Riconoscimento CE: aprile 2003.
La zona di produzione del "Pomodoro di Pachino" comprende l'intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo Passero e parte dei territori comunali di Noto (provincia di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa). I consumatori potranno riconoscere il pomodoro Pachino IGP grazie ad un logo, posto sulle confezioni, raffigurante la Sicilia con un cerchio nella punta estrema, dove e' collocata la zona di produzione, all'interno di un rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro.
Il "Pomodoro di Pachino" è prodotto in una zona caratterizzata da temperature elevate e da una elevata quantità totale di radiazioni solari, mentre la vicinanza del mare determina una mitigazione del clima ed una scarsa frequenza delle gelate invernali-primaverili. Un insieme di fattori che ha favorito lo sviluppo delle colture sotto serra e che, grazie alla qualità dell'acqua di irrigazione, determina le peculiari qualità organolettiche. La rintracciabilità e l'origine del prodotto è garantita dal fatto che i produttori devono iscrivere i terreni in un apposito elenco e sono tenuti a presentare annualmente all'Organismo di controllo una denuncia di produzione. Anche le strutture di confezionamento devono essere iscritte in un altro apposito elenco e presentare una denuncia annuale di prodotto lavorato.
Pomodoro di Pachino IGP
Ciliegino, Costoluto, Tondo liscio, Grappolo.
Varieta' del Pomodoro di Pachino IGP (www.igppachino.it)
Consorzio di tutela Pomodoro di Pachino IGP
Via Cassar Scalia Paolo, 87
Pachino (SR)
Articolo 1.
Denominazione
L'Indicazione geografica protetta "Pomodoro di Pachino" e riservata ai frutti di pomodoro
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 510/2006 e
indicati nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Tipologie di frutto
L'Indicazione geografica protetta I.G.P. Pomodoro di Pachino designa pomodori allo stato
fresco prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare di
produzione, riferibili alla specie botanica Lycopersicum esculentum Mill.
L'I.G.P. "Pomodoro di Pachino" e rappresentato dalle seguenti tipologie di frutto:
- tondo liscio;
- costoluto;
- cherry (o ciliegino).
Articolo 3.
Zona di produzione
La zona di produzione dell'I.G.P. "Pomodoro di Pachino", di cui al presente disciplinare,
comprende l'intero territorio comunale di Pachino e Portopalo di Capo Passero e parte dei
territori comunali di Noto (prov. di Siracusa) ed Ispica (provincia di Ragusa). Per la
delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25000 ricadenti sui fogli:
Torre Vendicari 277 III N.E., Pachino 277 III S.E., Pantano Longarini 277 III S.O., Pozzallo
276 II S.E.
Tale zona e cosi delimitata:
dalla carta I.G.M. Torre Vendicari 277 III N.E., l'area interessata alla coltivazione del
pomodoro di Pachino inizia dalla foce del canale Saia Scirbia e prosegue lungo tale canale
fino alla intersezione con la strada provinciale Pachino-Noto. Prosegue tale strada in
direzione Pachino fino alla strada provinciale Barracchino, carta I.G.M. Pachino 277 III
S.E.
Carta I.G.M. Pantano Longarini 277 III S.O. Si prosegue lungo la strada Barracchino fino
alla intersezione con la strada provinciale Pachino-Rosolini. Si prosegue lungo tale strada,
in direzione Rosolini, fino all'incrocio con la strada provinciale Agliastro-Buonivini. Da qui,
si prosegue fino ad imboccare la strada vicinale Coste Fredde che si percorre fino ad
intersecare la strada provinciale n. 22 Pachino-Ispica.
La strada provinciale 22 si percorre fino al canale di bonifica Lavinaro Passo Corrado.
L'area interessata costeggia tale canale fino alla intersezione con la strada Fondo Panze
Saline che si percorre fino ad immettersi sulla strada provinciale n. 44 Pachino-Marza.
