Riconoscimento CE: Reg.
CE n. 2325/97.
La zona di produzione si estende a numerosi comuni nella provincia di Ravenna (Brisighella, Casola, Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo), di Forlì (Modigliana, Tredozio) e di Bologna (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano).
Lo Scalogno di Romagna presenta dei bulbi di forma regolare a fiaschetto di dimensioni non superiori ai 2 cm con buccia coriacea. Colorazione, profumi, sapori, aromaticità e finezza lo differenziano da tutte le altre varietà coltivate in altre regioni italiane e all'estero. I bulbi dello scalogno di Romagna sono gustosi, aromatici e delicati in grado di garantire al prodotto un ruolo gastronomico unico e particolare.
Scalogno di Romagna IGP
Articolo 1.
L'indicazione geografica protetta "Scalogno di Romagna" è riservata ai bulbi cipollini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
L'indicazione "Scalogno di Romagna" designa esclusivamente il bulbo cipollino delle specie Allium Ascalonicum.
Articolo 3.
La zona di produzione comprende la parte del territorio della Regione Emilia Romagna atta alla coltivazione dell'Allium Ascalonicum e interessa i seguenti comuni:
- in provincia di Ravenna: Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo;
- in provincia di Forlì: Modigliana, Tredozio;
- in provincia di Bologna: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano.
Articolo 4.
I terreni idonei per la coltivazione dello "Scalogno di Romagna" sono di natura collinare, tessitura media tendente all'argilloso, asciutti, ben dotati di potassio e sostanza organica, ben esposti e soprattutto ben drenati. L'utilizzo dell'irrigazione, delle pratiche di concimazione e l'effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalità tecniche indicate dai competenti Servizi della Regione Emilia Romagna.
Lo Scalogno non può essere coltivato in successione a se stesso od altre liliacee (aglio o cipolla). Non è ammesso il ristoppio. Devono trascorrere almeno 5 anni per il ritorno dello Scalogno sullo stesso appezzamento. È inoltre vietata la successione a solanacee, a barbabietole e a cavoli. È ammessa la rotazione con frumento, orzo, radicchio, insalate e carote.
L'impianto si deve effettuare nei mesi di novembre-dicembre, mentre la raccolta è attuata a partire dal mese di giugno dell'anno successivo.
La produzione unitaria massima è di 60-80 q.li ad ettaro.
Articolo 5.
La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art. 4 è accertata dalla Regione Emilia Romagna.
I terreni idonei alla produzione dello "Scalogno di Romagna" sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno.
Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione.
Ai fini del rispetto della rotazione dovranno essere specificatamente indicati i riferimenti catastali e di superficie dei terreni annualmente interessati.
Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali indica le modalità da adottarsi per l'iscrizione, per l'effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.
Articolo 6.
Lo "Scalogno di Romagna" all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
A. prodotto fresco:
mazzetti legati di circa 500 grammi al di sopra del colletto legati con rafia nella parte terminale.
B. prodotto secco:
mazzetti di bulbi del peso di gr. 500 circa. I mazzetti debbono essere composti da bulbi omogenei di pezzatura grossa. La legatura è fatta con rafia al di sopra dell'apice del bulbillo, ben stretta e con le foglie mozzate cm 5 sopra la legatura.
trecce. I bulbi devono essere selezionati, intrecciati o con le sole foglie oppure ordite con rafia.
bulbi secchi in confezione mignon in rete di plastica da gr. 100.
Articolo 7.
La commercializzazione dello "Scalogno di Romagna" ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre un eventuale specifico contrassegno.
In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso.
Ciascun tipo di confezione deve essere autorizzata dalla Regione Emilia Romagna.
Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture "Scalogno di Romagna", seguita immediatamente dalla dizione "Indicazione Geografica Protetta". Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all'origine.
La dizione "Indicazione Geografica Protetta" può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di acronimo "I.G.P."
A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo all’immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la indicazione. geografica.
Deve inoltre figurare la dizione "prodotto in Italia" per le partite destinate all’esportazione.
Consorzio dello Scalogno di Romagna IGP