La zona di produzione delle olive da tavola "Nocellara del Belice" comprende i territori vocati per caratteristiche pedologiche e climatiche, individuati dagli organi tecnici dalla Regione Sicilia, nei comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna in provincia di Trapani.
L’Oliva Nocellara del Belice DOP, nella varietà verde o nera, ha una pezzatura grande con polpa consistente. Le sue caratteristiche organolettiche la rendono ideale per la conservazione in salamoia.
Oliva Nocellara del Belice DOP
Articolo 1.
La denominazione d'origine "Nocellara del Belice" è riservata alle olive da tavola che rispondono ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
La denominazione d'origine "Nocellara del Belice" designa le olive da tavola prodotte negli oliveti
costituiti dalla omonima varietà con presenza di eventuali doni locali e di varietà impollinatrici
autoctone.
Articolo 3.
La zona di produzione delle olive da tavola "Nocellara del Belice" comprende i territori vocati per
caratteristiche pedologiche e climatiche, individuati dagli organi tecnici dalla Regione Sicilia, nei
comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna in provincia di Trapani.
Articolo 4.
I terreni idonei per la coltivazione dell'olivo atto alla produzione della "Nocellara del Belice" sono
prevalentemente sciolti, a tessitura sabbiosa ma anche argillosi e profondi. L'utilizzo
dell'irrigazione, delle pratiche di concimazione e l'effettuazione delle altre pratiche colturali ed
agronomiche devono essere effettuate secondo le modalità tecniche indicate dalla Regione Sicilia.
Sono ammesse forme di allevamento in volume, riconducibili al vaso, di densità massima pari a
300 piante per ettaro; altre forme quali il monocono, il fuso, il monocaule libero, la palmetta e la Y
devono essere specificatamente autorizzate per i nuovi impianti da parte dei competenti servizi
tecnici della Regione Sicilia. La produzione massima ad ettaro è di 70 quintali. La Regione Sicilia
tenuto conto dei sesti di impianto e delle altre condizioni di coltivazione può fissare, di anno in
anno, limiti di produzione idonei purché il livello qualitativo sia rispettato. La raccolta delle olive
deve essere effettuata a mano (brucatura). È vietato l'impiego di cascolanti. La conservazione e il
trasporto delle olive deve avvenire in cassette a rete o graticci, in strati che non superino i 20 cm.
Le olive debbono essere avviate alla lavorazione entro e non oltre 24 ore dalla raccolta. La concia
delle olive, ai fini dell'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo, deve
essere effettuata con uno dei seguenti sistemi nell'ambito territoriale della provincia di Trapani:
Olive verdi
a) fermentazione lattica (sistema sivigliano);
b) cangianti al naturale;
c) sistema Castelvetrano.
Limitatamente ai sistemi a) e b) è consentita la successiva elaborazione ad oliva intera,
schiacciata, snocciolata, affettata, incisa, condita.
Olive nere
a) mature senza trattamenti in mezzo alcalino;
b) con trattamento in mezzo alcalino.
Limitatamente al sistema a) è consentita la successiva elaborazione in salamoia al naturale, in
salamoia all'aceto, disidratazione al sale secco, infornatura.
Limitatamente al punto b) è consentito il sistema californiano, al sale secco.
Articolo 5.
La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art. 4 è accertata dalla
Regione Sicilia. Gli oliveti idonei alla produzione della "Nocellara del Belice" sono inseriti in
apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno. Copia di tale Albo viene depositata
presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione. Il Ministero delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali indica le modalità da adottarsi per l'iscrizione, per l'effettuazione delle
denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno
controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la denominazione
d'origine protetta.
Articolo 6.
Le olive da mensa designate con la denominazione d'origine protetta "Nocellara del Belice" all'atto
dell'immissione al consumo devono avere le caratteristiche indicate dalle norme di settore, in
accordo con le caratteristiche delle olive da tavola contenute nel "Codex Alimentarius".
Articolo 7.
La commercializzazione delle olive da mensa a denominazione d'origine "Nocellara del Belice" ai
fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata nel modo seguente: in recipienti di vetro o di
banda stagnata; in sacchetti di materiale plastico, quale pellicola termo saldante; in contenitori in
plastica per alimenti; in contenitori di terracotta. I contenitori e i recipienti devono consentire
l'apposizione di un eventuale specifico contrassegno. In tutti i casi il prodotto deve essere sigillato
in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore. Le
capacità di tali recipienti e contenitori vengono stabilite seguendo le disposizioni in tal senso
adottate dalla Regione Sicilia. Sui contenitori e recipienti dovranno essere indicate in caratteri di
stampa delle medesime dimensioni le diciture "Nocellara del Belice", seguita immediatamente
dalla dizione "Denominazione di Origine Protetta". Nel medesimo campo visivo deve comparire
nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all'origine. La dizione "Denominazione di Origine Protetta" può essere ripetuta in. altra parte del contenitore o
dell'etichetta anche in forma di acronimo "D.O.P.". A richiesta dei produttori interessati può essere
utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica
eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento
inscindibile con la denominazione di origine. Deve inoltre figurare la dizione "prodotto in Italia" per
le partite destinate all’esportazione.