Zona di produzione: comprende i territori dei comuni della Costiera Amalfitana, e precisamente: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare. Tutte le fasi del processo produttivo devono avvenire all’interno della zona geografica individuata, a eccezione del confezionamento e imbottigliamento che possono essere effettuati fuori dal comprensorio.
In Italia, la procedura di presentazione e approvazione di tali schede tecniche ai fini della successiva registrazione comunitaria è definita dal decreto ministeriale 13 maggio 2010 ed è contenuta nel decreto Mipaaf del 2 settembre 2014 (pubblicato nella GU n. 212 del 12.09.2014) come modificato dal decreto del 5 dicembre 2014 (pubblicato nella GU n. 291 del 16.12.2014).
La qualità e la rinomanza del Liquore di Limone della Costa d’Amalfi IG o Liquore di Limone Costa d’Amalfi IG sono note e documentate con straordinaria continuità da almeno due secoli.
L’Indicazione Geografica Liquore di Limone della Costa d’Amalfi o Liquore di Limone Costa d’Amalfi è riservata esclusivamente al liquore ottenuto mediante la macerazione a freddo in alcole etilico di scorze di limoni ascrivibili all’Indicazione Geografica Protetta Limone Costa d’Amalfi (riconosciuta con Regolamento CE n. 1356 del 4 luglio 2001) riferibile all’ecotipo Sfusato Amalfitano derivante dal Femminello Sfusato (Citrus limon, (L.) Burm. f.).
Limone Costa d'Amalfi IGP
Per la preparazione del Liquore di Limone della Costa d’Amalfi IG o Liquore di Limone Costa d’Amalfi IG la pelatura dei limoni, a mano o a macchina, è effettuata avendo cura di asportare, per quanto possibile, il solo flavedo. La preparazione dell’infuso avviene mettendo a macerare le bucce, fresche, congelate o surgelate in alcool etilico all’interno di contenitori idonei per uso alimentare, per un tempo non inferiore a 36 ore. L’infuso ottenuto può subire una o più filtrazioni o manipolazioni fisiche. Il liquore viene ottenuto miscelando nelle opportune dosi l’acqua e lo zucchero, ovvero lo sciroppo zuccherino se preparato a parte, con l’infuso di scorze di Limone Costa d’Amalfi IGP e l’alcool etilico, ove necessario per ottenere la gradazione definitiva. È fatto obbligo che per ogni litro di liquore siano utilizzate scorze di almeno 250 g di limoni interi. Il liquore ottenuto può subire una o più filtrazioni ed eventuale omogeneizzazione. Il liquore viene prodotto, miscelato e stoccato in serbatoi consentiti per tale uso. Il liquore si presenta in fase di produzione opalescente e nel tempo è soggetto a un naturale illimpidimento; essendo un prodotto naturale è possibile la presenza di oli essenziali sul collo della bottiglia, sinonimo di genuinità. Il confezionamento del Liquore di Limone della Costa d’Amalfi IG o Liquore di Limone Costa d’Amalfi IG può avvenire unicamente in contenitori di vetro.
Il Liquore di Limone della Costa d’Amalfi IG o Liquore di Limone Costa d’Amalfi IG è ottenuto mediante la macerazione a freddo in alcole etilico di scorze di limoni ascrivibili all’Indicazione Geografica Protetta Limone Costa d’Amalfi riferibile all’ecotipo Sfusato Amalfitano. Il titolo alcolometrico volumico non è inferiore a 25 per cento in volume, mentre la concentrazione di zucchero (totale zuccheri espressi come invertito) non è inferiore a 200 g/litro e non superiore a 350 g/litro. Il rapporto ponderale minimo, garantito e menzionato in etichetta tra gli ingredienti, deve essere equivalente ad almeno 250 g di frutto intero di Limone Costa d’Amalfi IGP per litro di liquore. È vietata l’aggiunta di additivi, coloranti, emulsionanti, stabilizzanti e aromi.