La strada provinciale 44 si percorre fino all'incrocio con la strada provinciale della Marza n.
67 e prosegue lungo la strada provinciale n. 50 (Bufali-Marza). Carta I.G.M. Pozzallo 276
II S.E., la strada provinciale n. 50 (Bufali-Marza) si percorre fino al Km VII/6, all'incrocio
con la strada Iannuzzo che costeggia l'omonimo canale di Bonifica.
Si prosegue lungo tale strada fino a raggiungere il mare in prossimita della foce Vecchio al
Km 5,50 della strada provinciale 67.
Articolo 4.
Modalita' di coltivazione
La coltivazione della Indicazione geografica protetta I.G.P. "Pomodoro di Pachino" deve
essere effettuata in ambiente protetto (serre e/o tunnel ricoperti con film di polietilene o
altro materiale di copertura); quando la coltivazione viene effettuata nel periodo estivo la
coltura puo essere protetta da idonee strutture ricoperte con rete anti insetto. La tecnica di
coltivazione, tradizionalmente attuata nel comprensorio, tende ad ottenere produzioni di
qualita, seguendo le seguenti fasi:
- il trapianto si esegue da agosto a febbraio, tranne per la tipologia cherry che si può
effettuare tutto l'anno;
la densita di impianto e di n. da 1,5-6 piante per mq;
le piantine devono essere fornite da vivai specializzati ed autorizzati dall'Osservatorio per
le malattie delle piante. E consentito l'uso di piantine innestate;
- la forma di allevamento deve essere in verticale, ad una o piu branche;
- durante il ciclo si esegue la potatura verde consistente nell'asportazione delle foglie
senescenti e germogli ascellari;
- e ammessa l'operazione colturale di cimatura;
- l'irrigazione e effettuata con acque di falda prelevate da pozzi ricadenti nel comprensorio
delimitato.
La qualita' dell'acqua e caratterizzata da una salinita che varia da 1.500 a 10.000 μs/cm;
- l'impollinazione puo essere agevolata per via fisica, chimica o entomofila; e vietato l'uso
di qualsiasi sostanza ormonale che abbia azione diversa da quella allegante;
- la raccolta viene effettuata manualmente ogni 3-4 giorni a seconda delle condizioni
climatiche.
Il "Pomodoro di Pachino" I.G.P. puo essere condizionato direttamente in azienda o
presso idonee strutture di condizionamento lo stesso giorno della raccolta.
Le operazioni di confezionamento ed imballaggio devono essere effettuate presso
strutture ubicate nei territori dei comuni, anche parzialmente compresi nella zona di
produzione, individuati all'art. 3 del presente disciplinare.
La produzione massima consentita di I.G.P. "Pomodoro di Pachino" non deve superare i
seguenti quantitativi per tipologia:
- pomodoro tondo liscio: ton 120/Ha;
- pomodoro costoluto: ton 90/Ha;
- pomodoro ciliegino o cherry: ton 70/Ha;
- Non sono ammesse, per le produzioni IGP "Pomodoro di Pachino", coltivazioni fuori
suolo.
Articolo 5.
Adempimenti
L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita ed i relativi controlli,
di cui all'art.10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, saranno curati dall'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia gA.Mirrih - via Gino Marinuzzi, 3 - 90129 - Palermo
tel : 091 6565328 - fax : 091 6565437.
I produttori dell'I.G.P. "Pomodoro di Pachino" devono iscriversi in un apposito elenco,
attivato, tenuto ed aggiornato dall'Organismo di controllo con l'indicazione della superficie
complessiva aziendale e di quella adibita alla produzione della denominazione.
L'Organismo di controllo e tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti
richiesti per l'iscrizione all'Elenco di cui sopra.
Annualmente i produttori sono tenuti a presentare una denuncia di produzione entro il
mese di settembre.
