La zona di produzione del vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» è costituita dai territori di produzione delimitati con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931, nonché dai territori ad essi vicini. Tale zona comprende in parte i territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Nalles, Andriano, Magrè all'Adige, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo in provincia di Bolzano ed in parte i territori dei comuni di Roverè della Luna, Mezzocorona, Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra in provincia di Trento.
La denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca
rispettivamente «Kalterersee» o «Kalterer»), è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, menzioni e specificazioni aggiuntive:
«Lago di Caldaro» o «Caldaro»
«Lago di Caldaro» o «Caldaro» scelto (in lingua tedesca Auslese)
«Lago di Caldaro» o «Caldaro» classico
«Lago di Caldaro» o «Caldaro» classico superiore
«Lago di Caldaro» o «Caldaro» scelto classico
«Lago di Caldaro» o «Caldaro» scelto classico superiore
Lago di Caldaro (foto http://magazine.quotidiano.net)
Composizione ampelografica
Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» deve essere ottenuto da uve provenienti in ambito
aziendale dai vitigni Schiava grossa e/o Schiava gentile e Schiava grigia.
Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino al 15% altri vitigni a frutto di colore
analogo idonei alla coltivazione nelle province autonome di Bolzano e di Trento.
All'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Lago di Caldaro» o «Caldaro» (anche con la menzione classico):
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Lago di Caldaro» o «Caldaro» classico superiore:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Lago di Caldaro» scelto in lingua tedesca «Kalterersee Auslese» (anche con la menzione
classico):
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Lago di Caldaro» scelto in lingua tedesca «Kalterersee Auslese» classico superiore:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
All'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Lago di Caldaro» o «Caldaro» (anche con la menzione classico):
colore: rosso rubino, da chiaro a medio;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, leggermente di mandorla;
«Lago di Caldaro» o «Caldaro» classico superiore:
colore: rosso rubino, da chiaro a medio;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, leggermente di mandorla;
«Lago di Caldaro» scelto in lingua tedesca «Kalterersee Auslese» (anche con la menzione
classico):
colore: rosso rubino, da chiaro a medio;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, gradevole, leggermente di mandorla;
«Lago di Caldaro» scelto in lingua tedesca «Kalterersee Auslese» classico superiore:
colore: rosso rubino, da chiaro a medio;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: morbido, armonico, gradevole, leggermente di mandorla.
Si abbina con antipasti e specialità tipiche della cucina tirolese, speck e affettati, ma anche con carni bianche e formaggi dolci. È adatto anche da bere fuori pasto.