Olio di oliva extravergine Monte Etna DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Monte Etna» e' riservata
all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta «Monte Etna» e' riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varieta' di olivo «Nocellara Etnea» presente negli oliveti in misura non inferiore al
65%. Possono concorrere le varieta' presenti nella zona, la «Moresca», la «Tonda Iblea», la «Ogliarola Messinese», la «Biancolilla», la «Brandofino» e «L'Olivo di Castiglione», in
percentuali variabili e fino al limite massimo del 35%.
Articolo 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta
di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio
amministrativo della regione Siciliana, i territori olivati dei sotto
elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di
produzione.
Provincia di Catania:
Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo,
Castiglione di Sicilia, Maletto, Maniace, Motta S. Anastasia,
Paterno', Ragalna, Randazzo, Santa Maria di Licodia, San Pietro
Clarenza.
Provincia di Enna:
Centuripe.
Provincia di Messina:
Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone, Santa Domenica
Vittoria.
In particolare la zona e' cosi' delimitata in cartografia
1:25000:
da una linea che partendo, a sud della zona interessata, dal
punto d'incrocio della strada che collega la s.s. n. 121 al centro
abitato di Motta S. Anastasia, segue il limite occidentale di tale
centro abitato per proseguire, in direzione sud-ovest, lungo la
strada che conduce da Motta S. Anastasia alla stazione ferroviaria di
Rotondella; da qui prosegue, in direzione nord, fino alla curva di
livello quota 100 m s.l.m., segue tale curva di livello, sempre in
direzione nord, fino a Ponte la Barca per continuare ancora nella
medesima direzione lungo il fiume Simeto fino al Ponte di
Pietralunga, oltrepassa il ponte di contrada Pietralunga, seguendo il
fiume Simeto sempre in direzione nord, attraversa le contrade Piano
Mandarano, Cavalera, Piano Trinita' e Piano d'Aragona; continua,
quindi, ancora verso nord, lungo il fiume Simeto fino al ponte della
s.s. n. 120 (Ponte Bolo). Da qui la linea continua in direzione est
lungo la s.s. n. 120, poi lungo il Vallone della Gurrida fino al
fiume Alcantara, segue il corso del detto fiume (direzione nord) per
mt 800, si distacca dal corso del fiume in direzione est per mt 400
fino alla condotta idrica S. Giacomo, segue la traccia della condotta
S. Giacomo (direzione sud) per mt 650 fino alla s.s. n. 116, fino al
ponte S. Giuliano, da qui riprende il fiume Alcantara fino al
torrente Favoscuro, da dove prosegue, in direzione est, attraversando
le contrade Feudo Amato, Rocca Pizzicata, Rustica, Serra Bardella,
Pecoraro e Buon Vassallo, tutte comprese fra il torrente Favoscuro ed
il monte Passo Mojo; da qui continua in direzione est attraversando
le contrade situate fra il monte Passo Mojo e il torrente
Fondachello. Qui riprende il fiume Alcantara, seguendone il corso in
direzione sud-est fino ad immettersi sulla strada che collega la
stazione ferroviaria di Castiglione di Sicilia con la s.s. n. 120 che
segue, in direzione sud, lungo il confine occidentale dello stesso
comune, prosegue in direzione sud sulla s.s. n. 120, che abbandona
nei pressi di Catena per continuare, ancora verso sud, fino alla
curva di livello quota 1000 m s.l.m., da dove prosegue, prima in
direzione ovest fino ai pressi del comune di Maletto, e poi in
direzione sud, lungo la stessa curva di livello, fino alla localita'
Maugeri, da dove prosegue ancora in direzione sud, lungo il confine
est del comune di Belpasso e di S. Pietro in Clarenza, quindi
continua, in direzione sud-ovest, lungo il confine est del comune di
Camporotondo Etneo, fino ad incrociare la s.s. n. 121 che segue fino
alla stazione di Belpasso; da qui prosegue, in direzione nord, lungo
il confine sud dello stesso comune fino a Pozzo Acque Sorrentine;
quindi percorre, in direzione sud-ovest, la strada che collega Pozzo
Acque Sorrentine con la s.s. n. 121 nel punto dove la delimitazione
ha avuto inizio.
