Olio di oliva extravergine Valli Trapanesi DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta “Valli Trapanesi” è riservata all’olio extravergine di oliva
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine protetta “Valli Trapanesi” è riservata all’olio extravergine di oliva
ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cerasuola e
Nocellara del Belice in misura non inferiore all’80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà
presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
Articolo 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell’olio di oliva extravergine della denominazione di origine
protetta “Valli Trapanesi” devono essere prodotte, nell’ambito della provincia di Trapani, nei
territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal
presente disciplinare di produzione, che comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni: Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice,
Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Petrosino, Poggioreale, Salemi, San Vito Lo Capo,
Trapani, Valderice, Vita. La zona predetta è delimitata in cartografia: 1:25.000.
Articolo 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche
della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale o derivanti da
argille scagliose, si classificano come regosuoli, suoli bruni, suoli alluvionali, vertisuoli terre rosse,
con tessitura che va dal sabbioso al medio impasto tendente all’argilloso. I sesti di impianto, le
forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. La produzione massima di
olive/Ha non può superare kg. 8.000 per ettaro negli oliveti specializzati. Anche in annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata
cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato La
raccolta delle olive viene effettuata nella fase della seminvaiatura e non protrarsi oltre il 30
dicembre di ogni campagna oleicola. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata
secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
Articolo 5.
Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito
dell’area territoriale delimitata nel precedente art. 3. La raccolta delle olive destinate alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Valli Trapanesi”
può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. La resa massima di olive in olio non può
superare il 22%. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a
produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta “Valli Trapanesi” all’atto deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: verde con eventuali riflessi giallo oro;
- odore: netto di oliva con eventuali toni erbacei;
- sapore: di fruttato con sensazione leggera di piccante e di amaro;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente a grammi 0,5 per 100
grammi di olio;
- punteggio minimo al Panel test: > = 6,5;
- numero perossidi: < = 10 MeqO2/kg
- K 232: < = 2,20
- K 270: < = 0,15
- Delta K: < = 0,005
- Acido linoleico:< = 12%
- Acido linolenico: < = 0,8%
- Acido oleico: > = 70%
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E. In ogni
campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo
numero di campioni rappresentativi dell’olio a denominazione di origine protetta “Valli Trapanesi”
da utilizzare come standard di riferimento per l’esecuzione dell’esame organolettico. È in facoltà
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati,
ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente
caratterizzare l’identità della denominazione.
Articolo 7.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine,
scelto, selezionato, superiore. È vietato l’uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche
comprese nell’area di produzione di cui all’art. 3. È tuttavia consentito l’uso di nomi, ragioni
sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di
oli a denominazione di origine protetta. L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa
oleicola situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima. Il nome della denominazione di origine
protetta “Valli Trapanesi” deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente
distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. I recipienti in cui è
confezionato l’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta “Valli Trapanesi” ai
fini dell’immissione al consumo devono essere in vetro o in banda stagnata di capacità non
superiore a litri 5. È obbligatorio indicare in etichetta l’anno della campagna oleicola di produzione
delle olive da cui l’olio è ottenuto.