia vinicola Irpina in epoca moderna si con l’avvio dell egrandi
esportazione dei vini Irpini verso la Francia. Il vino Irpino diventò grandemente ricercato con prezzi
medi di 25-30 lire/centaro (75 Kg). La vite divenne la più importante fonte di ricchezza della nostra
provincia (A.Valente). In quel periodo la superficie impiantata superava i 63.000 ettari, di cui oltre
2000 in coltura specializzata (F.Madaluni 1929).
Nella relazione “I vini dell’Avellinese”, Amedeo Jannacone, 1934: “Appare evidente che l’industria
vinicola rappresenta in Irpinia una attività agraria grandissima, cui corrispondono altrettanto
considerevoli capitali circolanti che conocorrono ogni anno ad arrecare benessere a tante famiglie
rurali. La floridezza economica di numerosi paesi della provincia di Avellino è dovuta soprattutto
alla produzione e al commercio vinicolo, floridezza che porta innegabili progressi in tutte le
branche dell’attività agraria e nella vita stessa delle popolazioni rurali”.
Nel XIX secolo l’attività vitivinicola dell’intera provincia, con una produzione superiore a un
milione di ettolitri largamente esportati, è l’asse economico portante dell’economia agricola degli
anni, il Catasto Agrario annovera che in essa sono stati investiti capitali ingentissimi (circa 500
milioni di Lire dell’epoca), del tessuto sociale. A supporto per l’ulteriore sviluppo dell’atttività si
arriva alla costruzione della prima strada ferrata d’Irpinia, da lì a poco chiamata propriamente
“ferrovia del vino”, che collegava i migliori e maggiori centri di produzione vinicola delle Colline
del Sabato e del Calore direttamente con i maggiori mercati italiani ed europei. In particolare
nell’area del Greco, ancora oggi, tante sono le stazioni ancora esistenti ed operanti: Tufo, Prata,
Taurasi, Montemiletto.
Contribuisce a far diventare l’area uno dei più importanti centri vitivinicoli italiani l’istituzione del
1878 ella Regia Scuola di Viticoltura & Enologia di Avellino.
La presenza della Scuola, quale propulsore del progresso socio-economico, porterà la filiera
vitivinicola Avellinese a divenire uno delle prime provincie italiane per produzione ed esportazioni
di vino, principalmente verso la Francia, come le fonti dimostrano.
La forza dell’industria vinicola Irpina genererà lo sviluppo di un forte indotto con lo sviluppo di
officine meccaniche specializzate nella costruzione e commercializzazione sia di pompe irroratrici e
attrezzature specialistiche per la viticoltura sia di sistemi enologici, botti e tini.
Di fondamentale rilievo sono i fattori storici – antropologici legati al territorio di produzione, che
per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino IRPINIA.
La viticoltura nell’area di produzione IRPINIA ha origini antichissime che risalgono alle
popolazioni locali e successivamente all’arrivo di colonizzatori greco – micenei i quali diedero
primo impulso alla millenaria coltivazione della vite nell’antico Sabazios, poi ripresa dagli etruschi.
Testimonianza storico-letterarie sulla presenza della vite e, in particolar modo, del vitigno Aglianico
nell’attuale area produttiva del Taurasi è data da Tito Livio, nel suo Ab Urbe Condita, che descrive
una “Taurasia dalle vigne opime” fornitrice di ottimo vino per l’Impero,dove si allevava la vite
Greca o Ellenica.
Confermata da una nota del 5 novembre del 1592, indirizzato al Capitano di Montefusco, capitale
del Principato d’Ultra – coincidente in larga parte all’odierna provincia di Avellino - : “L’Università
ha ottenuto Regio Assenso, su la gabella del vino per far pagare 4 carlini per ogni soma che entra
nella terra. Ora molti particolari di Lapio portano il vino, ma non vogliono pagare perché dicono di
venderlo al minuto. Il Capitano li costringa al pagamento.”
Il Giornale Economico del Principato Ulteriore del 1835, dà notizie, riguardanti la costruzione di
nuove cantine nell’area e dell’ammodernamento di strutture e attrezzature, per quelle esistenti, che
rappresentano testimonianze indelebili del passato. L’articolo si chiude con l’elencazione degli
accorgimenti da seguire.
