La indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e la parte della provincia di Bologna situata alla sinistra del fiume Sillaro.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Emilia”.
Il vigneto emiliano vanta origini antichissime, essendosi rinvenuti semi di uva risalenti al periodo
dell’età del ferro in diverse stazioni terramaricole presenti sul territorio. I Lambruschi sono i vitigni
più antichi della regione, sicuramente di origine etrusca e in ogni caso geneticamente più prossimi
alla vite selvatica, dalla quale sono stati selezionati
Sul territorio delimitato hanno impiantato viti i paleoliguri, gli etruschi, i romani, influenzati anche
dalla presenza di popolazioni celtiche. Ai diversi influssi si deve la diffusione dell’arbustum
gallicum, forma maritata a tutori vivi, più alta e adatta ad ambienti fertili di pianura, e la vinea
characatae, forma d’allevamento bassa, di origine greca, idonea per aree collinari. Successivamente
diversi autori romani, citano ed elogiano la diffusione della viticoltura emiliana che prospera e dà
buoni vini.
Lo sviluppo della viticoltura prosegue durante l’epoca medioevale grazie all’operosità dei villani e
dei monaci-agresti della zona. Pier de Crescenzi nel 1300, riporta una trentina di varietà di viti e
vini, prodotti in Emilia, dalla pianura i monti, tra cui il Trebbiano, il Pignoletto (“Pignuolo”) e le
lambrusche.
Interessante la testimonianza storica di come la viticoltura e i relativi prodotti enologici si siano
sviluppati fin dal XIV secolo dalle terre più basse di pianura, alla più alta collina, come cita il Pier
de Crescenzi:“ Ed è d’un'altra spezie, la quale è detta duracla, la quale è molto nera ed ha i
granelli lunghi, e fa vino molto nero e buono nelle terre umide e acquose, ma né monti e nei luoghi
secchi non si rallegra: e questa sopra tutte le altre spezie è eletta a Ferrara: ed è un’altra spezie, la
quale è detta gmaresta, e non è molto nera ed ha il granello lungo, e perde anzi la maturità tutte le
foglie, e in sapore è agra e acetosa, mezzanamente fruttifera, e fa grappoli rari e vino ottimo e ben
servabile. E questa uva non è manicata né dagli uccelli, né da cani, né dagli uomini volentieri: e di
questa è trovata molta nelle parti dè monti di Bologna.”
La rinomanza dei vini emiliani si è poi diffusa attraverso i secoli, sia nella produzione di vini frizzanti,
che di vini fermi, rossi e bianchi e anche di vini liquorosi o passiti, come emerge da diverse
esposizioni internazionali di vini (si citi ad esempio il Catalogo nazionale dell’esposizione italiana
del 1861), fino ad approdare ad una ufficializzazione con la nascita delle denominazioni di origine.
Nel 1925, Norberto Marzotto erige un’interessante lista delle uve coltivate nelle diverse provincie
emiliane in cui figurano tutte le varietà delle tipologie specificate nell’articolo 2, comprese alcune
molto locali come Spergola, Moscato, Fogarina e Termarina; non sono citate varietà internazionali,
non considerate dall’autore, ma egualmente diffuse sul territorio.
All’inizio degli anni cinquanta la vitivinicoltura della zona ritrova slancio e vitalità economica
grazie ai consistenti e significativi risultati commerciali che hanno reso possibile una larga
diffusione dei vini IGT “Emilia” in particolare quelli abbinati ai vitigni “Lambrusco”, “Malvasia”,
“Pignoletto”, “Trebbiano”. Nel 1967, nel territorio considerato, sono approvate tre denominazioni
d’origine controllata, che raggiungono la decina nel decennio successivo, a conferma dell’elevata
vocazionalità vinicola della zona.
Il 18-11-1995 il decreto ministeriale approva la costituzione dell’IGT “Emilia” o “Dell’Emilia” e
altri IGT i cui confini ricadono in parte o completamente all’interno della più ampia indicazione “Emilia”.
