Friuli Latisana Doc
Atlante dei vini - Vini DOC DOP

Zona di produzione e storia

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d’origine controllata «Friuli Latisana» ricade nella provincia di Udine e comprende i terreni vocati alla qualita’ di tutto il territorio comunale di Varmo, Rivignano, Ronchis, Latisana, Precenicco, Palazzolo della Stella, Pocenia, Teor, Lignano Sabbiadoro e di parte del territorio comunale di Morsano al Tagliamento, Muzzana del Turgnano Castions di Strada.

La zona di produzione Friuli Latisana è rinomata sin dal XV secolo quando il figlio del Doge Andrea Vendramin, Bartolomeo, venendo ad abitare nel feudo di Latisana vi istituì un reputatissimo allevamento di cavalli e diede impulso alle coltivazioni ed in particolare a quella della vite, questo il motivo per cui il "vino furlano della Tisana" ebbe diffusione a Venezia e conservò una "buonissima reputatione" nella città capitale della Serenissima.
Il vino Latisana viene anche detto "Vino Vendrameno" dal nome dei proprietari, patrizi veneziani appunto, la famiglia Vendramin.
La denominazione di origine controllata "Friuli Latisana" è nata nel 1975, mentre il consorzio volontrio di tutela è stato costituito nel 1976.

Zone Doc del Friuli-Venezia Giulia (foto www.aip-suoli.it)

Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualifiche

La denominazione «Friuli Latisana» e’ riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l’85% dalle seguenti varieta’ di viti:
Merlot;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Carmenere;
Franconia;
Refosco dal peduncolo rosso;
Pinot nero;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Friulano;
Verduzzo friulano;
Traminer aromatico;
Sauvignon;
Chardonnay;
Malvasia istriana;
Riesling renano.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, in misura non superiore al 15% anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione, per la provincia di Udine.
Le tipologie bianco, rosso e rosato devono essere ottenute da uve prodotte da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Friuli Latisana» Bianco: Friulano minimo 60%, Chardonnay e/o Pinot Bianco massimo 30%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, di corrispondente colore, presenti in ambito aziendale, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine fino ad un massimo del 10%.
«Friuli Latisana» Rosso e Rosato: Merlot minimo 60%, Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc e/o Carmenere massimo 30%; possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni, di corrispondente colore, presenti in ambito aziendale, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine fino ad un massimo del 10%.
Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e/o Carmenere.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana » all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%; 11,00% per la tipologia Novello;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Cabernet franc anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%, 11,00% per la tipologia Novello;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l .

Cabernet sauvignon anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%, 11,00% per la tipologia Novello;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Cabernet anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%, 11,00% per la tipologia
Novello;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Carmenere anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%; 11,00% per la tipologia
Novello;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Franconia: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%; 11,00% per la tipologia
Novello;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Refosco dal peduncolo rosso anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%; 11,00% per la tipologia
Novello;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Pinot nero anche nelle tipologie frizzante e spumante e nelle menzioni superiore e riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol %;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Pinot bianco: anche nelle tipologie frizzante e spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Pinot grigio:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Friulano anche nelle menzioni superiore e riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Verduzzo Friulano: anche nella tipologia frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%,
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Traminer aromatico:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Sauvignon:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0g/l.

Chardonnay: anche nelle tipologie frizzante e spumante e nelle menzioni superiore e riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%,
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Malvasia istriana: anche nelle tipologie frizzante e spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Riesling renano:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Bianco: anche nelle menzioni superiore e riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

Rosso: anche nelle menzioni superiore e riserva:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Rosato: anche nella tipologia frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Novello:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol%;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Spumante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;
acidita’ totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Frizzante:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 vol%;
acidita’ totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

Passito: (anche nelle menzioni superiore e riserva):
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% di cui svolto almeno: 10,50 vol%;
acidita’ totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» possono essere presentati e designati con la menzione «superiore» o «riserva» a condizione che il titolo alcolometrico minimo naturale delle uve alla produzione e dei vini al consumo sia almeno dell’1% superiore ai limiti minimi stabiliti dal presente disciplinare per le corrispondenti varieta’ e tipologie.
La tipologia frizzante deve essere presentata al consumo finale con residuo zuccherino, espresso in grammi litro:
a) compreso fra 10 e 40 per il Verduzzo friulano;
b) non superiore a 10 per le altre qualità.

Caratteristiche organolettiche

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Latisana» all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino piu’ o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, caratteristico.

Cabernet franc anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino intenso;
odore: tipico, erbaceo;
sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine.

Cabernet sauvignon anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino piu’ o meno intenso con riflessi grigi;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: tipico, fine, morbido.

Cabernet anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino intenso;
odore: erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine.

Carmenere anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino;
odore: tipico, erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, tipico.

Franconia: anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato.

Refosco dal peduncolo rosso anche nella tipologia novello e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino, con riflessi violacei;
odore: erbaceo, gradevole, intenso;
sapore: caratteristico, leggermente erbaceo, fine.

Pinot nero anche nelle tipologie frizzante e spumante e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole.

Pinot bianco: anche nelle tipologie frizzante e spumante:
colore: da paglierino chiaro a giallo dorato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: morbido, caratteristico.

Pinot grigio:
colore: giallo dorato, talvolta ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico.

Friulano anche nelle menzioni superiore e riserva:
colore: paglierino, chiaro, talvolta tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: armonico.

Verduzzo Friulano: anche nella tipologia frizzante:
colore: giallo dorato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore lievemente tannico, pieno, delicato, amabile o dolce.

Traminer aromatico:
colore: paglierino chiaro;
odore: tipico, caratteristico;
sapore: lievemente tannico, pieno, delicato.

Sauvignon:
colore: paglierino chiaro;
odore: secco, armonico;
sapore: tipico.

Chardonnay: anche nelle tipologie frizzante e spumante e nelle menzioni superiore e riserva:
colore: paglierino chiaro, talvolta con sfumature verdognole;
odore: caratteristico;
sapore: secco, vellutato.

Malvasia istriana: anche nelle tipologie frizzante e spumante:
colore: paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
odore: gradevole;
sapore: asciutto, delicato, gradevole.

Riesling renano:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico.

Bianco: anche nelle menzioni superiore e riserva:
colore: giallo paglierino piu’ o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: armonico, asciutto.

Rosso: anche nelle menzioni superiore e riserva:
colore: rosso rubino piu’ o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico, armonico;
sapore: asciutto, morbido, leggermente erbaceo, fine.

Rosato: anche nella tipologia frizzante:
colore: rosso poco intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, armonico.

Novello:
colore: rubino piu’ o meno intenso;
odore: fruttato, vinoso;
sapore: sapido, caratteristico.

Spumante:
colore: paglierino piu’ o meno chiaro, brillante;
odore: fruttato;
sapore: sapido, di corpo.

Frizzante:
colore: paglierino chiaro, brillante;
odore: fruttato piu’ o meno intenso;
sapore: sapido, caratteristico da secco ad amabile.

Passito: (anche nelle menzioni superiore e riserva):
colore: giallo dorato;
odore: caratteristico, con sentori di fruttato;
sapore: lievemente tannico, pieno, delicato, dolce.

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti in legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore (o percezione) di legno.

Abbinamenti e temperatura di servizio

Abbinamenti e temperature di servizio variano a seconda della tipologia.

Zootecnia Cani e gatti Coltivazioni erbacee Fruttiferi Coltivazioni forestali Insetti Prodotti tipici Funghi Parchi ed aree protette
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