Regione: Toscana
Riconoscimento CE: Reg. CE n. 1845/04 GUCE L. 322 - 23.10.04
Le api vengono allevate in arnie di legno con profilassi contro le principali malattie delle api. Tutte le operazioni di smielatura per centrifugazione, filtrazione, decantazione e confezionamento avvengono nelle aziende produttrici o in mielerie cooperative.
Il Miele della Lunigiana Dop viene prodotto in due tipologie:
Acacia: deve mantenersi a lungo liquido e limpido. Deve presentarsi liquido e limpido; colore molto chiaro, da quasi incolore a giallo paglierino; odore leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile a quello dei fiori; sapore nettamente dolce, con leggerissima acidità e non amaro; aroma molto delicato, vanigliato, poco persistente e privo di amarezza; consistenza sempre viscosa.
Castagno: deve mantenersi a lungo liquido, anche se può presentare una cristallizzazione molto ritardata e incompleta;
colore ambra scuro, di frequente con tonalità rossastra; sapore simile all'odore, persistente, con componente amara più o meno accentuata.
La zona di produzione, trasformazione, elaborazione e condizionamento del "Miele della
Lunigiana" di Acacia e di Castagno è costituita dalla parte di territorio della provincia di Massa
Carrara.
Consorzio di Tutela del Miele DOP della Lunigiana
C/o Comunità Montana della Lunigiana
Piazza A.De Gasperi, 17
54013 Fivizzano – MS
tel. 0585 942011 – fax. 0585 948080
Miele DOP della Lunigiana (www.lunigiana.ms.it)
Articolo 1.
Nome del Prodotto
La denominazione di origine protetta "Miele della Lunigiana" è riservata alle due tipologie:
Miele di Acacia e Miele di Castagno, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Descrizione del prodotto
2.1 Si definisce "Miele della Lunigiana" di Acacia, il Miele prodotto su fioritura di
Robinia pseudoacacia L.
Si definisce "Miele della Lunigiana" di Castagno, il Miele prodotto su fioritura di
Castanea sativa M.
2.2 Caratteristiche del prodotto
2.2.1 "Miele della Lunigiana" di Acacia
2.2.1.1 Caratteristiche organolettiche
Il "Miele della Lunigiana" di Acacia presenta le seguenti caratteristiche:
- si mantiene a lungo liquido e limpido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo
di commercializzazione, una parziale formazione di cristalli, senza comunque arrivare ad
una cristallizzazione completa;
- consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;
- colore: molto chiaro, da pressoché incolore a giallo paglierino;
- odore: leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile a quello dei fiori;
- sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidità e privo di amarezza. L'aroma è molto
delicato, tipicamente vanigliato, poco persistente e privo di retrogusto.
2.2.1.2 Caratteristiche chimico - fisiche e microscopiche
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il "Miele della Lunigiana" di Acacia deve
presentare le seguenti caratteristiche:
- contenuto in acqua: non superiore a 18 %;
- contenuto in idrossimetilfurfìirale (HMF): non superiore a 10 mg/ kg al momento
delľinvasettamento.
2.2.1.3 Caratteristiche melissopalinologiche
Il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline, con un numero di granuli di
polline di acacia inferiore a 20.000/ 10 g di miele.
2.2.2 "Miele della Lunigiana" di Castagno
2.2.2.1 Caratteristiche organolettiche
Il "Miele della Lunigiana" di Castagno presenta le seguenti caratteristiche:
- si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; può tuttavia presentare, nella parte finale del
periodo di commercializzazione, una parziale ed irregolare cristallizzazione;
- colore: ambra scuro, spesso con tonalità rossastra;
- odore: abbastanza forte e penetrante;
- sapore: persistente, con componente amara più o meno accentuata.
2.2.2.2 Caratteristiche chimico - fisiche e microscopiche
Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il "Miele della Lunigiana" di Castagno deve
presentare le seguenti caratteristiche:
- contenuto in acqua: non superiore a 18%;
- contenuto in idrossimetilfurfìirale (HMF): non superiore a 10mg/kg al momento
delľinvasettamento.
2.2.2.3 Caratteristiche melissopalinologiche
Il sedimento del miele si presenta ricco di polline, con un numero di granuli pollinici di
castagno superiore a 100.000/1 Og di miele.
Articolo 3.
Zona di produzione
La zona di produzione, trasformazione, elaborazione e condizionamento del "Miele della
Lunigiana" di Acacia e di Castagno è costituita dalla parte di territorio della provincia di Massa
Carrara individuato come segue (intero territorio comunale):
Comune di Pontremoli,
Zeri,
Mulazzo,
Tresana,
Podenzana,
Aulla,
Fosdinovo,
Filattiera,
Bagnone,
Villafranca in Lunigiana,
Licciana Nardi,
Cornano,
Fivizzano,
Casóla in Lunigiana.
Tale areale, in un unico corpo, si estende per circa ha. 97.000, così come da cartografia
allegata.
Articolo 4.
Elementi che comprovano l'origine
Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:
- riferimenti storici che attestano l'origine ed il legame nel tempo con il territorio,
quali il forte radicamento, il grande peso e la specializzazione dell'apicoltura in
Lunigiana; utilizzo da secoli del miele in ricette tipiche e tradizionali della
gastronomia locale; utilizzo di altri prodotti derivati dall'apicoltura come medicinali
e per la fabbricazione locale delle candele;
riferimenti culturali quali i numerosi successi riscossi dai mieli lunigianesi in
importanti concorsi a carattere nazionale ed intemazionale;
riferimenti sociali ed economici quali la presenza nella zona da innumerevoli anni
di produttori di miele; ai produttori residenti, da moltissimi anni si sono affiancati
produttori provenienti da altre zone e regioni italiane, richiamati dalla possibilità di
ottenere miele di elevata qualità.
