Olio di oliva extravergine Terre d'Otranto DOP
Consorzio di tutela DOP Terra d'Otranto - www.oliodopterradotranto.it
Articolo 1.
(denominazione)
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di oliva
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
(varietà di olivo)
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di oliva
ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di
Nardò e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per almeno il 60%.
Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.
Articolo 3.
(zona di produzione)
1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva, di cui
all’art. 1, comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche
qualitative previste nel presente disciplinare di produzione, compresi nell’intero territorio
amministrativo delle provincie di Lecce e nel territorio della provincia di Taranto con
l’esclusione dei seguenti Comuni: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano,
Mottola, Massafra, Crispiano, Statte e la porzione del Comune di Taranto censita al catasto con
la lettera A nonché, nei seguenti Comuni della provincia di Brindisi: Brindisi, Cellino S. Marco,
Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San
Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna.
La zona geografica sopracitata si estende ad arco insinuandosi fra i mari Jonio ed Adriatico,
dalle Murge tarantine e dalle estreme pendici brindisini delle Murge di Sud-Est, per il tavoliere
di Lecce, per finire nelle Serre, alla confluenza dei due mari.
Articolo 4.
(caratteristiche di coltivazione)
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell’olio extra
vergine di oliva di cui al’art. 1, devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,
comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui
terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed
estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle
terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
tradizionalmente usati, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
E’ consentita una densità massima di 400 piante per ettaro.
2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione
di origine, di cui all’art.1, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.
3) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art.1 non può superare Kg. 12.000 per
ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.
4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata
cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
Articolo 5.
(modalità di oleificazione)
1) La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione diorigine controllata “Terra d’Otranto” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 1
dell’art.3.
2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione
di origine di cui all’art.1 deve avvenire direttamente dalla pianta.
3) Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art.1 sono ammessi soltanto i processi
meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento dioli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
4) Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.
Articolo 6.
(caratteristiche al consumo)
1) All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata “Terra d’Otranto” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi:
odore: di fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di oliva al giusto
grado di maturazione con leggera sensazione di foglia;
sapore: fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) con sensazione di
oliva al giusto gradi di maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a
seconda dell’epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori superiori allo 0 e fino a 6).
Inoltre, a seconda dell’epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le
sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo/carciofo/cicoria per l’Ogliarola,
oppure pomodoro/frutta di bosco per la Cellina.
Acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100
grammi di olio;
numero di perossidi: <= 14 Meq O2
K232 : <= 2,20
K270: <= 0,170
Acido linoleico: <= 13%
Acido linolenico: <= 0,8
Acido oleico :> = 70%
Valore del campesterolo: <= 3,50
Trinoleina: <= 0,30
Articolo 7.
(designazione e presentazione)
1) Alla denominazione di origine controllata di cui all’art.1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compreso
gli aggettivi: “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”.
2) E’ consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano
significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3) L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento
al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o
nell’impresa olivicola situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato
ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se
l’oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell’aienda medesima.
4) Le operazioni di confezionamento dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all’art.1 devono avvenire nell’ambito della zona geografica delimitata al punto
1 dell’art.3.
5) L’uso di altre indicazioni geografiche riferiti a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l’olio
effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati
per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all’art.1.
6) Il nome della denominazione di origine controllata di cui all’art.1 deve figurare in etichetta con
caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta
e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di
essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente
legislazione.
7) L’olio extravergine di oliva di cui all’art.1 deve essere immesso al consumo in recipienti in
vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.
8) E’ obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.