Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Greco di Bianco” devono essere prodotte nel territorio amministrativo del comune di Bianco e in parte nel comune di Casignana tutti nella provincia di Reggio Calabria.
La leggenda fa risalire questo vino al VII sec. a.C., quando un colono greco portò i primi tralci
della vite sbarcando nell’odierno Capo Bruzzano, nel territorio comunale di Bianco. Furono
proprio i Greci, fin dall'VIII secolo a.C., a individuare sui litorali dell’Enotria, che significa terra del
vino, le zone vocate alla vite e a dare impulso, con i loro vitigni e con le loro pratiche enoiche, a una
ottima produzione. Il Greco di Bianco, evidenzia in positivo il territorio che lo ha valorizzato.
Lo troviamo sulla costa ionica calabrese nei pressi di Bianco vicino alla storica Gerace. Si può
definire un vitigno marinaro essendo presente in altre zone del bacino del mediterraneo occidentale.
Il Greco di Bianco può essere prodotto solamente nel Comune di Bianco e in parte del comune di
Casignana. Predilige i climi più ventosi ed assolati. E' un vino bianco "passito" ricavato da uve che,
prima di essere spremute, vengono appassite al sole su graticci di canne o in essiccatoi ad aria
forzata, e subiscono una riduzione di peso che può raggiungere, a seconda del contenuto in
zuccheri, il 35%. Le uve aromatiche si prestano ad essere prodotte ed appassite direttamente sulla
pianta (previo schiacciamento o torsione del rachide ad opera dell’uomo) o direttamente al sole su
graticci, oppure in locali condizionati. Al termine dell'operazione di appassimento le uve vengono
sottoposte a pigiatura e torchiatura. Ha colore giallo ambrato, profumo di zagara, sapore dolce,
morbido pieno ed armonico, di stoffa elegante e sostenuta.
Greco di Bianco Doc
Base ampelografica
Il vino a DOC “Greco di Bianco” deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dai
vigneti composti dal vitigno Greco bianco minimo 95%.
È ammessa la presenza nei vigneti di non più del 5% di uve a bacca bianca provenienti da altri
vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria.
I vini a denominazione di origine controllata «Greco di Bianco» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol;
- acidità totale minima: 6,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 30,0 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
I vini a denominazione di origine controllata «Greco di Bianco» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: giallo tendente al dorato con eventuali riflessi ambrati;
- odore: alcolico, etereo, caratteristico del vino:
- sapore: amabile o dolce, morbido, caldo, armonico con caratteristico retrogusto.
Vino da fine pasto e da meditazione, si abbina a pasticceria secca, dolci a base di pasta di mandorle. Temperatura di servizio: 14° - 16°C.