La Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” è riservata ai seguenti vini:
- bianchi, anche nella tipologia vivace, frizzante e spumante;
- rossi, anche nelle tipologie vivace, frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia vivace, frizzante e spumante.
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini designati con la Indicazione
Geografica Tipica “Rubicone” comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Forlì-
Cesena, Ravenna e Rimini e dei comuni di Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castelguelfo,
Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Ozzano Emilia della
provincia di Bologna.
Per il “Rubicone” Pignoletto la zona di produzione comprende i territori dei comuni della
provincia di Bologna, di cui sopra ed i seguenti comuni della provincia di Ravenna:
Brisighella, Castel Bolognese, Faenza e Riolo Terme.
Un’importante via d’acqua come il Po e la vicinanza al mare consentirono l’arrivo in Romagna di
diverse civiltà e con loro di vitigni e tecniche colturali differenti. Indubbiamente la domesticazione
della vite silvestre in loco è stato un fatto importante, testimoniato ancora oggi dalla presenza di viti
dioiche nelle Pinete costiere, ma l’introgressione genica su materiale autoctono di varietà medioorientali è stata la fondamentale per la nascita di uve di buona qualità, adatte anche a situazioni
fredde e umide come quelle della pianura romagnola.
Queste condizioni ambientali portarono ad allevare la vite su alberi d’alto fusto, in modo da
sfuggire alla stratificazione del freddo verso il basso in primavera (gelate tardive) e all’umidità,
complice dello sviluppo di malattie fungine. Nelle aree collinari, invece, le varietà introdotte
trovarono condizioni più simili a quelle di origine e poterono essere allevate secondo la modalità,
tipicamente Greca, dell’alberello, che ancora oggi sporadicamente persiste.
I classici latini parlano di viti particolarmente produttive nelle aree tra Rimini e Faenza, ciò non
toglie che comunque originassero vini di un certo pregio, vista la fama dei vini di “Caesenas” e del “Faventinum”. Dopo la caduta dell’Impero romano, la coltura della vite in Romagna viene
mantenuta grazie alla continuità politica dell’Impero romano d’oriente e al contributo dei monasteri
nello sviluppo di tecniche atte al miglioramento delle coltivazioni.
Nel XV secolo si diffonde, accanto alla vigna, la coltura promiscua della vite a “piantata”, che
raggiungerà la sua massima espressione nel XVIII secolo con l’introduzione della Mezzadria,
poiché consentiva di coltivare su tre livelli: al livello più alto si trovavano alberi d’alto fusto, che
producevano frutti, foglie e legname, al livello intermedio si stendevano i tralci della vite con i loro
grappoli e al suolo si mettevano per lo più fagioli o altre colture erbacee poco esigenti in termini di
luce.
Occorre sottolineare, poi, come la Romagna abbia attraversato un lungo periodo di arretratezza
economica e sociale durante tutto il governo pontificio (fu domino papale dal 1559 al 1796 e dal
1815 al 1860). Questa situazione di arretratezza colpì anche la vitivinicoltura, tanto che, a fine
Ottocento, le Commissioni Provinciali del Comitato Centrale Ampelografico denunciarono uno
stato molto grave del settore, caratterizzato da una miriade di vitigni e mancanza di tecnologia.
Sicuramente la situazione non migliorò dopo l’arrivo di oidio, peronospora e fillossera
dall’America. Dopo il Primo conflitto mondiale, partì la ristrutturazione dei vigneti rovinati dalla
fillossera, con un notevole restringimento della base ampelografica. Per assistere ad uno sviluppo e
ad un miglioramento tecnico e tecnologico della vitivinicoltura romagnola più decisi, però, occorre
aspettare gli anni ’60. La stratificazione di conoscenze ed esperienze in una tradizione che partiva
da molto lontano ha consentito alla Romagna di arrivare, negli anni ’90 del Novecento, ad un buon
livello qualitativo, con una gamma di tipologie di vino idonee a soddisfare le più varie esigenze dei
consumatori.
Rubicone Igt (foto www.romagna.com)
Base ampelografica
La Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” è riservata ai seguenti vini:
- bianchi, anche nella tipologia vivace, frizzante e spumante;
- rossi, anche nelle tipologie vivace, frizzante e novello;
- rosati, anche nella tipologia vivace, frizzante e spumante.
I vini a Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei
alla coltivazione per la Regione Emilia-Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite
per uve da vino, riportati nel disciplinare.
La Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” con la specificazione di uno dei vitigni di
seguito elencati: Alicante, Ancellotta, Barbera, Bombino bianco, Cabernet franc, Cabernet
Sauvignon, Canina nera, Centesimino, Chardonnay, Ciliegiolo, Famoso, Fortana, Garganega,
Malbo gentile, Malvasia (da Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia di Candia aromatica e/o
Malvasia istriana), Manzoni bianco, Marzemino, Merlot, Montù, Moscato bianco, Müller Thurgau,
Negretto, Pignoletto, Pinot bianco, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese), Refosco dal
peduncolo rosso, Riesling, Riesling italico, Sangiovese, Sauvignon, Syrah, Terrano, Trebbiano (da
Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano), Uva Longanesi, Verdicchio bianco, è riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal
corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopraindicati, altre uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Emilia-
Romagna fino ad un massimo del 15%.
