Riconoscimento IGP: 2017
Vitelloni Piemontesi della Coscia IGP designa le carni fresche ottenute dalla macellazione di bovini maschi e femmine di razza Piemontese iscritti al Libro Genealogico o figli di genitori entrambi iscritti al Libro Genealogico, di età superiore a 12 mesi allevati, dallo svezzamento alla macellazione, nella zona di produzione.
La zona di produzione dei Vitelloni Piemontesi della Coscia IGP comprende le province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino ed alcuni comuni delle province di Biella, Novara e Vercelli, nella regione Piemonte; alcuni comuni delle province di Imperia e Savona nella regione Liguria
Il peso a freddo delle carcasse dei Vitelloni Piemontesi della Coscia IGP deve essere superiore a: 360 kg per la categoria A; 260 Kg per la categoria E; 320 kg per la categoria C. La resa alla macellazione deve essere superiore uguale al 62% per i maschi e superiore uguale al 59% per le femmine e i castrati. Il colore della carne varia dal rosato al rosso chiaro brillante.
La conformazione della coscia che contraddistingue i Vitelloni Piemontesi della Coscia IGP è data dall’azione di uno specifico gene il quale, in virtù di una mutazione genetica, determina uno straordinario sviluppo muscolare particolarmente visibile sui quarti posteriori dei bovini. Ciò condiziona positivamente le caratteristiche organolettiche della loro carne. Grazie alla combinazione di peculiarità morfologiche singolari con una nutrizione specifica, i Vitelloni Piemontesi della Coscia IGP vengono distinti dai vitelloni convenzionali per la loro imponente massa muscolare caratterizzata da un elevato contenuto proteico e un ridotto contenuto dei lipidi.
Dopo lo svezzamento, che può concludersi tra 3 e 8 mesi di età, e fino alla macellazione, i bovini sono allevati nella stessa azienda. La base alimentare è costituita da foraggi provenienti per almeno il 70% da prati naturali, artificiali e coltivazioni erbacee provenienti dalla zona di produzione. È inoltre consentito l’utilizzo di mangimi semplici o composti, addizionati con integratori minerali e vitaminici. I livelli devono essere medio-alti, in modo tale da garantire una quota proteica compresa tra 12 e 15%. Il mangime somministrato deve contenere una quantità di cereali e sottoprodotti di cereali di almeno 60% del totale dei componenti del mangime stesso. La macellazione deve avvenire all’interno della zona di produzione. Il periodo di frollatura dovrà essere minimo di 4 giorni a partire dalla data di macellazione
Vitelloni Piemontesi della coscia IGP
Articolo 1.
Nome del prodotto
L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) “Vitelloni Piemontesi della coscia” è riservata alle carni fresche prodotte dall’allevamento del bovino che risponde alle condizioni e ai requisiti illustrati nel presente disciplinare.
L’Indicazione Geografica Protetta “Vitelloni Piemontesi della coscia” è riservata alle carni ottenute dalla macellazione di bovini maschi e femmine di razza Piemontese iscritti al relativo Libro Genealogico o figli di entrambi i genitori iscritti al Libro Genealogico, di età superiore a 12 mesi, allevati e ingrassati, dallo svezzamento alla macellazione, nella zona di produzione indicata all’articolo 3.
La resa alla macellazione deve essere superiore uguale al 62% per i maschi e superiore uguale al 59% per le femmine e i castrati.
Il periodo di frollatura, cioè il tempo che intercorre dalla data di macellazione alla vendita al consumatore, dovrà essere minimo di 4 giorni a partire dalla data di macellazione.
Il pH delle carcasse a 24 ore dalla macellazione deve essere inferiore a 6. La misurazione del pH avviene sul muscolo longissimus toraci.
Il colore della carne varia dal rosato al rosso chiaro brillante.
Articolo 3.
Area geografica di produzione
La zona di produzione della IGP “Vitelloni Piemontesi della coscia” comprende il territorio amministrativo di seguito specificato.
Regione Piemonte Provincia di Alessandria: Provincia di Asti: Provincia di Cuneo: Provincia di Torino:
Provincia di Biella: i comuni di Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Candelo, Cavaglià, Cerretto Castello, Cerrione, Cossato, Crosa, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone, Ponderano, Quaregna, Roppolo, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Strona, Valdengo, Verrone, Villanova Biellese, Vigliano Biellese, Viverone, Torrazzo, Zimone, Zubiena, Zumaglia.
Provincia di Novara: i comuni di Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Bogogno, Borgomanero, Borgo Ticino, Briga Novarese, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Gattico, Ghemme, Gozzano, Invorio, Landiona, Mandello Vitta, Mezzomerico, Momo, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Recetto , Romagnano Sesia, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno, Vicolungo.
Provincia di Vercelli: i comuni di Albano Vercellese, Alice Castello, Arborio, Balocco, Bianze', Borgo d'Ale, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, San Giacomo Vercellese, Cigliano, Crescentino, Crova, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Lamporo, Lenta, Livorno Ferraris, Moncrivello, Palazzolo Vercellese, Ronsecco, Rovasenda, Saluggia, San Germano Vercellese, Santhia', Trino, Tronzano Vercellese, Villarboit.Regione Liguria
provincia di Savona: i comuni di Altare, Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Cengio, Cosseria, Dego, Erli, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Nasino, Onzo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Pontinvrea, Roccavignale, Sassello, Toirano, Urbe, Vendone, Zuccarello.
Provincia di Imperia: i comuni di Apricale, Armo, Aquila d’Arroscia, Aurigo, Borghetto d'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Castel Vittorio, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Cosio d’Arroscia, Diano Arentino, Diano San Pietro, Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Perinaldo, Pigna, Pieve di Teco, Pontedassio, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Triora, Vessalico, Villa Faraldi.