Emilia o dell'Emilia Igt (foto www.consorzioviniemilia.it)
Base ampelografica
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» bianchi, rossi e rosati, devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni
idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà
di vite per uve da vino approvato, riportati nel
disciplinare.
L'indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni: Alionza, Ancellotta o Lancellotta, Barbera, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Chardonnay, Fortana, Lambrusco, Malvasia di Candia Aromatica, Malbo gentile, Malvasia bianca
di Candia, Marzemino, Merlot, Montu', Pignoletto, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling
italico, Sangiovese, Sauvignon, Trebbiano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, come di seguito indicati:
Alionza.
Vitigni: Alionza, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un
massimo del 15%.
Ancellotta o Lancellotta.
Vitigni: Ancellotta o Lancellotta nella misura minima dell'85%.
Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione
per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
Barbera.
Vitigni: Barbera, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un
massimo del 15%.
Cabernet.
Vitigni: Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, nella misura minima
dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla
coltivazione per la regione Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%.
Cabernet Sauvignon.
Vitigni: Cabernet Sauvignon nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera
non aromatiche provenienti da vigneti idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino
ad un massimo del 15%.
Cabernet Franc.
Vitigni: Cabernet Franc, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad
un massimo del 15%.
Chardonnay.
Vitigni: Chardonnay, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad
un massimo del 15%.
Fortana.
Vitigni: Fortana, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad
un massimo del 15%.
Lambrusco.
Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani,
Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, da soli o
congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad
un massimo del 15%.
Lambrusco vinificato in bianco.
Vitigni: Lambrusco Salamino, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Marani,
Lambrusco Maestri, Lambrusco Montericco, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, da soli o
congiuntamente, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad
un massimo del 15%.
Le uve devono essere vinificate in bianco.
Malbo Gentile
Vitigni: Malbo Gentile, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad
un massimo del 15%.
Malvasia.
Vitigni: Malvasia di Candia aromatica, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a
bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-
Romagna, fino ad un massimo del 15%.
Malvasia bianca.
Vitigni: Malvasia bianca di Candia, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca
bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-
Romagna, fino ad un massimo del 15%.
Marzemino.
Marzemino in misura non inferiore all'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non aromatiche
provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo
del 15%.
Merlot.
Vitigni: Merlot, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad
un massimo del 15%.
Montu'.
Vitigni: Montu', nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad
un massimo del 15%.
Pignoletto.
Vitigni: Pignoletto bolognese, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca
bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-
Romagna, fino ad un massimo del 15%.
Pinot grigio.
Vitigni: Pinot grigio, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad
un massimo del 15%.
Pinot bianco.
Vitigni: Pinot bianco, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad
un massimo del 15%.
Pinot nero.
Vitigni: Pinot nero, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad
un massimo del 15%.
Riesling italico.
Vitigni: Riesling italico, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad
un massimo del 15%.
Sangiovese.
Vitigni: Sangiovese, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca nera non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad
un massimo del 15%.
Sauvignon.
Vitigni: Sauvignon, nella misura minima dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non
aromatiche provenienti da vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad
un massimo del 15%.
Trebbiano.
Vitigni: Trebbiano romagnolo, Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, nella misura minima
dell'85%. Possono concorrere uve a bacca bianca non aromatiche provenienti da vitigni idonei alla
coltivazione per la regione Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, con
esclusione dei vitigni Pinot grigio, Pinot nero, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Riesling italico e Sangiovese.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia» con la specificazione del vitigno
lambrusco, se immessi al consumo in contenitori di capacità inferiore a 6 litri, possono essere
prodotti solo nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con la specificazione di un vitigno
a bacca nera, possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
Per i vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza il nome del
vitigno, nella tipologia frizzante è vietata la gassificazione artificiale.