I vini a Indicazione Geografica Tipica “Rubicone con la specificazione di uno dei vitigni
indicati sopra possono essere prodotti anche nelle tipologie vivace e frizzante per i vini
bianchi, rossi e rosati, nella tipologia novello per i vini rossi e nella tipologia spumante,
quest’ultima limitatamente ai vini bianchi.
La Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” con la specificazione di due dei vitigni
elencati sopra è riservata ai relativi vini, anche nelle tipologie vivace e frizzante, nonché,
limitatamente ai vini bianchi, anche nella tipologia spumante e, limitatamente ai vini rossi, anche
nella tipologia novello, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.
I vini ad Indicazione Geografica Tipica “Rubicone”, anche con la specificazione del nome di
vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale
minimo pari a 10% vol, ad eccezione delle tipologie novello con o senza la specificazione del
vitigno per le quali il titolo alcolometrico volumico totale minimo deve essere pari ad almeno 11%
vol e delle tipologie spumante per le quali tale titolo non deve essere inferiore a 10% vol.
In particolare, i vini afferenti all’Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” presentano le seguenti
caratteristiche:
“Rubicone” bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
“Rubicone” bianco vivace:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
“Rubicone” bianco frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
“Rubicone” bianco spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.
“Rubicone” rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Rubicone” rosso vivace:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Rubicone” rosso frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Rubicone” rosso novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Rubicone” rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
“Rubicone” rosato vivace:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
“Rubicone” rosato frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
“Rubicone” rosato spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.
“Rubicone” con indicazione di vitigno a bacca bianca (anche nelle tipologie frizzante,
spumante e vivace):
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.
“Rubicone” con indicazione di vitigno a bacca nera (anche nelle tipologie frizzante e vivace):
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Rubicone” novello, con indicazione di vitigno a bacca nera:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
I vini ad Indicazione Geografica Tipica “Rubicone”, anche con la specificazione del nome di
vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale
minimo pari a 10% vol, ad eccezione delle tipologie novello con o senza la specificazione del
vitigno per le quali il titolo alcolometrico volumico totale minimo deve essere pari ad almeno 11%
vol e delle tipologie spumante per le quali tale titolo non deve essere inferiore a 10% vol.
I vini afferenti all’Indicazione Geografica Tipica “Rubicone” presentano le seguenti
caratteristiche:
“Rubicone” bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione
varietale e dell’ambiente di coltivazione;
sapore: secco, sapido.
“Rubicone” bianco vivace:
colore: giallo paglierino;
odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della
composizione varietale;
sapore: secco, sapido.
“Rubicone” bianco frizzante:
colore: giallo paglierino;
odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della
composizione varietale, ma sostanzialmente freschi;
sapore: secco, sapido.
“Rubicone” bianco spumante:
colore: giallo paglierino;
odore: con note floreali e fruttate fresche a cui si possono associare sentori di crosta di pane più o
meno intensi a seconda della durata del periodo di affinamento sui lieviti;
sapore: fresco, tendenzialmente secco e sapido.
“Rubicone” rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più
spesso di viola, e a note speziate, a seconda della composizione varietale e dell’areale di
coltivazione;
sapore: secco, di buona morbidezza e giusta acidità.
“Rubicone” rosso vivace:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note fruttate fresche e floreali diversamente composte a seconda della base
varietale e dell’areale di coltivazione;
sapore: secco, di buona morbidezza e giusta acidità.
“Rubicone” rosso frizzante:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: secco, di buona freschezza e sapidità.
“Rubicone” rosso novello:
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidità.
“Rubicone” rosato:
colore: rosato, con varie intensità e tonalità;
odore: con note fruttate prevalenti;
sapore: di giusta morbidezza e freschezza, sapido.
“Rubicone” rosato vivace:
colore: rosato, con varie intensità e tonalità;
odore: con note fruttate prevalenti;
sapore: di giusta morbidezza e freschezza, sapido.
“Rubicone” rosato frizzante:
colore: rosato, con varie intensità e tonalità;
odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate più decise;
sapore: di giusta morbidezza e freschezza, sapido.
“Rubicone” rosato spumante:
colore: rosato, con varie intensità e tonalità;
odore: con note floreali e fruttate, a cui si accompagnano sentori legati all’affinamento più o meno
prolungato sui lieviti;
sapore: fresco e sapido.
“Rubicone” con indicazione di vitigno a bacca bianca (anche nelle tipologie frizzante,
spumante e vivace):
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: di buona intensità, con una variegata gamma di sentori floreali e/o fruttati variabili in
composizione ed intensità a seconda del vitigno e dell’ambiente di coltivazione; nella tipologia
spumante possono affiancarsi sentori legati ad un affinamento più o meno prolungato sui lieviti; i
vini con l’indicazione di vitigno “Famoso”, “Moscato” e “Malvasia” possono presentare note di
moscato e di rosa più o meno spiccate;
sapore: secco, più o meno fresco, sapido.
“Rubicone” con indicazione di vitigno a bacca nera (anche nelle tipologie frizzante e vivace):
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più
spesso di viola, e a note speziate, a seconda del vitigno e dell’areale di coltivazione; in particolare si
segnala una spiccata nota di rosa nei vini derivati dal vitigno Centesimino;
sapore: più o meno morbido e più o meno fresco a seconda delle tipologie, di buona sapidità e
pienezza.
“Rubicone” novello, con indicazione di vitigno a bacca nera:
colore: rosso rubino brillante, più o meno intenso e con riflessi dal rosso al violetto a seconda del
vitigno;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidità.
Variano a seconda della tipologia.