La zona di produzione della Pera Mantovana IGP comprende molti comuni in provincia di Mantova.
La Pera Mantovana IGP presenta una forma calebassiforme, piriforme, turbinata, calebassiforme-piriforme, o cidoniforme-breve a seconda della cultivar. È infatti disponibile al consumo nelle varietà Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett e William. L’Abate Fetel ha epicarpo verde chiaro-giallastro e sapore dolce. La Conference verde-giallastro e sapore dolce. La Decana del Comizio epicarpo liscio, verde chiaro giallastro e sapore dolce aromatico. La Kaiser ha epicarpo rugginosa e polpa succosa. Max Red Bartlett e William buccia a fondo giallo più o meno ricoperto da sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato, ed una polpa. dal sapore dolce aromatico. Il calibro minimo dei frutti varia da 60 a 70 millimetri. Il peso varia da 158 a 260 grammi.
Pera tipica Mantovana IGP (foto www.qualivita.it)
Articolo 1.
La denominazione di indicazione geografica protetta "Pera Mantovana", accompagnata da una delle varietà indicate nel successivo art.2 è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
La denominazione di indicazione geografica protetta "Pera Mantovana" è riservata alle pere delle seguenti varietà:
- William
- Max Red Bartlett
- Conference
- Decana del Comizio
- Abate Fetel
- Kaiser
Coltivate nell’idoneo territorio della provincia di Mantova, definito nel successivo art. 3.
Articolo 3.
La zona di produzione delle pere che possono avvalersi della denominazione di indicazione geografica protetta "Pera Mantovana" comprende l’intero territorio idoneo alla coltivazione del pero, dei seguenti comuni della provincia di Mantova: Sabbioneta, Commessaggio, Viadana, Pomponesco, Dosolo, Gazzuolo, Suzzara, Borgoforte, Motteggiana, Bagnolo San Vito, Virgilio, Sustinente, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, S.Benedetto Po, Quistello, Quingentole, S.Giacomo delle Segnate, S.Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Pieve di Coriano, Revere, Ostiglia, Serravalle a Po, Villa Poma, Poggio Rusco, Magnacavallo, Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Sermide e Felonica.
Articolo 4.
La coltura del pero è effettuata nei terreni idonei, che presentano le seguenti caratteristiche: suoli della piana alluvionale, profondi o molto profondi, a tessitura media o moderatamente fine e situati in posizione morfologica e altimetrica favorevole allo sgrondo delle acque.
Per i suoli localizzati in aree adiacenti ai corsi dei fiumi, a causa della tessitura moderatamente grossolana o media e la prevalenza della frazione sabbiosa si dovranno opportunamente considerare un maggior numero di interventi irrigui e agronomici per l’ottimizzazione delle condizioni.
Le condizioni di impianto, le pratiche colturali, i sistemi di potatura dei pereti destinati alla produzione di frutti con denominazione "Pera Mantovana" sono quelli tradizionali della zona, e comunque atti a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto e le forme di allevamento sono quelli in uso generalizzato, comunque riconducibili alle coltivazioni a palmetta o a fusetto, tipiche della zona agraria considerata e con una densità che non dovrà superare le 5000 piante per ettaro.
La difesa della coltura deve essere effettuata privilegiando le tecniche di difesa integrata o comunque a ridotto impatto ambientale.
La eventuale conservazione della "Pera Mantovana" deve essere effettuata con modalità che garantiscano la miglior serbevolezza e il mantenimento delle caratteristiche qualitative dei frutti.
Le modalità di produzione sopra esposte sono regolamentate da un protocollo di produzione integrata annualmente verificato ed eventualmente aggiornato dal consorzio di tutela appositamente costituito.
Articolo 5.
I produttori che intendono porre in commercio il prodotto con l’indicazione geografica protetta "Pera Mantovana" sono tenuti a presentare agli organi tecnici della regione Lombardia competenti per territorio, domanda di iscrizione dei propri pereti all’apposito albo pubblico istituito presso la CCIAA di Mantova.
Nella domanda devono essere indicati gli estremi catastali atti alla individuazione dei pereti stessi, della loro superficie, il sesto di impianto, la forma di allevamento e l’anno di impianto.
Competenti servizi della regione Lombardia, esperiti i controlli tecnici, provvedono a trasmettere le denunce ritenute conformi alla CCIAA di Mantova per l’iscrizione all’albo.
I produttori sono tenuti a denunciare le eventuali variazioni sopravvenute.
I conduttori di pereti iscritti all’albo sono tenuti a presentare annualmente alla CCIAA di Mantova la denuncia di produzione delle pere entro 30 giorni dalla fine della raccolta.
Nella denuncia deve essere riportata la quantità di pere prodotte e, nel caso in cui il conduttore abbia, in tutto o in parte, ceduto a terzi, a qualsiasi titolo, il prodotto, il nominativo e l’indirizzo degli acquisitori.
L’attività di controllo e vigilanza di cui all’art. 10 del reg. CE 2081/92 è svolta con le modalità stabilite dal d. m. agricoltura del 3 novembre 1995.
Articolo 6.
La "Pera Mantovana" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche minime qualitative:
William e Max Red Bartlett
Diametro: 60 mm
Sapore: dolce aromatico
Tenore zuccherino: 11 Brix
Durezza1: 6,5
Conference
Diametro: 60 mm
Sapore: dolce
Tenore zuccherino: 11 Brix
Durezza1: 5,5
Decana del Comizio
Diametro: 70 mm
Sapore: dolce aromatico
Tenore zuccherino: 11 Brix
Durezza1: 4
Abate Fetel
Diametro: 65 mm
Sapore: dolce
Tenore zuccherino: 11 Brix
Durezza1: 5
Kaiser
Diametro: 65 mm
Polpa: fine e succosa
Tenore zuccherino: 11 Brix
Durezza1: 5,7
Articolo 7.
La "Pera Mantovana" deve recare apposto all’atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all’allegato A, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni.
L’immissione al consumo della "Pera Mantovana" deve avvenire dopo idoneo confezionamento che valorizzi la qualità e la provenienza del prodotto.
L’utilizzazione del contrassegno da parte degli aventi diritto avviene su autorizzazione del consorzio di tutela di cui all’art. 4, mediante l’apposizione sul singolo frutto e/o sui contenitori e sugli imballi, con modalità stabilite dal consorzio stesso.La commercializzazione della "Pera Mantovana" deve avvenire con i seguenti limiti temporali:
- William:
10 agosto - 10 novembre
- Max Red Bartlett:
20 agosto - 10 novembre
- Conference:
15 ottobre - 30 maggio
- Decana del Comizio:
30 settembre-30 marzo
- Abate Fetel:
20 settembre - 10 febbraio
- Kaiser:
15 settembre - 15 marzo