La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del Comune di Montefalco e parte del territorio dei Comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria ubicati nella provincia di Perugia.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Montefalco”.
Nel territorio di Montefalco, come testimoniano diversi documenti (relazione del 1899 della tenuta
di San Marco, concorso enologico regionale del 1925 a Montefalco, “Azienda dell'Umbria” edita
dalla Camera di Commercio di Perugia nel 1889 nella quale si cita una nuova realtà vitivinicola
realizzata in Loc. Scacciadiavoli in comune di Montefalco dal Principe Ugo Boncompagni che
aveva provveduto alla realizzazione di impianti ad alto indice di densità utilizzando i vitigni
Sangiovese, Malvasia nera e Trebbiano dorato) il vino rosso era costituito in prevalenza di
Sangiovese (la varietà più diffusa in Umbria) ed in misura minore da altre varietà a bacca rossa,
come il Sagrantino che ne rafforzava la struttura e l'intensità di colore, e da una percentuale di uva a
bacca bianca (Trebbiano e Trebbiano Spoletino) per dare una spalla acida al vino, come evidenziato
a pagina 3 della relazione, del 1979, del Professore Nestore Jacoponi, che costituì documento
fondamentale per la richiesta di riconoscimento della denominazione “Montefalco Rosso”.
Il disciplinare del 1979 rappresenta pertanto una fotografia dei vigneti di Montefalco che erano
composti in percentuali diverse: di Sangiovese dal 60% al 75%, del Sagrantino dal 5% al 10%, del
Trebbiano Toscano dal 15% al 20% e di altre uve a bacca rossa fino ad un massimo del 15%.
Successivamente è stato modificato il disciplinare prevedendo l'esclusione dei vitigni a bacca
bianca.
A fianco alla produzione dei vini rossi è stata richiesta la denominazione del Montefalco Bianco a
cui contribuiscono i vitigni maggiormente diffusi nel territorio: Grechetto, Trebbiano Toscano e
Trebbiano Spoletino.
Da qui la richiesta di denominazione che ha previsto il Grechetto come vitigno principale (maggiore
del 50%) affiancato dal Trebbiano (20%-30%) e da una porzione di altre uve a bacca bianca non
aromatiche che è stata accolta dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il
DM del 31 Luglio 1993.
Le Doc dell'Umbria (foto www.stradevinoeolio.umbria.it)
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata “Montefalco”, obbligatoriamente seguita dalla
specificazione bianco o rosso, è riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Montefalco” bianco:
Grechetto: non inferiore al 50%;
Trebbiano toscano: dal 20 al 35%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla
coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale
delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.
“Montefalco” rosso:
Sangiovese: dal 60 al 70%;
Sagrantino: dal 10 al 15%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione
nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà
di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.
I vini a denominazione di origine “Montefalco” bianco e“Montefalco” rosso all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Montefalco” bianco:
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Montefalco” rosso:
titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto
i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Il vino a denominazione di origine controllata “Montefalco” rosso riserva, proveniente da uve
aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol, sottoposto alle condizioni
di invecchiamento di cui all’art. 5, all’atto dell’immissione al consumo deve possedere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo del 12,50% vol.
I vini a denominazione di origine “Montefalco” bianco e“Montefalco” rosso all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Montefalco” bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: leggermente vinoso, fruttato;
sapore: secco, leggermente fruttato, caratteristico.
“Montefalco” rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico, delicato;
sapore: armonico, asciutto di giusto corpo.
Variano a seconda della tipologia di vino.