Articolo 5.
Metodo di ottenimento
5.1 Alveari e postazioni
Gli alveari di produzione possono essere "stanziali", cioè permanere per l'intero arco dell'anno
nella stessa postazione, o "nomadi", ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto per
tutto il periodo delle fioriture interessate; le postazioni devono essere comunque localizzate
nell'ambito del territorio sopra individuato. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari utilizzati
devono essere rigorosamente vuoti.
5.2 Produzione
Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le seguenti indicazioni:
- le famiglie devono essere contenute in amie razionali, cioè a favi mobili e a sviluppo
verticale;
- gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche e agli interventi terapeutici
necessari al preventivo contenimento delle malattie secondo le disposizioni del Servizio
Sanitario Nazionale;
- l'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima della posa dei melari e
comunque deve essere effettuata solo con zucchero e acqua;
- i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento dell'immissione nell'alveare e non
devono avere mai contenuto covata; al momento dell'immissione dei melari bisogna
utilizzare l'escludi regina o altro idoneo strumento per evitare l'ovideposizione nel melario;
- il prelievo dei melari avverrà dopo che le api saranno state allontanate dagli stessi con un
metodo che preservi la qualità del prodotto (ad es. con apiscampo o soffiatore); è vietato
l'uso di sostanze repellenti.
5.3 Estrazione e lavorazione
Per beneficiare della Denominazione di Origine Protetta il miele deve essere estratto e lavorato
con le seguenti modalità:
i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione del miele devono ricadere
nell'ambito territoriale di produzione e rispondere alle norme legislative vigenti;
tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, conservazione, lavorazione del Miele deve
essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale;
- l'estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la filtrazione deve essere fatta con
filtro permeabile agli elementi figurati del Miele; successivamente alla filtrazione il Miele
deve essere posto in recipienti per la decantazione;
- ove si renda necessario riscaldare il Miele a fini tecnologici (trasferimento, invasettamento,
ecc.) il trattamento termico deve essere limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40° C;
5.4 Confezionamento
Sono consentite esclusivamente confezioni in vetro con chiusura twist-off nei seguenti formati:
da 30 g a 1000 g.
Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 3. Detto
condizionamento nella zona geografica delimitata, al pari delle altre fasi del processo
produttivo, costituisce una pratica tradizionalmente in uso nella stessa area ed è giustificata dai
seguenti motivi:
a) per salvaguardare la qualità del prodotto, in quanto con il confezionamento in zona
delimitata vengono evitati tutti i rischi di alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed
organolettiche che potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli
inevitabili spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed ambientali;
b) per garantire il controllo e la rintracciabilità del prodotto, in modo da rendere efficace
l'attività di controllo esercitata dall'Organismo autorizzato in tutte le fasi del processo
produttivo, prevista obbligatoriamente all'art. 7 del presente disciplinare (ai sensi dell'art.
10 del reg. n. 2081/1992).
Articolo 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
Il "Miele della Lunigiana" presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua
produzione.
L'areale della zona di produzione è costituito da un unico corpo e corrisponde interamente al
territorio dell'attuale Comunità Montana della Lunigiana i cui confini geografici coincidono
quasi interamente con quelli naturali, costituiti dagli spartiacque montani che delimitano la
Lunigiana dalle altre valli limitrofe.
Il "Miele della Lunigiana" è prodotto in un territorio complessivamente omogeneo
caratterizzato da un ambiente naturale sostanzialmente intatto.
Il territorio lunigianese presenta un'ampia diffusione sul territorio di essenze arboree spontanee
e coltivate di Castagno e di Acacia che garantiscono, come si evince da studi scientifici,
produzioni costanti e uniformi e fioriture tali da consentire importanti produzioni sicuramente
monofloreali e competitive per le caratteristiche organolettiche.
La predetta connessione con l'ambiente determina un prodotto peculiare, le cui particolari
caratteristiche distinguono tuttora il Miele di Castagno e di Acacia prodotti in Lunigiana
rispetto ai mieli analoghi di altre zone.
Il legame con l'ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i
produttori e/o confezionatori:
- iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui al successivo Art.7;
- denuncia all'organismo di controllo del numero di amie possedute e della produzione
annuale di miele;
tenuta degli appositi registri di produzione e confezionamento.
Articolo 7.
Controlli
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto
da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del
Regolamento CEE η. 2081 del 14/07/1992.
Articolo 8.
Etichettatura
Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle
previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le
seguenti indicazioni:
1) "Miele della Lunigiana" di Acacia o di Castagno;
2) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
3) logo della DOP, ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo può essere inserito o
nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;
4) il termine minimo di conservazione di cui agli art. 3 e 9 della direttiva 2000/13/CE deve
essere indicato con la seguente dicitura "da consumarsi preferibilmente entro fine ..." ,
corredata dall'indicazione del mese e dell'anno; in ogni caso tale data non deve superare il
periodo di due anni a decorrere dal confezionamento.
Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o
informazioni di carattere nutrizionale.