Olio di oliva extravergine Lametia DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta “Lametia” è riservata all’olio di oliva extravergine
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Varietà di olivo
La denominazione di origine protetta “Lametia” deve essere ottenuta dalla varietà di olivo Carolea
presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà in misura non
superiore al 10%.
Articolo 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell’olio di oliva extravergine della denominazione di produzione
dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Lametia” devono essere
prodotte, nell’ambito della provincia di Catanzaro, nei territori olivati della Piana di Lamezia Terme
idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente
disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti
comuni: Curinga, Filadelfia (in parte), Francavilla Angitola (in parte), Lamezia Terme (ex Nicastro,
Sambiese, S. Eufemia) Maida, S. Pietro a Maida, Gizzeria, Feroleto Antico e Pianopoli. Tale zona è
così delimitata in cartografia 1:25.000: da una linea che, partendo dal punto più a nord sul mar
Tirreno del confine comunale tra Gizzeria e Falerna, segue poi, in direzione est, il confine
settentrionale del comune di Lamezia (ex Sambiase, Nicastro e S. Eufemia) e prosegue, sempre
verso est, sul confine settentrionale del comune di Feroleto Antico, per discendere verso sud lungo
il confine di Pianopoli fino a raggiungere la confluenza dei comuni di Amato e Marcellinara
(esclusi dall’area) e Maida. Da questa confluenza prosegue verso sud-est lungo il confine
settentrionale del comune di Maida, dal quale percorre, proseguendo verso sud, il limite est
confinante con il Comune di Caraffa di Catanzaro (escluso dall’area) per ritornare verso ovest-sudovest
lungo il confine meridionale di Maida (attiguo a quelli di Cortale e Jacurzo esclusi dall’area)
fino ad incontrare il punto di confluenza dei confini comunali di Maida e S. Pietro a Maida. Di
quest’ultimo ne percorre il confine comunale esposto a sud-est per raggiungere il punto di incontro
con il territorio del comune di Curinga e discendere verso sud lungo il confine di levante e
meridionale dello stesso comune. Tale linea, nell’intercettare il confine settentrionale del comune di
Filadelfia, si dirige verso sud-ovest escludendo tutta la parte posta a sud del centro urbano dello
stesso comune, situata ad una altitudine di 554 metri s.l.m. Proseguendo verso ovest la linea
raggiunge il confine del comune di Francavilla Angitola; nel punto d’incontro con detto confine ne
percorre il limite di levante discendendo verso sud fino alla contrada Castellano. Da questa,
escludendone il territorio posto a sud, prosegue verso ovest seguendo il confine nord della contrada
Caredrande, fino a raggiungere il confine meridionale del comune di Francavilla. Da detto punto la
linea costeggia il limite meridionale del comune di Francavilla fino ad incontrare il limite est del
comune di Pizzo Calabro. Da questo incrocio risale verso nord sul confine comunale di ponente del
comune di Francavilla per ripiegare verso il mare ad ovest lungo il confine settentrionale del
comune di Pizzo Calabro fino a raggiungere, proseguendo verso nord, lungo la costa del mar
Tirreno, il punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.
Articolo 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche
della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale, siano costituiti
quasi esclusivamente da depositi continentali recenti ed attuali, porosi con permeabilità nell’insieme
elevata, con spessore profondo, o molto profondo, sabbiosi o di medio impasto. Per i nuovi impianti
sono da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono permeabili, profondi, sciolti o di
medio impasto provvisti di buone sistemazioni, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e
profonde. I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli
generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio. In
particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre
forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro. La produzione
massima di olive/ha non può superare i quintali 130 per ettaro negli oliveti specializzati. Per la
coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della regione Calabria accertano la produzione
massima di olive/ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata. Anche in annate eccezionalmente
favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purchè la produzione globale
non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato. La raccolta delle olive viene effettuata a
partire dall’inizio dell’ invaiatura e non si protrae oltre il 15 gennaio di ogni campagna oleicola. La
raccolta delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4
novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
Articolo 5.
Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito
dell’area territoriale delimitata nel precedente art. 3. La raccolta delle olive destinate alla
produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Lametia” può
avvenire con mezzi meccanici o per brucatura. La resa massima di olive in olio non può superare il
20%. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli
che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive
devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato. Le
olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta “Lametia” all’atto dell’immissione
al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da verde a giallo paglierino;
odore: di fruttato;
sapore: delicato di fruttato;
punteggio minimo al panel test: > o = 6,5;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi
di olio;
numero perossidi: < = 14,00 meq02/Kg;
K232: < = 2,00;
K270: < = 0,20;
polifenoli totali: > o = 170 mg/Kg
Altri parametri chimico fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale
normativa U.E. In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni
ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell’olio a denominazione di origine protetta “Lametia” da utilizzare come standard di riferimento per l’esecuzione dell’esame organolettico. E’
in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, sui richiesta degli
interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente
caratterizzare l’identità della denominazione.
Articolo 7.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine,
scelto, selezionato, superiore, genuino. E’ vietato l’uso di menzioni geografiche aggiuntive,
indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree
geografiche comprese nell’area di produzione di cui all’art. 3. E’ tuttavia consentito l’uso di nomi,
ragioni sociali, marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno l’acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zona di
produzione di oli a denominazione di origine protetta. L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il
riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o
nell’impresa oleicola situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima. Il nome della denominazione di origine
protetta “Lametia” deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio
contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso
delle indicazioni che compaiono in etichetta. L’olio extravergine di oliva a denominazione di
origine protetta “Lametia” deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o banda stagnata
di capacità non superiore a litri 5. E’ obbligatoria l’indicazione in etichetta dell’anno della
campagna oleicola di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.