La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Calabria» comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia nella regione Calabria.
Dal punto di vista territoriale, montagne, altopiani, colline, più o meno ripide ed elevate dominano
la situazione, lasciando al piano ben poco spazio, inferiore al 10% del territorio regionale e con
poche pianure di bella estensione (Sant’Eufemia, Sibari, e Gioia ). Dal punto di vista economico,
quindi, l’agricoltura non trova nell’andamento del suolo un alleato per la sua diffusione e
produzione. Le migliori possibilità di sviluppo spettano alle produzioni specializzate che, non
hanno bisogno di grandi e comodi spazi e che soprattutto sanno portare un valore aggiunto in grado
di ricompensare in modo adeguato costi produttivi elevati e forti impegni professionali e operatrici.
La produzione vitivinicola in particolare, vanta tradizioni solide, riconducibili addirittura ai contatti
con il popolo greco durante il primo millennio a.C..
Calabria Igt (foto http://win.lameziaweb.biz)
Base ampelografica
I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da
uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla
coltivazione nella Regione Calabria, a bacca di colore analogo ed iscritti nel Registro Nazionale
delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.
L'indicazione geografica tipica «Calabria» con la specificazione di uno dei vitigni,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per
almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, altre uve dei vitigni di colore analogo, idonei alla
coltivazione nella Regione Calabria fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria», seguita o meno dalla specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
«Calabria» Bianco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Calabria» Bianco passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Calabria» Bianco spumante:
titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Calabria» Rosso:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Calabria» Rosso passito:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Calabria» Rosso novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Calabria» Rosso spumante:
titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Calabria» Rosato:
titolo alcolometrico volumico totale minimo:10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Calabria» Rosato spumante:
titolo alcolometrico complessivo minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
I vini a indicazione geografica tipica «Calabria», anche con la specificazione del nome del
vitigno, prodotti nelle tipologie “vivace” e “frizzante”, all'atto dell'immissione al consumo, devono
avere il seguente titolo alcolometrico volumico totale minimo:
- Calabria bianco, rosso e rosato vivace 10,50% vol;
- Calabria bianco frizzante 10,00% vol;
- Calabria rosso e rosato frizzante 10,50% vol.
I vini ad indicazione geografica tipica «Calabria», seguita o meno dalla specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
«Calabria» Bianco:
colore: giallo paglierino scarico;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, armonico.
«Calabria» Bianco passito:
colore: giallo paglierino intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: dolce, delicato.
«Calabria» Bianco spumante:
spuma: regolare, persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: sapido, da extra brut a dry.
«Calabria» Rosso:
colore: rosso più o meno carico;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: armonico, tipico.
«Calabria» Rosso passito:
colore: rosso carico;
odore: intenso, gradevole;
sapore: dolce, armonico.
«Calabria» Rosso novello:
colore: rosso intenso;
odore: complesso, fruttato;
sapore: morbido, armonico.
«Calabria» Rosso spumante:
spuma: regolare, persistente;
colore: rosso più o meno intenso;
odore: delicato, fragrante;
sapore: pieno, da extra brut a dry.
«Calabria» Rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: fine, caratteristico;
sapore: armonico, gradevole.
«Calabria» Rosato spumante:
spuma: regolare, persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: ampio e composito;
sapore: fresco e armonico, da extra brut a dry.
I vini a indicazione geografica tipica «Calabria» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
Variano a seconda della tipologia.