La zona di produzione della Pesca di Verona IGP è limitata alla provincia di Verona e in particolare comprende l'intero territorio dei comuni di Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Povegliano, S. Giovanni Lupatoto, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca, Castelnuovo del Garda, Lazise, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio.
Tale indicazione è riservata alle pesche a polpa bianca ed a polpa gialla ed alle nettarine a polpa gialla delle cultivar a maturazione precoce, media e tardiva appartenenti alla specie Persica vulgaris, Mill.
Il colore dell’epidermide dei frutti è molto esteso e intenso, la polpa è consistente e succosa, di sapore caratteristico dovuto al giusto equilibrio fra grado zuccherino e acidità legato alla scarsa attività vegetativa delle piante ed al particolare clima.
Consorzio di tutela Pesca di Verona
c/o OP COP - via Canova Zampieri, 15
37057 S. Giovanni Lupatoto (VR)
tel. 045 8750873
Pesca di Verona IGP
Articolo 1.
Denominazione
L’indicazione geografica protetta "Pesca di Verona" è riservata alle pesche a polpa bianca ed a
polpa gialla , nonché alle pesca noce (dette anche nettarine) a polpa gialla delle cultivar a
maturazione precoce, media e tardiva appartenenti alla specie Prunus Persica (L.) Batsch. Le
varietà ammesse sono suddivise per tipologia ed epoca di maturazione:
Articolo 2.
Caratteristiche del prodotto
All’atto della sua immissione al consumo, la “Pesca di Verona” IGP deve presentare le seguenti
caratteristiche qualitative:
la forma dei frutti è rotondo - oblata per le pesche gialle e pesche bianche, rotondo-oblunga
per le nettarine gialle;
il colore dell’epidermide dei frutti di pesche e nettarine di Verona è molto esteso e intenso;
caratteristica stimabile come sovraccolore, rispetto al colore di fondo. In particolare per le
pesche gialle è superiore al 70% dell’intera superficie dell’epidermide, per le nettarine gialle è superiore al 60%, per le pesche bianche superiore al 30%;
la polpa è molto consistente, succosa, di sapore caratteristico dovuta al giusto equilibrio fra
grado zuccherino e acidità per la scarsa attività vegetativa delle piante e il particolare clima.
Per le pesche gialle la durezza è superiore a 3,70 kg/cm2 , per le nettarine gialle superiore a
4 kg/cm2 ; per le pesche bianche superiore a 3 kg/cm2;
Il sapore è dolce per un residuo secco rifrattometrico minimo pari a 9,5 gradi Brix per le
cultivar precoci, a 10,5 gradi Brix per le cultivar a media maturazione e 11,0 gradi Brix per
le cultivar tardive;
La qualità gustativa è equilibrata-subacida; per un indice di maturità, espresso come
rapporto tra il grado zuccherino (gradi Brix) e acidità (meq /100 cc) superiore a 1,50 per le
varietà subacide e a 0,70 per le varietà acide.
Il calibro minimo dei frutti, per le cultivar precoci, è pari a 61 mm e, per le cultivar medie e
tardive, a 67 mm.
Possono ottenere il riconoscimento IGP “pesca di Verona” soltanto le pesche e le pesche noci o
nettarine appartenenti alle categorie “extra” e “I”.
Articolo 3.
Zona di produzione
La zona di produzione della "Pesca di Verona" IGP è limitata alla provincia di Verona e in
particolare comprende l'intero territorio dei Comuni di Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano,
Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Povegliano, S. Giovanni Lupatoto, Sommacampagna, Sona,
Valeggio sul Mincio, Villafranca, Castelnuovo del Garda, Lazise, Sant’Ambrogio di Valpolicella,
San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio.
Articolo 4.
Prova dell’origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.
In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei
produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo
delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo,
secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Sull’elenco vanno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a pesco e, per ciascuna particella
catastale: la ditta del proprietario, la ditta del conduttore, la superficie su cui insiste il pesco, le
cultivar, il numero complessivo di piante e la produzione annua media.
La domanda di iscrizione all’elenco e di eventuali variazioni da parte dei produttori già iscritti deve
essere presentata alla struttura di controllo entro la data del 30 aprile.
Articolo 5.
Metodo di ottenimento
- Sistemi di impianto, forme di allevamento e tecniche di potatura invernale ed estiva devono
favorire illuminazione ed arieggiamento di ogni parte della chioma degli alberi, in modo da
accentuare i caratteri di tipicità della "Pesca di Verona". Proprio per il determinante apporto in
termini di colore e sapore della “Pesca di Verona” sono ammesse solo le forme di allevamento a “vaso basso veronese” e a “Y” trasversale.
E’ dunque raccomandata la potatura verde e reso obbligatorio il diradamento manuale dei frutti al
fine di favorire le pezzature previste e le caratteristiche qualitative di tipicità.
