La denominazione di origine controllata “Reggiano” è riservata ai vini e ai mosti parzialmente
fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del disciplinare di produzione per
le seguenti tipologie:
“Reggiano” Lambrusco (anche frizzante e spumante);
“Reggiano” Lambrusco Salamino (anche frizzante);
“Reggiano” Rosso (anche frizzante);
“Reggiano” Bianco spumante;
“Reggiano” Lambrusco novello (anche frizzante);
“Reggiano” Rosso novello.
Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata “Reggiano”
Lambrusco devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio-Emilia con l’esclusionedi quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al
disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l’intero territorio dei comuni di: Rolo,
Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Novellara,
Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Sant’Ilario d’Enza, Reggio
Emilia, Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d’Enza, Canossa, Quattro Castella, Vezzano sul
Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio,
Boretto, Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Reggiano” Rosso
devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone
non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al disciplinare. In
particolare la zona di produzione comprende l’intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia,
Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico,
Correggio, San Martino in Rio, Rubiera, Montecchio, Campegine, S. Ilario d’Enza, Gualtieri,
Guastalla, Reggiolo, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande Albinea, Quattro Castella e Scandiano.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Reggiano”
Lambrusco Salamino devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con
esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al
disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l’intero territorio dei comuni
di: Reggio Emilia, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo,
Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla e Novellara.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Reggiano”
Bianco spumante devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con
esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al
disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l’intero territorio dei comuni
di: Reggio Emilia, Rubiera, S. Ilario d’Enza, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto,
Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla, Novellara, Gualtieri, Montecchio,
Campegine.
Il vigneto reggiano risale all’epoca romana (mosaici del I secolo a.c. conservati presso i Musei
Civici di Reggio Emilia). Notizie della diffusione della coltura della vite nell’area delimitata
giungono dai numerosi contratti d’enfiteusi del medioevo, IX-X sec. d.c., ribadite dagli Statuti del
1265. Il legame con vitigni autoctoni denominati “uve lambrusche” è sancito già nel 1303 dal Pier
De Crescenzi.
La migliore conferma dell’importanza del vino nel reggiano resta in ogni caso l’enorme diffusione
della vite sul territorio provinciale, testimoniata nel 1597 da Andrea Bacci, nel 1661 da Vincenzo
Tanara e nel XIX secolo da Filippo Re, Claudio della Fossa e Claudio Roncaglia, che evidenziano i
tratti tipici del vino prodotto: brusco e frizzante, più o meno corposo.
Nel 1847 si producono in provincia di Reggio Emilia un milione di quintali di uva (Bellocchi), che
salgono a 1,7 milioni di quintali nel decennio 1908-1918, realizzati su di 107.000 Ha di vigna a
coltura promiscua, con filari di viti maritate a tutori vivi, che si estende ininterrotta dalla dolce
collina alle rive del fiume Po. La produzione principale è di mosti e vini rossi, in particolare
lambruschi, prevalentemente frizzanti, in buona parte esportati in Veneto o all’estero, come
indicano documenti ferroviari dei primi del ‘900.
In questo periodo che nascono le prime strutture cooperative per la lavorazione e la
commercializzazione di mosti e vini, che si diffonderanno rapidamente su tutta l’area delimitata e si
sviluppa l’enologia della zona. Del 1906 è la prima cantina sociale, sorta a San Martino in Rio.
La legge del 10 luglio 1930 riconosce il lambrusco tra i vini tipici italiani.
Con l’evoluzione del’enologia reggiana, cambia anche il paesaggio vitato: dagli anni ’60 del XX
sec., la superficie vitata a cultura promiscua si riduce sensibilmente, lasciando il posto a vigneti
specializzati, presupposto per una maggiore qualificazione della viticoltura della zona.
Il 18-12-1962 nasce il “Consorzio volontario per la difesa del vino tipico lambrusco reggiano”, che
successivamente avrà l’incarico di tutelare e promuovere i vini reggiani in Italia e nel mondo.