Le strutture di condizionamento devono essere iscritte in altro apposito elenco con le
medesime modalita e prescrizione sopra indicate, comprese la denuncia annuale di
prodotto lavorato.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo i pomodori I.G.P. Pomodoro di Pachino devono
presentare le caratteristiche di seguito indicate.
In tutte le tipologie riportate all'art. 2, i frutti devono appartenere alle categorie
merceologiche di extra e prima e devono essere:
- interi;
- di aspetto fresco;
- sani (sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazione tali da
renderli inadatti al consumo);
- puliti, privi di sostanze estranee visibili;
- privi di odori e/o sapori estranei.
Le principali caratteristiche del "Pomodoro di Pachino" sono le seguenti:
- polpa soda;
- cavita placentare piccola;
- elevato contenuto zuccherino, determinato da una quantita di solidi solubili maggiore di
4,5‹ brix.
Articolo 7.
Designazione e presentazione
L'immissione al consumo dell'I.G.P. Pomodoro di Pachino deve avvenire secondo le
modalita' di seguito descritte.
Tutto il pomodoro, conforme ai requisiti riportati nel presente disciplinare ed immesso al
consumo come I.G.P. Pomodoro di Pachino, deve essere confezionato utilizzando
imballaggi nuovi, monouso, di diversa tipologia, ammessi dalla normativa vigente, che non
superino il peso di 10 Kg.
Sugli imballaggi deve essere apposta una copertura tale da impedire l'estrazione del
contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura.
Tale copertura deve riportare il contrassegno distintivo di seguito descritto.
Ef ammessa, altresi, l'immissione al consumo in confezioni aperte purche i singoli frutti
siano identificati con l'apposizione di etichette adesive che riportino il logo distintivo
dell'I.G.P. Pomodoro di Pachino in ogni caso sono fatti salvi gli obblighi sull'etichettatura
da riportare sugli imballaggi, cosi come di seguito riportati.
Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e contenere pomodori
provenienti della stessa varieta, tipologia, categoria e calibro ed i frutti devono essere
omogenei per quanto riguarda maturita e colorazione.
Gli imballaggi devono essere identificati con la seguente dicitura I.G.P., anche per esteso,
Pomodoro di Pachino e, nel caso che il contenuto non sia visibile dall'esterno e per la
tipologia cherry o ciliegino, con l'indicazione delle tipologie di frutto.
Sugli imballaggi deve essere altresi riportato:
il logo distintivo, che costituisce parte integrante del presente disciplinare;
- il nome dell'imballatore e/o speditore;
- le caratteristiche commerciali: tipologia, categoria, peso del collo;
- la dicitura: pomodoro prodotto in coltura protetta;
- il simbolo comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del
14 dicembre 2006.
I caratteri con cui e indicata la dicitura I.G.P. Pomodoro di Pachino o le altre diciture
previste dal presente disciplinare, devono essere raggruppati nel medesimo campo visivo
e presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare
sullo sfondo sul quale sono riprodotti cosi da poter essere distinti nettamente dal
complesso delle altre indicazioni e/o disegni.
E vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista nel presente
disciplinare di produzione e/o eventuali indicazioni complementari aventi carattere
laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore sulla natura e caratteristiche del
prodotto.
Logo distintivo dell'IGP "Pomodoro di Pachino"
Il logo ha forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro Pantone 356
CVC, contenente una sagoma circolare interna di colore paglierino Pantone 607 CVC e
dai contorni di colore verde chiaro Pantone 369 CVC.
La figura geometrica e tagliata sulla parte inferiore da una scritta di colore bianco recante
la dicitura "POMODORO DI PACHINO"â inserita in una striscia rettangolare di colore nero.
La sagoma circolare interna contiene il disegno dell'isola di Sicilia di colore salmone
Pantone 1595 CVC e contorno nero contrassegnato da un punto di colore giallo Pantone
123 CVC e dal contorno nero sull'estrema punta in basso.
Il logo reca nella zona piu bassa la scritta "IGP" di colore paglierino Pantone 607 CVC