Olio di oliva extravergine Vulture DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta “Vulture” è riservata esclusivamente all’olio extravergine di
oliva rispondente alla normativa nazionale e comunitaria vigente ed al presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2.
Varietà di olivo e caratteristiche al consumo
L’Olio Extravergine di Oliva “Vulture” DOP è ottenuto dalla frangitura delle seguenti varietà di
olivo presenti negli oliveti: per almeno il 70% cultivar “Ogliarola del Vulture”; possono concorrere
altresì le seguenti varietà: “Coratina”, “Cima di Melfi”, “Palmarola”, “Provenzale”, “Leccino”,
“Frantoio”, “Cannellino”, e “Rotondella”, presenti negli oliveti in misura non superiore al 30%,
da sole o congiuntamente.
Le caratteristiche dell’Olio Extravergine di Oliva “Vulture” DOP al momento del confezionamento
dovranno essere le seguenti:
Caratteristiche fisico-chimiche
a) Acidità espressa in acido oleico = o < 0,5 %;
b) Indice di perossidi (mEq di O2/Kg): < = 11;
c) K232: < = 2,0;
d) Polifenoli totali: = >150.
Valutazioni organolettiche
a) Colore: giallo ambrato con riflessi verdi;
b) Odore/flavour:
fruttato di oliva di intensità moderata/forte;
fruttato di pomodoro di intensità moderata;
nota erbacea di erba tagliata di intensità moderata;
amaro di intensità debole/moderata;
piccante di intensità debole/moderata.
c) Sapore: fruttato medio di oliva matura dal gusto dolce mandorlato, leggermente amaro con una
lieve nota di piccante;
Articolo 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell’Olio Extravergine di Oliva “Vulture” DOP devono essere
prodotte e trasformate nell’intero territorio amministrativo dei comuni di: Melfi, Rapolla, Barile,
Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa.
Articolo 4.
Origine
L’Olio Extravergine di Oliva “Vulture” DOP possiede singolari qualità organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, dimostrate da una ampia documentazione storica e dovute in
particolare alla secolare dedizione degli olivicoltori e frantoiani del Vulture che hanno saputo legare
questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione.
La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i
produttori, in particolare l’organismo di controllo terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e
degli imbottigliatori.
Gli olivicoltori, i frantoiani e gli imbottigliatori devono preventivamente aderire al sistema di
controllo per la produzione di olio DOP “Vulture”, presentando richiesta all’organismo di controllo
e fornendo tutti i dati necessari per individuare l’oliveto e l’impianto di trasformazione e/o di
imbottigliamento. Le olive raccolte per la produzione della DOP vengono identificate nei
contenitori, trasportate, ricevute e stoccate separatamente dal frantoio in attesa della molitura.
Annualmente l’olivicoltore comunica all’organismo di controllo la quantità di olive prodotte ed il
frantoio presso il quale sono state conferite. Analogamente, il frantoio comunica la produzione di
olio con i relativi lotti, i produttori di olive e le quantità di olive che hanno generato i lotti. Per ogni
lotto di olio viene tenuta traccia durante i trasferimenti commerciali e di confezionamento,
riportando il numero del lotto su ogni documento di trasporto.
Articolo 5.
Coltivazione
La coltivazione degli oliveti destinati alla produzione dell’Olio Extravergine di Oliva “Vulture”
DOP deve essere quella tradizionale, tipica della zona, tale da conferire all’olio le specifiche,
caratteristiche qualitative ed in particolare i sesti di impianto e le forme di allevamento sono quelli
tradizionali in uso nella zona di produzione. Per i nuovi impianti i sesti consentiti saranno i
seguenti: 5 x 5; 5 x 6; 6 x 6; 6 x 7; 7 x 7, mentre sarà conservata la tipica forma di allevamento a
vaso basso.
La potatura, sarà manuale con la possibilità di utilizzare attrezzi pneumatici che agevolano le
operazioni. La difesa fitosanitaria consentita contro la mosca delle olive “Dacus oleae” e la tignola“Prais oleae” è attuata nel rispetto dei disciplinari per la lotta integrata della Regione Basilicata. La
lotta alle infestanti deve essere effettuata solo con le lavorazioni meccaniche ed è vietato l’uso del
diserbo chimico. La produzione massima di olive non può superare le otto tonnellate per ettaro. La
resa massima in olio non deve superare il 20% del peso del prodotto conferito. La raccolta deve
essere effettuata a partire dall’inizio dell’invaiatura, fino al 31 di dicembre. La raccolta deve essere
eseguita manualmente tramite brucatura e pettinatura, o meccanicamente con agevolatrici e
scuotitori: in ogni caso devono essere utilizzate le reti per agevolare la raccolta. Tuttavia è vietata la
raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. E’ vietato altresì
l’uso di cascolanti.
Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta in cassette di
plastica fessurate contenenti fino a Kg 25 di olive oppure in bins (cassoni di plastica fessurati
contenenti fino a 400 kg di olive), per permettere la circolazione dell’aria ed evitare danni alle
drupe. La fase di conservazione delle olive nel frantoio deve essere limitata il più possibile, non
superare le 24 ore e deve avvenire in modo da garantire l’aereazione delle olive.
Articolo 6.