E’ resa obbligatoria la tecnica dell’inerbimento controllato del terreno, che tradizionalmente
contraddistingue la zona di produzione della “Pesca di Verona”. L’inerbimento costituisce infatti un
fattore di vantaggio per lo sviluppo dei processi produttivi ecocompatibili, contribuisce
all’equilibrio idrico, compete con le piante arboree determinandone uno sviluppo ridotto, migliora
l’humus, accentua le caratteristiche qualitative peculiari della “Pesca di Verona”.
- Gli interventi di difesa antiparassitaria vanno attuati ispirandosi alle tecniche di produzione
antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio
costituito dal tipo di cultivar, dal suolo, dal clima e dall’uomo. La coltivazione deve essere condotta
con uno dei seguenti metodi:
convenzionale, in uso nella zona, con l’osservanza delle norme di “Buona Pratica Agricola”
della Regione Veneto;
integrata, ottenuta nel rispetto delle” Norme Tecniche” previste dal disciplinare della
Regione Veneto;
biologica, secondo il Reg. (CEE) 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.
- La densità di piantagione non deve superare le 1.000 piante/ha.
- La produzione massima per ettaro non deve superare le 20 t per le varietà precoci e 27 t per le
medie e tardive.
- La raccolta delle pesche avviene con diversi stacchi, almeno 3. Viene fatta manualmente da terra o
con l’ausilio di carri-raccolta in cassette, ceste o cassoni di plastica.
- La conservazione della “Pesca di Verona” deve essere effettuata utilizzando la tecnica della
refrigerazione ad una temperatura compresa tra +0,5 e 3,0° C. Al fine di mantenere le
caratteristiche qualitative tipiche e per una migliore serbevolezza dei frutti è necessario tenere
costantemente sotto controllo i valori di umidità e di temperatura all’interno delle celle frigorifere.
Non si possono in ogni caso superare i 20 giorni di refrigerazione.
Articolo 6.
Legame con l’ambiente
La domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta “Pesca di Verona” come IGP è
giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto. La coltura del pesco nel veronese e il
prestigio delle pesche di Verona hanno origini assai antiche. Già Plinio in epoca Romana riferiva
nelle sue opere del “pomo della lanuggine” coltivato in territorio Veronese. Andrea Mantegna
raffigurava poi le pesche nella Basilica di S. Zeno a Verona (1400). Se i primi riferimenti alle
pesche nell’area veronese risalgono ad epoca romana, già nel 1700 comincia lungo l’Adige in
provincia la coltura del pesco irrigua, nel 1890 si parla di 1.000 tonnellate prodotte e nel 1950 la
superficie di coltivazione raggiunge i 5.000 ettari. La Pesca nell’area individuata in provincia di
Verona rappresenta oggi un insieme di cultura, tradizione ed economia. Ciò è testimoniato da
importanti feste locali, da concorsi per il miglior prodotto, da forme di allevamento e tecniche
colturali selezionatesi nel tempo, da quattro importantissimi mercati alla produzione sorti negli anni
1970 a Valeggio sul Mincio, Villafranca, Bussolengo e Sommacampagna. In un articolo del
giornale L’Arena di Verona, già nell’agosto del 1934 si faceva riferimento alla mostra locale delle
pesche, e si coniava per l’occasione il motto “Mangiate le squisite pesche di Verona”, motto che
veniva riportato su cartelloni, striscioni, cartellini in tutti i migliori ristoranti, negli enti pubblici,
nelle banche etc. A questo preciso motto era anche associata un’immagine del prodotto
particolarmente accattivante. Negli atti del Congresso Mondiale del Pesco in occasione della mostra
pomologica nazionale del 1965 si torna ad evidenziare chiaramente la “Pesca di Verona”, come
testimoniato dalle foto dell’epoca.
Ma la storia delle pesche di Verona coinvolge certamente anche altri scritti, più antichi e più recenti
di quelli citati.
Del resto, la reputazione e la notorietà della “Pesca di Verona” sono conseguenza della qualità e
peculiarità del prodotto, strettamente determinate dalle caratteristiche morfologiche e pedoclimatiche
dell’areale di produzione di cui all’articolo 3 del presente disciplinare.
La zona di produzione individuata corrisponde ad un'area particolarmente vocata alla coltura della
Pesca di Verona proprio perchè caratterizzata da un clima temperato, per la vicinanza del Lago di
Garda, e da un ambiente edafico altamente favorevole perché costituito dai terreni di origine fluvioglaciale.