Articolo 4.
Caratteristiche di coltivazione
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di
origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali
e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive
ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti,
compresi nella zona di produzione descritta all'art. 3 caratterizzata
da un clima generalmente mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con
estati lunghe e siccitose e concentrazioni della piovosita' nel
periodo autunnale ed invernale, posti a quote comprese tra 100 e
1000 m s.l.m., i cui terreni, di origine vulcanica, con substrato
geologico formato da rocce eruttive risalente al Mongibello antico e
al Mongibello recente, presentino una tessitura sabbiosa con
abbondante scheletro.
2) I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
3) La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata
secondo le modalita' definite dai programmi di lotta guidata.
4) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 deve essere effettuata a partire dall'invaiatura e
protrarsi non oltre la seconda decade di gennaio, in considerazione
della diversa altitudine del territorio.
5) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Monte Etna» non puo' superare kg 10.000 per ettaro per gli
impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non puo'
superare il 20%.
6) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra'
essere riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione
globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
7) I produttori di olive sono tenuti ad iscrivere il proprio
oliveto in un apposito elenco, attivato ed aggiornato dalla struttura
di controllo debitamente autorizzata ai sensi della normativa
vigente.
Articolo 5.
Modalita' di oleificazione
1) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Monte Etna» comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.
2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 avviene direttamente dalla pianta per pettinatura a mano
delle chiome o con l'ausilio di macchine agevolatrici e di reti di
raccolta, al fine di evitare che le olive, appena raccolte, possano
mescolarsi con quelle gia' a terra da tempo; non e' ammessa la
bacchiatura dei rami e l'uso di prodotti di abscissione.
3) Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di
molitura in recipienti rigidi ed aerati, disposte in strati sottili
ed in locali che garantiscano condizioni di bassa Umidita' Relativa
(50/60%) e temperature massime di 15° C. Il periodo di conservazione
in azienda o in frantoio non potra' comunque superare le 48 ore dalla
raccolta.
4) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 sono ammessi
soltanto i processi meccanici, in particolare la molitura avviene
mediante l'uso di macine in pietra (rappresenta il sistema piu'
antico) e di frangitori meccanici. Le operazioni di molitura sono
precedute dalla separazione delle foglie mediante aspiratrici, da un
accurato lavaggio delle olive in corrente di acqua e dal passaggio
delle olive su griglie vibranti per l'allontanamento dell'acqua e di
eventuale residui di foglie e corpi estranei. La gramolatura e'
effettuata nel rispetto dei tempi e delle temperature. La permanenza
della pasta di olive nella gramola varia in funzione del grado di
maturazione dei frutti da 15 a 40 minuti, mentre la temperatura
dell'acqua nell'intercapedine esterna della gramolatrice deve
garantire che la pasta di olive in lavorazione non superi i 28-30° C.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine protetta «Monte Etna», deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo oro con riflessi verdi;
odore: di fruttato leggero;
sapore: fruttato con sensazione leggera di amaro e piccante;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 7;
numero perossidi: < = 12meqO2/kg;
K232: < = 2,20;
K270: < = 0,15;
acido linoleico: < = 12,50 %;
acido linolenico: < = 0,9%;
Delta K: < 0,005.
Articolo 7.
Designazione e presentazione
1) Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».
2) E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione territoriale, nonche' il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e'
consentito solo se il prodotto stato ottenuto esclusivamente con
olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se
l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda
medesima.
4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito dei territori amministrativi della regione
Siciliana indicati all'art. 3.
5) L'uso di altre indicazioni geografiche, riferite a comuni,
frazioni, tenute, fattorie, da cui l'olio effettivamente deriva deve
essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli
utilizzati per la designazione della denominazione di origine
protetta di cui all'art. 1.
6) Il nome della denominazione di origine protetta di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed
indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla
vigente legislazione.
7) L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in
recipienti di capacita' non superiore a litri 5 e costituiti dai
seguenti materiali: vetro scuro, acciaio inox, lattina con banda
stagnata.
8) E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.