Metodo di ottenimento
La zona di trasformazione delle olive e di imbottigliamento dell’olio comprende il territorio
riportato all’art 3. Per la molitura delle olive e l’estrazione dell’olio sono ammessi solo processi
meccanici e fisici; è vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali
l’uso del talco, non è consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione,
denominato metodo del ripasso. La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima di
27°C per una durata di 40 minuti al massimo. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di
adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive. L’olio deve essere
conservato nella zona di produzione, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture
interrate rivestite in acciaio inox, piastrelle in gres porcellanato, vetro o vernice epossidica. La
temperatura di conservazione non deve superare i 18° C e non deve scendere al di sotto di 10° C. La
commercializzazione deve avvenire in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacità non
superiore a cinque litri. Inoltre, il prodotto può essere confezionato in bustine monodose.
L’imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per garantire il controllo, la
rintracciabilità e per mantenere inalterate le qualità del prodotto, considerato che le condizioni
climatiche del luogo di condizionamento ed il trasporto del prodotto allo stato sfuso possono
modificare le caratteristiche organolettiche del prodotto, che durante il trasporto può facilmente
assorbire odori e sapori alterando quelle caratteristiche peculiari.
E’ consentito l’ottenimento dell’olio extravergine “Vulture” DOP con metodo biologico.
Articolo 7.
Legame
Nel Vulture l’olivo non è solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l’identità
paesaggistica ed ambientale del territorio, in quanto i sapienti olivicoltori hanno adeguato alle
piante le tecniche di coltivazione, traendo dall’olio qualità uniche ed apprezzate da sempre dai
consumatori più esigenti e proteggendo al contempo lo stesso territorio dalle calamità atmosferiche
da cui spesso, purtroppo è colpito. La coltivazione su terreni in pendenza, il numero di piante per
ettaro da 270 a 300, l’allevamento a vaso a due o più branche, la raccolta a mano con l’ausilio di
agevolatrici, il trasporto delle olive in contenitori fessurati, la coltivazione superficiale del terreno,
l’eliminazione delle erbe infestanti con la coltivazione del terreno e senza l’uso di diserbanti, la
potatura praticata ogni anno o al massimo ad anni alterni sono elementi specifici dell’olivicoltura
del Vulture.
Inoltre i contadini del Vulture hanno sempre coltivato insieme la vite e l’olivo, vino ed olio, infatti,
legati da relazioni intense e profonde, sono il binomio culturale e gastronomico della civiltà
mediterranea e si integrano come la notte ed il giorno.
Il vino “Aglianico del Vulture” e l’olio extravergine di oliva del Vulture hanno sempre avuto una
grande rilevanza nella storia economica e sociale di questi luoghi. Nell’ambito di una agricoltura
autarchica solo essi producevano reddito ed i contadini, per soddisfare una precisa domanda
mercantile, hanno affinato e consolidato i pregi del vino e dell’olio che così hanno conquistato una
vasta notorietà.
Il Monte Vulture è un vecchio vulcano inattivo che ha generato tutti i terreni su cui sono coltivati gli
olivi: questa è una situazione ottimale che conferisce caratteristiche specifiche all’olio prodotto
trattandosi di terreni ricchi di potassio, fosforo, calcio e magnesio che migliorano lo stato vegetativo
delle piante e, di conseguenza, la qualità dell’olio.
I terreni coltivati ad oliveti raggiungono la zona limite dove per altimetria e condizioni climatiche è
consentita la sopravvivenza dell’olivo: un clima più piovoso e freddo delle altre zone olivicole che
determina una maggiore quantità di polifenoli nell’olio.
La zona di produzione è dunque un territorio uniforme, per i terreni che sono tutti di origine
vulcanica, per la presenza di una varietà di olivo predominante, per un microclima e per le tecniche
di coltivazione omogenee.
In queste condizioni l’Olio Extravergine di Oliva “Vulture” DOP, assume caratteristiche uniche che
sono dovute all’ambiente geografico, comprendente fattori naturali ed umani.
Articolo 8.
Controlli
L’Olio Extravergine di Oliva “Vulture” DOP è controllato da un organismo di controllo
conformemente agli Artt. 10 e 11 del regolamento (CE) N.510/2006.
Articolo 9.
Etichettatura e logotipo
Sulle etichette devono essere chiaramente indicati:
– il nome “Vulture”, mentre al rigo sottostante “olio extravergine di oliva a denominazione di
origine protetta”, oppure “olio extravergine di oliva DOP”;
– il nome e cognome del produttore o la ragione sociale e la sede dello stabilimento di
imbottigliamento;
– la quantità di olio contenuta nel recipiente;
– la dicitura “Olio imbottigliato dal produttore all’origine”, oppure “olio imbottigliato nella zona
di produzione” , nel caso in cui l’imbottigliamento sia effettuato da terzi;
– la campagna olearia di produzione;
– la data di scadenza;
– lotto di produzione.
E’ vietato aggiungere alla denominazione di origine protetta qualsiasi termine relativo a menzioni
geografiche diverse da quella espressamente prevista.
E’ possibile l’utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purché non
siano tali da trarre in inganno il consumatore: la dimensione dei caratteri deve essere dimezzata
rispetto ai caratteri della denominazione “Vulture”.
E’ consentita la menzione che fa riferimento all’olio ottenuto con metodo biologico.
Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare: la denominazione protetta, il lotto, la
campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall’Organismo di controllo.
La denominazione “Vulture” dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:
– carattere: Korinna regular;
– corpo caratteri esterni: 24,3;
– colore carattere in primo piano: oro 872 U
– corpo caratteri interni: 17,9;
– colore caratteri in ombra: pantone 8580 cv;
– cornice colore: pantone 8580 cv
– Sono ammesse controetichette e collarini dei confezionatori.