Olio di oliva extravergine Penisola Sorrentina DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" è riservata all'olio di oliva
extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2.
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine controllata "Penisola Sorrentina" deve essere ottenuta dalle
seguenti varietà di olivo presenti negli oliveti: Ogliarola o Minucciola per almeno il 65%;
Rotondella , Frantoio, Leccino, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 35%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non superiore al 20%.
2. L'introduzione di nuove varietà nei nuovi impianti è ammessa dalla Regione Campania a
condizione che le medesime non alterino le peculiari caratteristiche del prodotto.
Articolo 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di
origine controllata "Penisola Sorrentina" devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di
Napoli, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello
qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. Tale zona, riportata in apposita
cartografia, comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Gragnano, Pimonte,
Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant’Agnello, Massa Lubrense,
Vico Equense, l'isola di Capri ed Anacapri, nonché parte del territorio del comune di
Castellammare di Stabia.
La zona predetta è così delimitata:
da una linea che, partendo dalla confluenza dei confine comunale di Gragnano con la strada
statale che congiunge i centri di Castellammare e Gragnano, segue la strada statale predetta in
direzione Castellammare fino all'incrocio con il viale delle Terme, che percorre fino alla
confluenza con salita Santa Croce; segue quest'ultima fino ad incrociare via Raffaele Viviani
che percorre fino a raggiungere il mare Tirreno. La linea segue il confine della provincia di
Napoli, prima in direzione sud-ovest, fino a Punta Campanella, e poi, in direzione nord-est, fino
ad incrociare il confine nord del comune di Agerola che segue in direzione nord-est, fino ad
intersecare nuovamente il confine provinciale, che segue in direzione nord-est, inglobando per
intero i comuni di Pimonte, Gragnano, Casola di Napoli, e Lettere. La linea, giunta al confine
del comune di Sant'Antonio Abate, segue nell'ordine, i confini nord dei comuni di Lettere,
Casola e Gragnano, fino a ricongiungersi al punto di partenza.
Articolo 4.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e
caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le
specifiche caratteristiche. Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona
di cui al precedente art.3, i cui terreni siano di origine dolomitica, frammisti a materiale
piroclastico incoerente quale ceneri, lapilli e pomici, permeabili e ben dotati di elementi nutritivi
quali potassa, fosforo, ferro, magnesio e calcio.
2. I sesti di impianto le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli
generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
3. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato.
4. La produzione massima di olive non può superare Kg 9.000 per ettaro negli oliveti
specializzati. La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.
5. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso
accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra
indicato.
6. La raccolta delle olive è effettuata entro 31 dicembre di ogni anno.
7. In presenza di particolari andamenti stagionali la raccolta può essere protratta con
specifico atto deliberativo della Regione Campania, sentito il Consorzio di tutela, al 30 Gennaio
di ogni campagna oleicola.
8. La denuncia delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal
decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
9. Alla denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione del prodotto, il
richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei prodotti olivicoli ai
sensi dell'art.5, punto 2, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la
produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare
di produzione.
Articolo 5.
Modalità di oleificazione
1. Le operazioni di oleificazione e di confezionamento dell'olio devono essere effettuate
nell'ambito dell'intera area territoriale dei comuni indicati nel precedente art.3.
2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata “Penisola Sorrentina” deve avvenire direttamente dalla
pianta a mano o con mezzi meccanici.
3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a
produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie dei\
frutto.
4. Le olive devono essere molite entro il secondo giorno della raccolta.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata “Penisola
Sorrentina” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo paglierino più o meno intenso;
odore: di fruttato;
sapore: fruttato con media o debole sensazione di amaro e leggero sentore di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,80
per 100 grammi di olio;
numero perossidi: ≤ 12 MeqO2/kg;
K232: ≤ 2,20;
acido linoleico: ≤ 12,00%;
polifenoli totali: ≥ 60 ppm.
2. Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla
attuale normativa U.E.
3. In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali
un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata “Penisola Sorrentina” da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame
organolettico.
4. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta
degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.
Articolo 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di cui all'art.1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine,
scelto, selezionato, superiore, genuino.
2. È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese
nell'area di produzione di cui all'art.3.
3. È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente sui nomi geografici ed in
particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine
controllata.
4. L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento
nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate
nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con
olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento
sono avvenuti nell'azienda medesima.
5. Il nome della denominazione di origine controllata “Penisola Sorrentina” deve figurare
in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che
compaiono in etichetta.
6. I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine “Penisola Sorrentina” ai fini
dell'immissione al consumo devono essere in vetro o banda stagnata di capacità non superiore
a litri 5.
7. È obbligatoria l’indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione
delle olive da cui l'olio è ottenuto.