Attiva fonte di testimonianze sono poi le cronache del Comizio Agrario nato dalla trasformazione
della Società Economica del Principato d’Ultra per Regio Decreto del Ministro dell’Agricoltura il
23.12.1866.
Irpinia Doc
Base ampelografica
La Denominazione di Origine Controllata “IRPINIA”, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
«Irpinia» senza specificazione della sottozona:
«Irpinia» Bianco: greco dal 40 al 50%, fiano dal 40 al 50%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non
aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione la
provincia di Avellino nella percentuale massima del 20%;
«Irpinia» Rosso, Rosato, Novello: aglianico almeno per il 70%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici
congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione la provincia di
Avellino nella percentuale massima del 30%;
«Irpinia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: aglianico, coda di volpe, falanghina,
fiano, greco, piedirosso e sciascinoso. con almeno l'85% del corrispondente vitigno;
per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca di colore analogo,
congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione la provincia di
Avellino;
«Irpinia» spumante: con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: falanghina, fiano, greco; il
vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l'85%;
possono concorrere, per la eventuale percentuale restante, altri vitigni, a bacca bianca non
aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione la
provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
«Irpinia» passito: con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, aglianico; il
vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l'85%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni, congiuntamente o
disgiuntamente, di analogo colore del vitigno oggetto di specificazione, non aromatici, inclusi
tra le varieta' idonee alla coltivazione per la provincia di Avellino nella percentuale massima del
15%;
«Irpinia» aglianico liquoroso: aglianico almeno per l'85%;
possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non
aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la
regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;
per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la specificazione della sottozona di
cui sopra:
«Irpinia» campi taurasini: con almeno l'85% di aglianico;
per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca nera non aromatici,
congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varieta' idonee alla coltivazione per la regione
Campania e la provincia di Avellino;
I vini a Denominazione d’Origine Controllata «IRPINIA» devono essere ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni inclusi tra quelli idonei alla
coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania iscritti nel
registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino,
riportati nel disciplinare.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Irpinia» Bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Irpinia» Rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Irpinia» Rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Irpinia» fiano passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Irpinia» Greco passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Irpinia» Aglianico passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Irpinia» Aglianico liquoroso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui effettivo almeno 15,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Irpinia» Falanghina spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Fiano spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Greco spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Irpinia» Aglianico:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Irpinia» Piedirosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Irpinia» Sciascinoso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Irpinia» Falanghina:
colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini;
odore: floreale, fruttato, intenso;
sapore: secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Irpinia» Fiano:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Irpinia» Greco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Irpinia» Coda di volpe:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
«Irpinia» Sottozona Campi Taurasini:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» Sottozona Campi Taurasini non puo'
essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello della produzione.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, i limiti sopra
indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo, con proprio decreto.
I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Irpinia» Bianco:
colore. giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, equilibrato.
«Irpinia» Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, persistente;
sapore: secco, equilibrato, caratteristico.
«Irpinia» Rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco o abboccato, morbido.
«Irpinia» Novello:
colore: rosso porpora;
odore: vinoso, fruttato, intenso;
sapore: secco o abboccato, intenso.
«Irpinia» fiano passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza.
«Irpinia» Greco passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza.
«Irpinia» Aglianico passito:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza.
«Irpinia» Aglianico liquoroso:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: pieno, vellutato, caldo, secco o con pronunciata rotondita' per i tipi abboccato,
amabile o dolce.
«Irpinia» Falanghina spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piuo meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut».
«Irpinia» Fiano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut».
«Irpinia» Greco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piuo meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;
sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut».
«Irpinia» Aglianico:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore. caratteristico, intenso;
sapore: secco, giustamente tannico, equilibrato.
«Irpinia» Piedirosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, persistente e intenso;
sapore: secco, giustamente tannico.
«Irpinia» Sciascinoso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico, intenso;
sapore: secco, morbido, equlibrato.
«Irpinia» Falanghina:
colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini;
odore: floreale, fruttato, intenso;
sapore: secco.
«Irpinia» Fiano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, morbido.
«Irpinia» Greco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, intenso.
«Irpinia» Coda di volpe:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale, fruttato;
sapore: secco, morbido.
«Irpinia» Sottozona Campi Taurasini:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente, caratteristico e gradevole;
sapore: secco, giustamente tannico, morbido, di corpo.
Variano a seconda della tipologia di vino.