I vini ad indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell'Emilia», con o senza la specificazione del
vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici
totali minimi:
«Emilia» o «dell'Emilia» bianco 10,00%;
«Emilia» o «dell'Emilia» rosso 10,00%;
«Emilia» o «dell'Emilia» rosato 10,00%;
«Emilia» o «dell'Emilia» novello 11,00%;
Alionza 10,00%;
Ancellotta o Lancellotta 10,00%;
Barbera 10,00%;
Cabernet 10,00%;
Cabernet Franc 10,00%;
Cabernet Sauvignon 10,00%;
Chardonnay 10,00%;
Fortana 10,00%;
Lambrusco 10,00%;
Malvasia di Candia aromatica 10,00%;
Malvasia bianca 10,00%;
Malbo Gentile 10,00%;
Marzemino 10,00%;
Merlot 10,00%;
Montu' 10,00%;
Pignoletto 10,00%;
Pinot bianco 10,00%;
Pinot grigio 10,00%;
Pinot nero 10,00%;
Riesling italico 10,00%;
Sangiovese 10,00%;
Sauvignon 10,00%;
Trebbiano 10,00%.
In particolare, i vini afferenti all’Indicazione Geografica Tipica “Emilia” o “dell’Emilia” presentano le seguenti caratteristiche:
“Emilia” o “dell’Emilia” bianco:
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” bianco frizzante:
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” rosso:
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” rosso frizzante:
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” rosso novello:
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” rosato:
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” rosato frizzante:
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” con indicazione di vitigno a bacca bianca (anche nella tipologia frizzante):
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” con indicazione di vitigno a bacca nera (anche nella tipologia frizzante):
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol.
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
“Emilia” o “dell’Emilia” novello, con indicazione di vitigno a bacca nera:
acidità totale minima 3.5 g/l
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
Per tutte le tipologie, in cui é stato effettuato l’affinamento in fusti di legno, può notarsi la presenza di sapore di legno.
I vini afferenti all’Indicazione Geografica Tipica “Emilia” o “dell’Emilia” presentano le seguenti caratteristiche:
“Emilia” o “dell’Emilia” bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione
varietale e dell’ambiente di coltivazione;
sapore: da secco a dolce, sapido.
“Emilia” o “dell’Emilia” bianco frizzante:
colore: giallo paglierino;
odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della
composizione varietale, ma sostanzialmente freschi;
sapore: da secco a dolce, sapido.
“Emilia” o “dell’Emilia” rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più
spesso di viola, e a note speziate, a seconda della composizione varietale e dell’areale di
coltivazione;
sapore: secco, di buona morbidezza e giusta acidità.
“Emilia” o “dell’Emilia” rosso frizzante:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche;
sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità.
“Emilia” o “dell’Emilia” rosso novello:
colore: rosso rubino brillante;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidità.
“Emilia” o “dell’Emilia” rosato:
colore: rosato, con varie intensità e tonalità;
odore: con note fruttate prevalenti;
sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido.
“Emilia” o “dell’Emilia” rosato frizzante:
colore: rosato, con varie intensità e tonalità;
odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate più decise;
sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido.
“Emilia” o “dell’Emilia” con indicazione di vitigno a bacca bianca (anche nella tipologia frizzante):
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: di buona intensità, con una variegata gamma di sentori floreali e/o fruttati variabili in
composizione ed intensità a seconda del vitigno e dell’ambiente di coltivazione; i vini con
l’indicazione di vitigno “Malvasia” e “Malvasia bianca” possono presentare note aromatiche più o
meno spiccate;
sapore: da secco a dolce, più o meno fresco, sapido.
“Emilia” o “dell’Emilia” con indicazione di vitigno a bacca nera (anche nella tipologia frizzante):
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più
spesso di viola, e a note speziate, a seconda del vitigno e dell’areale di coltivazione;
sapore: da secco a dolce, più o meno morbido e più o meno fresco a seconda delle tipologie, di
buona sapidità e pienezza.
“Emilia” o “dell’Emilia” novello, con indicazione di vitigno a bacca nera:
colore: rosso rubino brillante, più o meno intenso e con riflessi dal rosso al violetto a seconda del
vitigno;
odore: vinoso e con spiccate note fruttate;
sapore: di buona morbidezza e giusta acidità.
Per tutte le tipologie, in cui é stato effettuato l’affinamento in fusti di legno, può notarsi la presenza di sapore di legno.
Variano a seconda della tipologia.