La denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" è riservata ai seguenti vini
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie:
"Modena" Lambrusco spumante o Lambrusco" di Modena" spumante
"Modena" Lambrusco rosato spumante o Lambrusco rosato "di Modena" spumante
"Modena" Lambrusco frizzante o Lambrusco "di Modena" frizzante
"Modena" Lambrusco rosato frizzante o Lambrusco rosato "di Modena" frizzante
"Modena" Lambrusco novello frizzante o Lambrusco "di Modena" novello frizzante
"Modena" Pignoletto spumante o Pignoletto "di Modena" spumante
"Modena" Pignoletto frizzante o Pignoletto "di Modena" frizzante
"Modena" Rosso spumante o Rosso "di Modena" spumante
"Modena" Rosso frizzante o Rosso "di Modena" frizzante
"Modena" Rosso novello frizzante o Rosso "di Modena" novello frizzante
"Modena" Rosato spumante o Rosato "di Modena" spumante
"Modena" Rosato frizzante o Rosato "di Modena" frizzante
"Modena1' Bianco spumante o Bianco "di Modena" spumante
"Modena" Bianco frizzante o Bianco "di Modena" frizzante
La specificazione del nome di vitigno e della tipologia possono precedere la denominazione di
origine controllata "di Modena".
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con la denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S.Cesario sul Panaro, S.Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, tutti in provincia di Modena.
Della “vitis Labrusca” ne parla Catone nel De Agricoltura e Varrone nel De Rustica. E ancora Plinio, che nella Naturale Historia, documenta le caratteristiche della “vitis vinifera” “le cui foglie come quelle della vite Labrusca, diventano di colore sanguigno prima di cadere”. Nel 1300 il bolognese Pier dè Crescenzi, nel suo trattato di agricoltura osserva sulle Labrusche, che “nere sono, tingono i vini e chiariscono, ma intere e con raspi stropicciati si pongono nei vasi e non viziano il sapore del vino”.E’ il primo documento che indica che in quei tempi era nato l’uso di fare il vino dall’uva di quelle viti, che forse non erano più tanto “selvatiche”. Occorre ricordare infatti che le antiche Labrusche erano le viti selvatiche (vitis vinifera silvestris) o le viti della sottospecie vitis vinifera sativa, che nascevano spontaneamente da seme, nei luoghi non coltivati. Per questo motivo il Lambrusco è considerato uno dei vitigni più autoctoni del mondo in quanto deriva dall’evoluzione genetica della vitis vinifera silvestris occidentalis la cui domesticazione ha avuto luogo nel territorio modenese. Il vino Lambrusco è sempre stato tenuto in grande onore dai Duchi, tanto è vero che, due secoli e mezzo prima, in un suo “olografo” del giugno del 1430, Nicolò III d’Este aveva ordinato che “di tutto il vino che veniva condotto da Modena a Parigi, la metà del dazio non venisse pagata”, in modo da favorirne il commercio. Gli autori più significativi dell’800 confermano come nel corso dei secoli Modena rappresenta un territorio vocato alla produzione di vini mossi che hanno acquisito particolare notorietà e tradizione di produzione e consumo e i cui caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all’ambiente, compresi tutti i fattori naturali e umani che lo definiscono. L’origine storica della menzione “Modena” o “di Modena” è sicuramente nota nella metà del 1800 grazie alla metodologia produttiva relativa al tipico vino frizzante/spumante rosso derivato da un uvaggio dei vari lambruschi tradizionalmente coltivati in provincia di Modena. Il vino ottenuto veniva denominato “Lambrusco di Modena” in quanto nome della città capoluogo di provincia. I consistenti e significativi risultati commerciali, consolidatisi in oltre un secolo di attività, hanno reso il “Lambrusco di Modena” un vino tra i più qualificati del’enologia provinciale.
Lambrusco di Sorbara Doc (foto www.tutelalambrusco.it)
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena" devono essere ottenuti dalle
uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Lambrusco - vitigni: Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara,
Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a
foglia frastagliata, da soli o congiuntamente, nella misura minima dell'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo
gentile, Fortana, fino a un massimo del 15%;
Pignoletto - vitigni: Pignoletto, nella misura minima dell'85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la
regione Emilia- Romagna, fino a un massimo del 15%;
Bianco - vitigni: Montuni, Pignoletto, Trebbiano (tutte le varietà e cloni idonei alla coltivazione
nella regione Emilia Romagna), da soli o congiuntamente, nella misura minima de11'85%. Possono
concorrere altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino a un massimo del 15%;
Rosso, Rosato - vitigni:"Lambrusco grasparossa, Lambrusco salamino, Lambrusco di Sorbara,
Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco a
foglia frastagliata, minimo 85%;
per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di vitigni
Ancellotta, Fortana e, per non più del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la
regione Emilia-Romagna.
I vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena", all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Lambrusco rosso spumante»:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Lambrusco rosato spumante»:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 1 1,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Pignoletto spumante»:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Rosso spumante»:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Rosato spumante»:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Bianco spumante»:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidita totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Lambrusco rosso frizzante»:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Lambrusco rosato frizzante»:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Lambrusco novello frizzante»:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Pignoletto frizzante»:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Rosso novello frizzante»:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 1 1,00% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Rosso frizzante»:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Rosato frizzante»:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Bianco frizzante»:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
E' in facoltà del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
I vini a denominazione di origine controllata "Modena" o "di Modena", all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Lambrusco rosso spumante»:
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali;
Sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con
delicato sentore di lievito.
«Lambrusco rosato spumante»:
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con
delicato sentore di lievito.
«Pignoletto spumante»:
Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
Odore: fragrante, caratteristico, pieno;
Sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con
delicato sentore di lievito.
«Rosso spumante»:
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con
delicato sentore di lievito.
«Rosato spumante»:
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con
delicato sentore di lievito.
«Bianco spumante»:
Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo paglierino di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: secco o asciutto, abboccato o semisecco, amabile, dolce, fresco, armonico con
delicato sentore di lievito.
«Lambrusco rosso frizzante»:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico.
«Lambrusco rosato frizzante»:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, sapido.
«Lambrusco novello frizzante»:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: vinoso, intenso, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico.
«Pignoletto frizzante»:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: giallo paglierino brillante;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note fruttate;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico.
«Rosso novello frizzante»:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: vinoso, intenso, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico.
«Rosso frizzante»:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali;
Sapore: di corpo fresco, sapido, intenso, armonico.
«Rosato frizzante»:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, armonico.
«Bianco frizzante»:
Spuma: vivace, evanescente;
Colore: giallo paglierino di varia intensità;
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate;
Sapore: di corpo fresco, armonico.
Variano a seconda della tipologia di vino.