Olio di oliva extravergine Molise DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta “Molise” è riservata agli oli extravergine di oliva prodotti
nella zona definita nel successivo art. 3 e che rispondono ai requisiti e alle condizioni stabiliti dal
regolamento CEE n° 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Varietà di olivo
Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Molise” sono
utilizzate congiuntamente o disgiuntamente, per almeno l’80%, le drupe prodotte dalle seguenti
varietà considerate principali: Aurina (o Licinia), Gentile di Larino, Oliva nera di Colletorto, e
Leccino; il 20% è costituito congiuntamente o disgiuntamente da altre varietà coltivate nella
Regione tra le quali: Paesana bianca, Sperone di gallo, Olivastro Rosciola.
Articolo 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate all’ottenimento dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta “Molise”, comprende i territori dei comuni: Acquaviva
Collecroce, Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sannio, Boiano, Bonefro, Busso,
Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Cantalupo nel Sannio, Carpinone,
Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castelpetroso,
Castelpizzuto, Castelverrino, Castel S. Vincenzo, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola,
Cerro al Voltumo, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Colle d’Anchise, Colletorto, Colli al
Volturno, Conca Casale, Duronia, Ferrazzano, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Fossalto,
Frosolone, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Isernia, Larino,
Limosano, Longano, Lucito, Lupara, Macchia d’Isernia, Macchiagodena, Macchia Valfortore,
Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Miranda, Molise, Monacilioni, Montagano, Montaquila,
Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia,
Montenero Valcocchiara, Monteroduni, Montorio nei Frentani, Morrone nel Sannio, Oratino,
Palata, Pesche, Pescolanciano, Petacciato, Petrella Tifernina, Pettoranello del Molise,
Pietrabbondante, Pietracatella, Pietracupa, Pizzone, Poggio Sannita, Portocannone, Pozzilli,
Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccamandolfi, Roccasicura, Roccavivara,
Rocchetta al Volturno, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli
Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in
Pensilis, San Massimo, Santa Croce di Magliano, Sant’Agapito, Sant’Angelo Limosano, Sant’Elena
Sannita, Sant’Elia a Pianisi, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sepino, Sesto Campano, Spinete,
Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vastogirardi, Venafro,
Vinchiaturo idonei ad ottenere un prodotto con le caratteristiche qualitative previste nel presente
disciplinare.
Articolo 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni pedoclimatiche e di coltivazione degli oliveti destinati alla produzione di oli a
denominazione di origine protetta “Molise”, devono essere quelle tipiche del1e zone di produzione,
di cui all’art. 3. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, degli stessi
oliveti, devono essere quelli capaci di meglio valorizzare le caratteristiche qualitative degli oli. Le
olive devono essere sane, indenni da danni da attacchi parassitari e da quelli derivanti da avverse
condizioni climatiche (grandine, gelo, vento, etc.).
Nei trattamenti antiparassitari potranno essere impiegati solo prodotti che non lascino residui
nell’olio e comunque nei termini consentiti dalla legge. La raccolta delle olive deve essere effettuata
durante la fase dell’ invaiatura, che varia in funzione dell’andamento stagionale. Tale fase
tradizionalmente individuata nella zona di produzione come momento ideale per la raccolta, deve
essere necessariamente rispettata, in quanto è questa che unita alle caratteristiche pedoclimatiche
della regione, che conferisce all’olio del Molise quella tipicità peculiare, che lo contraddistingue. La
raccolta delle drupe deve essere effettuata per brucatura e/o con mezzi manuali tradizionali o con
mezzi meccanizzati, utilizzando tutti gli accorgimenti onde evitare il contatto delle olive con il
terreno. E’ vietato 1’uso di prodotti cascolanti. Le olive cadute a terra precedentemente la raccolta
non dovranno essere utilizzate per la produzione dell’olio a denominazione di origine protetta “Molise”. Il trasporto delle olive deve avvenire in modo idoneo ad evitare danni al frutto. Pertanto,
le olive dopo la raccolta dovranno essere riposte in contenitori rigidi, forati e sovrapponibili per
consentire un’adeguata aerazione. Le olive devono essere raccolte e molite entro 48 ore. La sosta
delle drupe in oleificio deve avvenire in contenitori rigidi e sistemati in locali ben aerati, freschi e
lontano da fonti di odori sgradevoli.
Articolo 5.
Produzioni e rese
La produzione massima di olive, riferita alla coltura specializzata e intensivi, destinata alla
produzione degli oli a denominazione di origine protetta “Molise”, non dovrà superare i 120
quintali per ettaro. Nel caso di oliveti tradizionali o promiscui invece, la quantità totale di olive
prodotte non deve essere superiore ad una media di 60 quintali per ettaro e quella media per pianta
non superiore a 60 chilogrammi. La resa massima delle olive in olio non dovrà essere superiore al
20%.
Articolo 6.
Modalità di oleificazione
Nella oleificazione delle olive destinate alla produzione di oli, di cui all’art. 1, sono ammessi
soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di oli esenti da alterazioni. La
gramolatura, a prescindere dal sistema di estrazione adottato, dovrà essere effettuata con acqua
termoregolata alla temperatura massima di 25° C. e per tempi compatibili ai sistemi di lavorazione.
Le operazioni di oleificazione delle olive, indirizzate alla produzione di olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta “Molise” sono effettuate in impianti di molitura posti nell’ambito
del territorio indicato all’art. 3. del presente disciplinare di produzione.
Art. 7. Caratteristiche al consumo
All’atto dell’immissione al consumo la denominazione di origine protetta “Molise”, risponde alle
seguenti caratteristiche:
- colore: giallo-verde;
- odore: fruttato da leggero a medio;
- sapore: fruttato, delicato sentore di amaro e di piccante;
- valore del panel test > 6,5
Caratteristiche fisico-chimiche, all’atto dell’imbottigliamento:
- acidità libera < 0,50%;
- numero di perossidi < 10 meq di ossigeno/Kg;
- K 232 < 2,00;
- acido oleico 70 - 80%;
- polifenoli totali (*) > 100 mg/Kg; (*) Espressi in acido Caffeico
Articolo 8.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine protetta “Molise” è vietata qualsiasi altra menzione aggiuntiva. E’
tuttavia consentito l’uso di menzioni geografiche aggiuntive veritiere, come nomi storicogeografici,
nomi di comuni, di frazioni, di tenute, di fattorie e di aziende, purché non abbiano
significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in
dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene descritta la denominazione di origine
protetta “Molise”. L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Molise”
prodotto nella zona di cui all’ Art. 3 deve essere immesso al consumo in recipienti e/o bottiglie di
capacità non superiore a 5 litri. Le operazioni di confezionamento degli oli a denominazione di
origine protetta” Molise” sono effettuate nell’ambito del territorio indicato all’art. 3. del presente
disciplinare di produzione. Sui recipienti e sulle bottiglie deve essere riportata la menzione:
“Molise” la dicitura “denominazione di origine protetta” ed inoltre la dicitura “olio confezionato dal
produttore all’origine” ovvero “olio confezionato nella zona di produzione”.