Questi ultimi contraddistinguono l'Alta Pianura veronese, le colline moreniche a Sud-Est
del Lago di Garda e i terreni della pianura che segue il corso dell’Adige. Infatti lo strato attivo di
questi terreni è ricco di scheletro, raramente supera i 40 cm di spessore e poggia su banchi di ghiaia
e sabbia che lo rendono perfettamente drenato e ben adatto alla coltivazione del pesco, che richiede
un ambiente pedologico poroso e arieggiato. In queste condizioni ambientali la Pesca di Verona
manifesta un limitato sviluppo vegetativo che favorisce l'illuminazione e l'arieggiamento della
chioma in modo da produrre frutta con le caratteristiche di tipicità: intensa colorazione
dell’epidermide, giusto equilibrio tra grado zuccherino e acidità, pezzatura e consistenza della
polpa. Tutta la zona in cui viene coltivata la “Pesca di Verona” gode di un clima temperato e
gradevole in ogni stagione dell’anno e particolarmente in quei mesi che tradizionalmente vengono
annoverati tra quelli climaticamente più rigidi. Fondamentale è anche la protezione esercitata dalle
Prealpi, dai rilievi Berici ed Euganei, dal Monte Baldo e dalle altre pendici moreniche del Garda e
dell’Adige. Le temperature minime invernali, raramente scendono sotto i – 10°C, riuscendo
comunque a soddisfare il fabbisogno di freddo delle diverse cultivar. In genere le piogge cadono
prevalentemente durante l’autunno e la primavera e le precipitazioni oscillano tra gli 800-1000 mm
annui. In particolare la significativa escursione termica (superiore alle altre zone peschicole), la
vicinanza del lago, l’umidità che al mattino si deposita sui frutti, conferiscono all’epidermide della
Pesca di Verona una colorazione brillante intensa e molto estesa rispetto all’intera superficie del
frutto (sovraccolorazione).
Questi peculiari elementi ambientali e climatici, unitamente alla tradizionale e secolare opera
dell’uomo ivi insediato, grazie alla professionalità acquisita, alla continua ricerca ed alla messa in
atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali (con particolare riguardo ad una continua opera di
miglioramento genetico), hanno contribuito a conferire alla “Pesca di Verona” caratteristiche
organolettiche e qualitative uniche, riconosciute sia dalla specifica letteratura agricola e scientifica
che dal punto di vista commerciale.
Così le forme di allevamento a vaso basso veronese e a “Y” trasversale, unite alle tecniche ormai
consolidate di potatura verde e diradamento, consentono l’ottenimento di frutti dall’aspetto esterno
inconfondibile e con un buon equilibrio tra acidi e zuccheri.
Articolo 7.
Controlli
Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo,
conformemente a quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del Reg. CE 510/2006.
Articolo 8.
Etichettatura
L’immissione al consumo dell’IGP “ Pesca di Verona” deve avvenire secondo precise modalità. La “Pesca di Verona” infatti, va commercializzata con bollinatura sul 100% del prodotto, o in
confezioni su cui dovrà essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l’apertura della
confezione comporti la rottura dello stesso sigillo. Le tipologie di confezioni utilizzabili sono di
seguito riportate:
- Vassoi sigillati mediante film plastico
- Cestini da 1 Kg e da 2 Kg
- Plateaux 30x40 in cartone o legno o plastica
- Plateaux 30x50 in cartone o legno o plastica
- Plateaux 40x60 in cartone o legno o plastica.
L’epoca di commercializzazione va dal 10 giugno al 20 settembre
- Elementi specifici di etichettatura
Sul prodotto e sulle confezioni, in particolare sul nastrino prestampato dei cestini, sul film
prestampato nei vassoi, nonché sugli imballaggi (plateaux) e sui coupon (vassoi e cestini) dovrà
essere riprodotto il logo della IGP “Pesca di Verona”. In etichetta, sulle confezioni può essere
riportata la tipologia Pesca o Pesca noce o Nettarina.
Il logo è di forma circolare. Sul bordo, di colore arancione, è riportata in alto la scritta “Indicazione
Geografica Protetta” ed in basso al centro l’acronimo IGP. All’interno del cerchio, su sfondo bianco è raffigurata una Pesca che nasce dalla natura collinare del territorio di origine veronese. La scritta “Pesca di Verona” è arricchita da una bandierina all’interno della quale è indicato “dal 1584”, data
che contraddistingue la prima documentazione rinvenuta sulle pesche a Verona.
Colori usati
Pantone 151
Pantone 1565
Pantone 1645
Pantone 1655
Pantone 179
Pantone 349
Pantone 357
Pantone 181
In etichetta oltre al logo della denominazione devono essere riportati:
- Nome, Ragione sociale e Indirizzo del confezionatore; peso, data e luogo di
confezionamento;
- Categoria commerciale e calibro secondo quanto indicato all’art. 2 del presente disciplinare.
E' vietata ogni menzione aggiuntiva non prevista nel presente disciplinare di produzione. E' autorizzato
l'uso del marchio aziendale tuttavia ogni indicazione diversa da “Pesca di Verona IGP” deve avere
dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per “Pesca di Verona IGP”.
Il materiale con il logo della Pesca di Verona IGP non potrà essere riutilizzato.
La dicitura “Pesca di Verona” deve essere riportata in lingua italiana.