La zona di produzione dei vini in oggetto, comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri.
La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico
greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua
vittoria di Canne. Polibio dopo avere esaltato la bontà dei vini dell’area adriatica scriveva che
Annibale “…attraversati e devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonché dei Marrucini e dei
Frentani (attuale provincia di Chieti), si diresse nella sua marcia verso la Iapigia” ossia la Puglia.
Dall’epigrammista spagnolo Marco Valerio Marziale (40-102 d.C.) apprendiamo che i vini
abruzzesi venivano esportati a Roma e serviti sulle tavole dei Patrizi. Esisteva inoltre già un
commercio attraverso il mare Adriatico. In particolare, la fascia costiera compresa tra Pescara ed
Ortona era annoverata tra i comprensori più importanti della regione, storicamente vocati alla
coltivazione della vite, proprio a partire dall’età romana, come testimoniano numerosi reperti
(dolia e celle vinarie) conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Chieti.
Da allora sono innumerevoli le testimonianze storiche sulla presenza della vite e del vino nell’area
chietina, in particolare a partire dal secolo XIII. Dell’ager di Villamagna si parla in diversi
documenti. Esso ricadde nell’Aprutium Citra flumen Piscariae nel 1273 a seguito della storica
suddivisione della regione operata da Carlo D’Angiò dopo la conquista del Regno Svevo. Nel 1323
figura nel “Registro delle pergamene” della Curia Arcivescovile di Chieti come terra di vigne,
coltura assoggettata alla corresponsione di decime in favore della diocesi teatina. Lo Statuto di
Villamagna del 1511 offre ulteriori e preziosi spunti di approfondimento sulla conoscenza del
paesaggio e delle colture agrarie praticate all’epoca. Elemento peculiare era il canneto, che
garantiva prezioso sostegno alla vite, così come si ravvisavano casi di “viti maritate” all’acero e
fruttiferi vari. Più tardi nel noto Dizionario geografico-ragionato del regno di Napoli (1805) lo
scrittore Lorenzo Giustiniani scriveva della terra d’Abruzzo citeriore e ricordava che “…la
produzione del suolo consistono in grano, granone, vino ed olio, che vendono pure altrove”.
Ma come afferma Franco Cercone nel suo libro La meravigliosa storia del Montepulciano
d’Abruzzo, la prima notizia storica sulla presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo, è
contenuta nell’opera di Michele Torcia dal titolo Saggio Itinerario Nazionale pel Paese dei Peligni
fatto nel 1792 (Napoli 1793). Questo vitigno, rimasto in splendido isolamento e perfettamente
acclimatatosi nelle aree interne, si è diffuso sul finire del 1800 verso la fascia costiera ed a partire
dal secondo dopoguerra è diventato il vitigno rosso più coltivato in regione, in particolare nella
provincia di Chieti. Esso costituisce oggi la base del vino rosso abruzzese per antonomasia oltre
che vitigno fondamentale anche dei vini della DOC “Villamagna”.
Villamagna Doc (foto www.vallemartello.it)
Base ampelografica
La Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" é riservata ai vini ottenuti dalle uve
provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, risultano composti dal vitigno Montepulciano
almeno al 95%.
Possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione
nella regione Abruzzo fino ad un massimo del 5%.
I vini a denominazione di origine controllata «Villamagna» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 30 g/l.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" riserva all'atto dell'immissione
al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 32 g/l.
É in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale, dell’estratto non riduttore e della gradazione alcolometrica con proprio decreto.
I vini a denominazione di origine controllata «Villamagna» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso, tendenza al granato con l'invecchiamento;
- odore: fruttato, intenso e caratteristico;
- sapore: pieno, asciutto, armonico.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" riserva all'atto dell'immissione
al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: fruttato, intenso, talvolta etereo e speziato;
- sapore: pieno, asciutto, armonico.
Gastronomicamente predilige bolliti, brasati, arrosti, pollame nobile e formaggi a pasta stagionata. Temperatura di servizio 16° - 18° C.