Nel 1972, con decreto del presidente della repubblica del 22 luglio, viene riconosciuta la
denominazione d’origine controllata “Lambrusco Reggiano”, che interessa un’ampia zona di
pianura, soprattutto a nord-est di Reggio Emilia, e verso sud, compresa una prima zona di collina, e
i seguenti vitigni: Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco di Montericco, Lambrusco
Maestri e Ancellotta. Le condizioni ambientali e di coltura del vigneto devono essere quelle
tradizionali, e comunque atte a conferire al vino derivato le specifiche caratteristiche, mentre è
vietata ogni pratica di forzatura.
Il 26-11-96, la denominazione d’origine cambia nome in “Reggiano”, differenziando le tipologie
ottenibili.
Consorzio Vini Reggiani (foto www.vinireggiani.com)
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata “Reggiano”, seguita da una delle specificazioni di cui
appresso, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai
vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
“Reggiano” Lambrusco (anche nelle tipologie frizzante, spumante e novello):
Lambrusco Marani, Lambrusco salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco
di Sorbara, Lambrusco grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco oliva, Lambrusco Barghi,
congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all’85%; per il complessivo rimanente
possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo
gentile, Lambrusco a foglia frastagliata, Fogarina.
“Reggiano” Lambrusco Salamino (anche nella tipologia frizzante):
Lambrusco salamino in misura non inferiore all’85%; per il complessivo rimanente possono
concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo gentile.
“Reggiano” Rosso (anche nella tipologia frizzante e novello):
Ancellotta dal 30% al 60%; per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco salamino, Lambrusco Marani,
Lambrusco di Sorbara, Malbo gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco grasparossa, Sangiovese,
Merlot, Cabernet sauvignon, Marzemino, Lambrusco oliva, Lambrusco Viadanese, Lambrusco a
foglia frastagliata, Fogarina.
“Reggiano” Bianco spumante:
Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco
di Sorbara e Malbo gentile congiuntamente o disgiuntamente per il 100%. Le uve a bacca rossa
devono essere vinificate in bianco.
I vini denominazione di origine controllata “Reggiano”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Reggiano” Lambrusco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Reggiano” Lambrusco frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Reggiano” Lambrusco novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Reggiano” Lambrusco novello frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Reggiano” Lambrusco spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Reggiano” Lambrusco Salamino:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Reggiano” Lambrusco Salamino frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Reggiano” Rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Reggiano” Rosso frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 7,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Reggiano” Rosso novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Reggiano” Bianco spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
Per le tipologie in cui è ammesso l’affinamento in botti di legno, può rilevarsi sentore di legno. È in
facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con proprio
decreto, i valori dei limiti minimi riferiti all’estratto non riduttore minimo e all’acidità totale
minima.
Le caratteristiche al consumo sopra descritte per le tipologie Lambrusco frizzante, Lambrusco
Salamino frizzante e Rosso frizzante, sono riferite anche alla categoria di prodotto “mosto di uva
parzialmente fermentato”, fatto salvo che per tale categoria il sapore è limitato al “dolce” e il titolo
alcolometrico effettivo deve essere superiore a 1% vol e inferiore ai 3/5 del titolo alcolometrico
volumico totale.
I vini denominazione di origine controllata “Reggiano”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Reggiano” Lambrusco:
colore: rosato più o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico.
“Reggiano” Lambrusco frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato più o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico.
“Reggiano” Lambrusco novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, caratteristico.
“Reggiano” Lambrusco novello frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, vivace.
“Reggiano” Lambrusco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile e dolce,armonico, fresco, morbido, caratteristico.
“Reggiano” Lambrusco Salamino:
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico.
“Reggiano” Lambrusco Salamino frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico.
“Reggiano” Rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno.
“Reggiano” Rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno.
“Reggiano” Rosso novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo.
“Reggiano” Bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido, secco, abboccato, amabile e dolce.
Per le tipologie in cui è ammesso l’affinamento in botti di legno, può rilevarsi sentore di legno.
Variano a seconda della tipologia di vino.