Olio di oliva extravergine Laghi Lombardi DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di Origine protetta “Laghi Lombardi”, accompagnata da una delle seguenti
menzioni geografiche aggiuntive: “Sebino”, “Lario”, è riservata all’olio extravergine di oliva
rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Varietà di olivo
1. La denominazione di origine protetta “Laghi Lombardi”, accompagnata dalla menzione
geografica “Sebino” è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo
presenti negli oliveti: Leccino in misura non inferiore al 40%; Frantoio, Casaliva, Pendolino e
Sbresa, da solo o congiuntamente, in misura non superiore al 60%. Possono, altresì, concorrere altre
varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.
2. La denominazione di origine protetta “Laghi Lombardi”, accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva “Lario”, è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti
varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Frantoio, Casaliva e Leccino in
misura non inferiore all’80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in
misura non superiore al 20%.
Articolo 3.
Zona di produzione
1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui
all’art.1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative
previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo delle province
di Brescia, Bergamo, Como, Lecco. Tale zona, riportata in apposita cartografia, comprende il
territorio amministrativo dei seguenti comuni.
Provincia di Brescia: Darfo Boario Terme, Pisogne, Marone, Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano,
Iseo, Paratico, Provaglio d’Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Corte Franca Passirano Rodengo Saiano,
Gussago, Cellatica, Brescia, Cazzago, San Martino, Rovato, Coccaglio, Cologne, Erbusco, Adro,
Capriolo.
Provincia di Bergamo: Rogno, Costa Volpino, Lovere, Castro, Solto Collina, Riva di Solto,
Parzanica, Tavernola Bergamasca, Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara San Martino Foresto
Sparso, Villongo, Zandobbio, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello del Monte, Chiuduno,
Carobbio degli Angeli, Cenate Sopra, Scanzorosciate, Bergamo.
Provincia di Como: Gera Lario, Trezzone, Vercana, Domaso, Gravedona, Consiglio di Rumo,
Dongo, Musso, Pianello, del Lario, Cremia, Santa Maria Rezzonico Sant’Abbondio, Plesio,
Grandola, Menaggio, Griante, Tremezzo, Mezzegra, Lenno, Ossuccio, Sala Comacina, Colonno,
Argegno, Brienno, Laglio, Carate Uno, Moltrasio, Bellagio, Porlezza, Valsolda, Stazzona,
Germasino, Sorico.
Provincia di Lecco: Colico, Dono, Dervio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello del Lario,
Abbadia Lariana., Malgrate, Oliveto Lario, Galbiate.
2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta “Laghi Lombardi”, accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva “Sebino”, comprende, nell’ambito delle province di Brescia e Bergamo., l’intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni: Capriolo, Darfo Boario Terme, Pisogne, Marone,
Sale Marasino, Monte Isola, Sulzano, Iseo, Paratico, Provaglio d’ Iseo, Monticelli Brusati, Ome,
Corte Franca, Passirano, Rodengo Saiano, Gussago, Cellatica, Brescia, Cazzago San Martino,
Rovato, Coccaglio, Cologne, Erbusco, Adro, Rogno, Costa Volpino, Lovere, Castro, Solto Collina,
Riva di Solto, Parzanica, Tavernola Bergamasca, Predore, Sarnico, Viadanica, Adrara San Martino,
Foresto Sparso, Villongo, Zandobbio, Gandosso, Credaro, Castelli Calepio, Grumello, del Monte,
Chiudono, Carobbio, Degli Angeli, Cenate Sopra, Scanzorosciate, Bergamo.
3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta “Laghi Lombardi” accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva “Lario” comprende, nelle province di Como e Lecco, l’intero territorio amministrativo
dei seguenti comuni: Gera Lario; Trezzone, Vercana, Domaso, Gravedona, Consiglio di Rumo,
Dongo, Musso, Pianello del Lario, Cremia, Santa Maria Rèzzonico, Sant’Abbondio, Plesio,
Grandola, Menaggio, Griante, Tremezzo, Mezzegra, Lenno, Ossuccio, Sala Comacina, Colonno,
Argegno, Brienno, Laglio, Carate Uno, Moltrasio, Bellagio, Porlezza, Valsolda, Colico, Dono,
Dervio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello del Lario, Abbadia Lariana, Malgrate, Oliveto
Lario, Stazzano, Germasino, Galbiàte, Sorico.
