Riconoscimento DOP: Reg. CE n. 509/2001.
Zona di produzione: provincia di Reggio Calabria.
Il bergamotto (nome scientifico Citrus bergamia Risso) è un agrume di origine geografica sconosciuta, apparso probabilmente per la prima volta in Calabria dopo il 1300. I più ritengono che derivi da un incrocio fra arancio amaro e limetta acida anche se non manca chi lo ritiene una specie vera e propria. Il primo bergamotteto di cui si ha notizia venne impiantato nelle vicinanze di Reggio Calabria nel 1750. E' un albero di modesto vigore il cui frutto è di dimensione variabile (da tondeggiante a piriforme a depressa). La buccia, di colore giallo citrino, risulta molto ricca di oli essenziali. Per estrarre un chilogrammo di essenza di bergamotto occorrono 200 kg di frutti. L'essenza viene oggi estratta per abrasione, mediante un sistema di grattugie e nelle apposite "pelatrici", dalla parte superficiale dei frutti.
L'olio essenziale di bergamotto è indispensabile nell'industria profumiera dove viene utilizzato non solo per fissare il bouquet aromatico dei profumi, ma anche per armonizzare le altre essenze contenute esaltando le note di freschezza e fragranza. L'essenza è anche usata nell'industria farmaceutica (per il suo potere antisettico e antibatterico, in odontoiatria, ginecologia, ecc.) e nell'industria alimentare e dolciaria come aromatizzante di liquori, dolci e bevande.
Frutto di Bergamotto - Bergamotto di Reggio Calabria DOP
Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria
Via Nazionale, 74
89068 San Gregorio (Reggio Calabria)
Articolo 1.
La denominazione di origine protetta "Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale" è riservata
all'olio essenziale di bergamotto rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2.
La denominazione di origine protetta " Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale" è
riservata esclusivamente all'olio essenziale estratto con il metodo cold pressed dal frutto Citrus
Bergamia Risso nelle varietà Femminello, Castagnaro e Fantastico, prodotti negli impianti iscritti
nel corrispondente albo dei bergamotteti che sarà tenuto presso l'organismo di controllo.
Articolo 3.
La zona di produzione della denominazione di origine protetta "Bergamotto di Reggio Calabria olio
essenziale",
comprende
l'area
vogata
della
provincia
di
Regione
Calabria,
comprendente
i
seguenti
comuni:
Scilla,
Villa
San
Giovanni,
Campo
Calabro,
Fiumara,
Cąlanna,
Reggio
Calabria, Motta
San
Giovanni,
Montebello,
Melito
Porto
Salvo,
Condonili,
Roghudî*
San
Lorenzo,
Bova, Bova
Marina,
Palizzi,
Brancaleone,
Staiti,
Brazzano,
Ferruzzano,
Africo,
Casignana,
Bianco, Sant'Agata
del
Bianco,
Caraffa
del
Bianco,
San
Luca,
Careri,
Bovalino,
Piatì,
Benestare,
Ardore, Portigliola,
Grotteria,
Sant'Ilario
dello
Ionio,
Locri,
Gerace,
Sidemo,
Marina
di
Gioiosa
Ionica, Gioiosa
Ionica,
Roccella
Ionica,
Caulonia,
Stignano,
Riace,
Camini,
Stilo,
Monasterace.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura del "Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale" destinato alla
s produzione dell'olio essenziale devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al
| prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualità.
La densità di impianto non può superare le 450 piante per ettaro.
Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato, atti a
mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo delle piante, oltre ad una normale aerazione e
soleggiamento delle stesse.
Il portainnesto adoperato è il Melangolo o arancio amaro.
La raccolta dei frutti è manuale o meccanizzata su fratti che presentano una colorazione virante dal
verde al giallo e deve comunque essere effettuata con modalità atte a non ledere l'integrità della
buccia. I frutti raccolti debbono essere posti in recipienti idonei per il trasporto alle industrie di
trasformazione.
La lavorazione deve rispettare la maturità tecnologica dei frutti.
L'estrazione dell'olio essenziale deve essere effettuata a freddo con macchine pelatrici utilizzando
unicamente acqua in pressione e nebulizzata. La separazione dell'emulsione acqua - olio deve essere
effettuata mediante centrifugazione.
La resa in olio essenziale deve essere compresa tra 350 e 750 grammi per quintale di frutti.
La produzione unitaria massima consentita di Bergamotto per le varietà indicate nel presente
disciplinare è di q.li 400 per ettaro.
Articolo 5.
All'atto dell'immissione al consumo il "Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale" deve
rispondere alle seguenti caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche definite dalle norme I.S.O.:
aspetto: liquido, mobile, limpido talvolta con deposito solido;
colore: da verde a giallo verdastro;
odore: caratteristico, gradevole, fresco, richiamante quello del pericarpo del Bergamotto;
densità relativa a 20oC: 0,876 - 0,884;
indice di refrazione: 1,4640 - 1,4680;
potere rotatorio a 20 0C: +8 / +30°;
residuo all'evaporazione %: 4,5 - 6,5;
indice di acidità: 2;
indice di esteri: 86 -129;
CD (100 mg/100 mi di etanolo 95% v/v.): 0,76 - 1,00;
punto B: circa 278 mm;
punto D: circa 312 mm;
punto A: circa 365 mm;
solubilità: non deve essere necessario utilizzare più di un volume di etanolo 85% (v/v) a 20 °C per
| ottenere una soluzione limpida con un volume di olio essenziale;
analisi strumentali: gas-cromatografia (GC), High Performance Liquid Chromatography (H P L C).
Articolo 6.
Il " Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale" è commercializzato con il logo della
denominazione di origine protetta (Ali. A).
Esso viene raccolto in contenitori di acciaio inox della capacità di 1-2-3-4 tons e successivamente
-messo in commercio in füsti, con all'interno una speciale patina atossica e antiacida, di Kg 25-50100-180.
Inoltre
può
essere
commercializzato
in
contenitori
di
vetro.
Sui contenitori deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra
scritta la denominazione "Bergamotto di Reggio Calabria - olio essenziale".
E' consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, a ragioni sociali o marchi
privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del
confezionatore, peso lordo all'origine.
Nel logo simbolo visivo sono stati utilizzati i riferimenti colorimetrici:
1) logo di forma rotondeggiante raffigurante il Bergamotto con alla sommità due foglie con
picciolo stilizzate con scritta concentrica lungo la sua circonferenza in italiano: "Bergamotto di
Reggio Calabria Olio Essenziale". Nella parte centrale del logo viene raffigurata la forma
geografica della Regione Calabria, con la zona di produzione della provincia di Reggio Calabria
in evidenza e la città di Reggio Calabria indicata con un puntino rosso e scritta in bianco.
All'interno della Regione Calabria in alto trovasi la scritta D.O.P. (Denominazione di Origine
Protetta).
2) Il logo frutto di Bergamotto è una immagine in quadricromia composta da: 1% di Cyan - 29%
di Magenta - 80% di giallo. Le foglie sono composte da picciolo, contomo e lina centrale in
nero 100%, l'interno delle foglie stesse da 100% cyan e 100% giallo. La regione Calabria è
delimitata da una linea in nero 100% con all'interno dello sfondo di 19% di magenta e 100%
giallo. Il puntino rosso raffigurante l'indicazione della città di Reggio Calabria è in rosso
composto da 100% magenta e 100% giallo. La scritta concentrica "BERGAMOTTO DI
REGGIO CALABRIA OLIO ESSENZIALE" è composta in verde 100% cyan e 100% giallo.
La scritta D.O.P. è in nero 100%. La scritta Reggio Calabria è in bianco.