Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lamezia» devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni tutti in provincia di Catanzaro: Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Francavilla Angitola, Maida, Pianopoli, Lamezia Terme, S. Pietro a Maida.
Le origini del vino Lamezia sono remotissime e si fanno risalire addirittura al 2000 avanti Cristo, quando i Fenici introdussero la vitis sativa in queste zone. Il vino di Lamezia può vantare una grande tradizione e gode da sempre di un'ottima reputazione, tanto che è stato spesso menzionato da diversi autori della storia calabra. D’altra parte, le caratteristiche dei terreni e del clima nella zona di Lamezia sono particolarmente adatte alla vite, che ha finito, nei secoli, per imporsi su tutte le altre colture locali. Nell’antichità e fino a pochi anni fa, tuttavia, questo vino non veniva commercializzato con il nome Lamezia, ma con il nome del comune di provenienza delle uve. La ragione è semplicissima: Lamezia Terme è nata solo nel 1968 come unità amministrativa dei comuni di Sambiase, Nicastro e S. Eufemia.
Lamezia Doc (foto http://win.lameziaweb.biz)
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata “Lamezia” devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale le seguenti composizioni ampelografiche:
“Lamezia” bianco:
Greco B.: minimo 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50% le uve a bacca
bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria iscritti nel
Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vin, riportati nel disciplinare.
“Lamezia” rosso, rosato e novello:
Gaglioppo e Magliocco da soli o congiuntamente dal 35 al 45%, Greco N. e Marsigliana da soli o
congiuntamente dal 25 al 45%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40% le uve a bacca nera
provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria iscritti nel Registro
Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.
“Lamezia” Greco:
Greco B. minimo: 85%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione
Calabria fino ad un massimo del 15%.
“Lamezia” Greco nero:
Greco nero minimo: 85%;
possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad
un massimo del 15%.
“Lamezia” Gaglioppo:
Gaglioppo minimo: 85%;
possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad
un massimo del 15%.
“Lamezia” Mantonico:
Mantonico minimo: 85%;
possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino ad
un massimo del 15%.
“Lamezia” passito:
Greco 50%, Mantonico 35%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Calabria fino
ad un massimo del 15%.
“Lamezia” spumante:
Greco B. e Mantonico da soli o congiuntamente fino all’85%;
possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione
Calabria fino ad un massimo del 15%.
“Lamezia” spumante rosato:
Greco B., Mantonico e Gaglioppo da soli o congiuntamente fino all’85%;
possono concorrere altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione
Calabria fino ad un massimo del 15%.
I vini a denominazione di origine controllata «Lamezia» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Lamezia” bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Lamezia” rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Lamezia” rosso novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Lamezia” rosso riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Lamezia” rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: l6,0 g/l.
“Lamezia” Greco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Lamezia” passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Lamezia” spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Lamezia” spumante rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Lamezia” Greco nero:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Lamezia” Mantonico:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Lamezia” Gaglioppo:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
I vini a denominazione di origine controllata «Lamezia» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Lamezia” bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico.
“Lamezia” rosso:
colore: rosso più o meno intenso, talvolta tendente al granato;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, armonico.
“Lamezia” rosso novello:
colore: rosso rubino;
profumo: fruttato;
sapore: armonico fresco.
“Lamezia” rosso riserva:
colore: rosso più o meno intenso, tendente al granato;
odore: gradevole, delicatamente vinoso, con eventuali sentori di legno;
sapore: asciutto, di giusto corpo, armonico.
“Lamezia” rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fragrante, asciutto.
“Lamezia” Greco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fruttato, gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, asciutto, armonico.
“Lamezia” passito:
colore giallo più o meno intenso con riflessi dorati;
odore: gradevole, fresco, caratteristico;
sapore: dolce, pieno, armonico, di buona persistenza.
“Lamezia” spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, ampio e composito;
sapore: sapido, fresco e armonico, da extra brut a dry.
“Lamezia” spumante rosato:
spuma: fine e persistente;
colore: rosa tenue con eventuali riflessi violacei;
odore: fine, ampio e composito;
sapore: sapido, fresco e armonico, da extra brut a dry.
“Lamezia” Greco nero:
colore: rosso intenso con eventuali riflessi violacei;
odore: intenso e vinoso;
sapore: pieno, armonico ed elegante.
“Lamezia” Mantonico:
colore: giallo con riflessi paglierini più o meno intensi;
odore : fruttato, fine, caratteristico;
sapore: fresco pieno e sapido.
“Lamezia” Gaglioppo:
colore: rosso rubino con lievi note violacee;
odore intenso e fragrante;
sapore: pieno, armonico ed elegante.
Variano a seconda della tipologia di vino.