Articolo 4.
Prova d’origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo del numero dei capi destinati a IGP “Vitelloni Piemontesi della coscia”, allevati, macellati, sezionati, porzionati è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Articolo 5.
Metodo di ottenimento
Allevamento
Dopo lo svezzamento, che può concludersi tra 3 e 8 mesi di età, e fino alla macellazione, i bovini sono allevati nella stessa azienda e sono alimentati con foraggi conservati provenienti, per almeno il 70%, da prati naturali costituiti da essenze spontanee della zona di produzione e/o da prati artificiali costituiti prevalentemente da graminacee e/o leguminose.
E’ consentito inoltre l’uso di mangimi semplici o mangimi composti eventualmente
addizionati con mangimi minerali-vitaminici e additivi ammessi dalla normativa vigente.
I mangimi semplici o composti sono esclusivamente costituiti dai seguenti prodotti di origine vegetale:
Per ottenere il giusto accrescimento dei bovini e il raggiungimento del peso delle carcasse previsto, nonché l’ottimale tenore in grasso delle carcasse, il mangime composto somministrato deve contenere una percentuale di cereali e sottoprodotti di cereali superiore al 60% del totale dei componenti il mangime stesso.
I foraggi e i mangimi possono essere forniti agli animali sia separatamente sia miscelati. In ogni caso, la razione deve essere calcolata in modo da assicurare livelli nutritivi medio-alti superiori a 0,8 UFC/kg di sostanza secca e una quota proteica compresa tra il 12% ed il 15% per kg di sostanza secca in funzione dello stadio di sviluppo dell'animale dallo svezzamento al finissaggio.
È inoltre consentito l’utilizzo di insilati di cereali purché prodotti esclusivamente nella zona indicata all’articolo 3.
I bovini devono avere un accrescimento ponderale medio giornaliero, misurato dividendo il peso morto a freddo della carcassa, per l’età alla macellazione espressa in giorni, superiore a 620 g per i maschi e superiore a 400 g per le femmine; per i castrati non sono previsti accrescimenti ponderali medi giornalieri minimi; la castrazione deve essere praticata entro i 12 mesi di età.
Coefficienti correttivi di diminuzione in percentuale sul peso della carcassa
Al termine, alle mezzene è apposto un timbro riportante il logo della denominazione riportato nel successivo articolo 8 sulla faccia esterna dei tagli della sottofesa, della lombata, tra la 5° e 6° vertebra dorsale e tra la 2° e 3° vertebra lombare, della pancia e della spalla.
Articolo 6.Il termine “Vitelloni Piemontesi della coscia” riferito alla carne viene usato anche in pubblicazioni scientifiche, come testimoniano varie pubblicazioni:
Tutto quanto sopra riportato dimostra l’importanza e la tradizione storica della carne dei “Vitelloni Piemontesi della coscia”.
I controlli sono effettuati da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dal Titolo V capo I del Reg. UE 1151/2012. La struttura individuata è l’Istituto Nord Ovest Qualità (INOQ) con sede a Moretta (CN) 12033 Piazza C.A. Grosso, 82 -Tel. 0172 911323 - email inoq@inoq.it
La carne bovina ad Indicazione Geografica Protetta “Vitelloni Piemontesi della coscia” può essere venduta nei punti di commercializzazione sia fresca al taglio, sia preincartata, sia preconfezionata. Nel caso di vendita di carne al taglio o preincartata, un documento riportante gli elementi di etichettatura prevista dal presente articolo, deve essere esposto e ben visibile nell'area del bancone di vendita destinata alla carne “Vitelloni Piemontesi della coscia” IGP. La carne sezionata deve essere confezionata nei seguenti modi: preconfezionato, sottovuoto, atmosfera modificata. Essa è posta in vendita solo in confezioni chiuse ed etichettate con le informazioni previste dal presente articolo. Il confezionamento può avvenire solo in laboratori di sezionamento autorizzati e sotto il controllo dell'organo preposto che consente l’apposizione del logo della Indicazione Geografica Protetta sulle singole confezioni.
Sulle confezioni deve essere riportata l’etichetta contenente oltre agli elementi previsti dalla normativa vigente, la denominazione “Vitelloni Piemontesi della coscia” o il logo della denominazione, la dicitura “Indicazione Geografica Protetta” anche abbreviata I.G.P. e il simbolo dell’Unione.
In etichetta dovrà essere riportata la denominazione di vendita “bovino adulto” prevista dalla normativa nazionale vigente.
Sono ammesse inoltre le seguenti ulteriori informazioni: codice di rintracciabilità;
azienda di allevamento/ingrasso; data di macellazione;
sesso dell’animale;
Per la categoria C possono essere utilizzate, in etichetta, le seguenti definizioni commerciali: castrato: per bovini di età inferiore ai 24 mesi;
manzo: per bovini di età compresa fra i 24 e 48 mesi; bue: per bovini con età superiore ai 48 mesi.
Il logo della denominazione IGP “Vitelloni Piemontesi della coscia” consiste in un cerchio all’interno del quale si trovano: la corona della sommità di una torre merlata di colore giallo variamente sfumato (C/3-M/1-Y/57-K/0 e C/0-M37-Y/90-K/09) ; sotto la corona è riportata è riportata la scritta in carattere Garamond in stampatello “I.G.P Vitelloni Piemontesi della coscia” di colore giallo variamente sfumato (C/3-M/1-Y/57-K/0 e C/0-M37-Y/90-K/09. Lo sfondo del logo è colorato con più sfumature di grigio per evocare il mantello dei Vitelloni Piemontesi della coscia (C/17-M/15-Y/17-K/0). Al contrassegno fa seguito la menzione Indicazione Geografica Protetta e/o IGP.