Articolo 4.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine
di oliva di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque,
atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli
destinati alla denominazione di origine protetta di cui all’art. 1.
3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo collinari della, zona indicata al precedente art. 3 i
cui terreni sono sostanzialmente derivati dalla disgregazione chimico-fisica naturale o meccanica
indotta dei calcari a diversa composizione e struttura e dalla sedimentazione lenta dei materiali
disomogenei più minuti, separati per levigazione e flottazione e trasportati a valle negli slarghi delle
cerchie moreniche. Lo strato superficiale dì tali terreni ha dato origine a terre rosse, brune o grige,
con scheletro abbondante e vario nelle zone moreniche e con orizzonti pedologici più o meno
profondi.
4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione
di origine di cui all’art. i deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.
5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 non può superare Kg., 5000 per ettaro per
gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 19%. Anche in annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso accurata
cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.
6. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal
D.M. 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.
7. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di
idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle Associazioni dei
produttori olivicoli ai sensi dell’art. 5, punto 2 lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169,
comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata
dal disciplinare di produzione.
Articolo 5.
Modalità di oleificazione
1. La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Laghi Lombardi”, accompagnata dalla menzione geografica “Sebino”, comprende l’intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell’art. 3.
2. La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Laghi Lombardi”, accompagnata dalla menzione geografica “Lario”, comprende l’intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell’art. 3.
3. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione
di origine di cui all’art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
4. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro tre giorni dalla raccolta delle olive
5. Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1 sono ammessi soltanto i processi
meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di olii senza alcuna alterazione delle caratteristiche
qualitative contenute nel frutto.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
1. All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta “Laghi Lombardi”, accompagnata dalla menzione geografica “Sebino”, deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
colore: verde-giallo,
odore: di fruttato medio-leggero;
sapore: fruttato con leggera sensazione di amaro e piccante;
punteggio al Panel test: > = 7,00
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,55 per 100
grammi di olio;
numero perossidi: < = 12 MeqO2/Kg.
acido oleico: > = 76%
K 232: < = 2,00
2. All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta “Laghi Lombardi”, accompagnata dalla menzione geografica “Lario”, deve rispondere alle
seguenti caratteristiche
colore: verde-giallo;
odore: fruttato leggero;
sapore: fruttato leggero con eventuale presenza di leggera sensazione di amaro e piccante;
punteggio al Panel test: > = 7,0
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,50 per 100
grammi di olio;
numero perossidi: < = 12 MeqO2/Kg.
acido oleico: > = 76%
3) Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
4) In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un
congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all’art. 1 da utilizzare come standard di
riferimento per l’esecuzione dell’esame organolettico.
5) È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio
decreto i limiti analitici soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.
6) La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito
dell’espletamento della procedura prevista dal D.M. 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami
chimico-fisici ed organolettici.
Articolo 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”.
2. È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purchè non abbiano significato
laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento
al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa
olivicola situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione e il
confezionamento sono avvenuti nell’azienda medesima.
4. Le operazioni di confezionamento dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta di cui all’art. i devono avvenire nell’ambito della zona geografica delimitata al punto 1
dell’art. 3.
5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all’art. 1 del presente disciplinare, devono essere
riportate con dimensione non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la
denominazione di origine protetta “Laghi Lombardi”.
6. L’uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell’art. 1, punto 2 del D.M. 4 novembre
1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l’olio effettivamente deriva deve
essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della
denominazione di origine protetta di cui all’art. 1.
7. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 deve figurare in etichetta con
caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
8. L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 deve essere
immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.
9. È obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.