Olio di oliva extravergine Irpinia - Colline dell'Ufita DOP
Articolo 1.
Denominazione
La Denominazione di Origine Protetta «Irpinia - Colline dell'Ufita» è riservata all'olio di oliva
extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2.
Varietà di olivo e caratteristiche al consumo
La Denominazione di Origine Protetta «Irpinia - Colline dell'Ufita» è riservata all'olio di oliva
extravergine ottenuto dalle olive prodotte negli oliveti delle aziende all'interno del territorio
ricadente nel successivo art. 3 e composti, nell'ambito aziendale, dalle varietà:
- «Ravece» presente in misura non inferiore al 60%;
- «Ogliarola», «Marinese», «Olivella», «Ruveia», «Vigna della Corte» da sole o
congiuntamente in misura non superiore al 40%;
- eventualmente, «Leccino» e «Frantoio» in misura non superiore al 10%.
Caratteristiche al consumo:
L'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita»
all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da giallo paglierino a verde più o meno intenso.
Caratteristiche organolettiche:
Descrittore (Mediana*)
Difetti 0
Fruttato di oliva 3-6
Amaro 2-6
Piccante 2-6
Pomodoro 2-5
*CVr% minore o uguale a 20
Caratteristiche chimico-fisiche:
- acidità %: inferiore o uguale a 0,5;
- indice di perossidi meq O2/kg: inferiore o uguale a 10;
- spettrometria UV K232: inferiore o uguale a 2,2;
- spettrometria UV K270: inferiore o uguale a 0,2;
- spettrometria Delta K: inferiore o uguale a 0,01;
- polifenoli totali: superiore o uguale a 100 p.p.m.
Articolo 3.
Zona di produzione
La zona di produzione, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di
Avellino: 1-Ariano Irpino, 2-Bonito, 3-Carife, 4-Casalbore, 5-Castel Baronia, 6- Castelfranci,
7-Flumeri, 8-Fontanarosa, 9-Frigento, 10-Gesualdo, 11-Greci, 12-Grottaminarda, 13- Lapio,
14-Luogosano, 15-Melito Irpino, 16-Mirabella Eclano, 17-Montaguto, 18-Montecalvo Irpino,
19-Montefusco, 20-Montemiletto, 21-Paternopoli, 22-Pietradefusi, 23-San Nicola Baronia, 24-
San Sossio Baronia, 25-Sant'Angelo all'Esca, 26-Savignano Irpino, 27-Scampitella, 28-
Sturno, 29-Taurasi, 30-Torella dei Lombardi, 31-Torre le Nocelle, 32-Trevico, 33-Vallata, 34-
Vallesaccarda, 35-Venticano, 36-Villamaina, 37-Villanova del Battista, 38-Zungoli.
Articolo 4.
Origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i
prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l’iscrizione in appositi
elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
coltivazione, degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, nonché attraverso la
denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del
prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche,9 iscritte nei relativi elenchi, saranno
assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Articolo 5.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione
dell’olio a Denominazione di Origine Protetta, devono essere quelle specifiche della zona di
produzione e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le tradizionali
caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare.
Sono, pertanto, da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3, i
cui terreni derivano da substrati di origine calcarea, marnosa o argillosa, marnosa per i rilievi,
e da substrati alluvionali, sciolti, per i terreni pianeggianti.
2. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato, con l'utilizzazione di almeno l'85%
della varietà: «Ravece».
3. Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.
4. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che
risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. È consentita la pratica
dell'inerbimento.
5. Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente
siccitose è ammessa l'irrigazione di soccorso.
6. I trattamenti antiparassitari devono essere eseguiti nel rispetto del disciplinare di lotta
integrata emanati dalla regione Campania.
7. La raccolta delle olive deve essere effettuata manualmente o meccanicamente entro il 31
dicembre di ogni anno ad eccezione delle varietà «Marinese» e «Leccino» da raccogliere non
oltre il 10 novembre. La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di
macchine, a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul
terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti o altri sistemi di captazione, mentre è
vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È
vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti (cascolanti).
8. Il trasporto deve avvenire in cassette forate o, comunque, in contenitori rigidi, forati. È
fatto divieto assoluto, nel trasporto e nella conservazione delle olive, l'uso di sacchi di
qualsiasi materiale.
9. La produzione di olive non può superare i 60 kg a pianta. La resa massima di olio da olive
non può superare il 20% del peso di olive.
10. Le olive devono essere conservate presso il frantoio in locali areati, in recipienti rigidi e
forati, fino alla fase di molitura, che deve avvenire entro 48 ore dalla raccolta.
Articolo 6.
Modalità di oleificazione
1. Le operazioni di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine
Protetta «Irpinia Colline dell'Ufita» devono essere effettuate presso i frantoi localizzati entro il
territorio così come delimitato all'art. 3 del presente disciplinare.
2. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre
oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
3. È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso», è, inoltre, vietato il
ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di
estrazione.
Durante tale fase è altresì vietato l'uso del «talco».
4. Dopo l'estrazione l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox, o in cisterne di
terracotta con smaltatura per alimenti, perfettamente puliti ed in locali igienici.
5. È consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Irpinia Colline dell'Ufita» D.O.P. con
metodo biologico.
6. L'imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per garantire il controllo e la
rintracciabilità.
Articolo 7.
Struttura di controllo
L'olio «Irpinia - Colline dell'Ufita» D.O.P. per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare di produzione sarà controllato da un organismo autorizzato, in conformità all'art.
10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
Articolo 8.
Designazione, presentazione e confezionamento
1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compreso gli aggettivi:
tipo fine, scelto, selezionato, superiore, genuino e similari.
2. È consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, nonché il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa
olivicola situate nell'area di produzione, solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente
con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.
3. Il nome della Denominazione di Origine Protetta «Irpinia - Colline dell'Ufita» deve figurare
in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni
che in essa compaiono.
Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il logotipo descritto all'art. 10 ed il logo
comunitario della D.O.P.
4. I recipienti in cui è confezionato l'olio extravergine «Irpinia - Colline dell'Ufita» ai fini
dell'immissione al consumo devono essere: bottiglie di vetro scuro, ceramica e terracotta
smaltata o recipienti in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5, sigillati e provvisti
di etichetta.
5. Sono ammesse confezioni in bustine monodose di laminato metallico di alluminio ed idonei
materiali sintetici consentiti dalla legge, della capacità di 10 ml, recanti indicazioni previste
dalla normativa vigente più una numerazione progressiva attribuita dall'Organismo di
controllo.
Articolo 9.
Logotipo
L'etichetta dovrà riportare il logo della D.O.P. «Irpinia Colline dell'Ufita» come di seguito
descritto: il logo per l'olio extravergine di oliva è costituito da un fiore a 13 petali, tratto da
un decoro su ceramica arianese dipinto a mano, nei colori giallo - arancio - rosso - bruno -
marrone, che fa da corona circolare alla dicitura «Irpinia Colline dell'Ufita». Tale dicitura è
scritta con carattere «Post-Medieval» nella versione tipografica «Medium», in bianco
circolarmente, su fondo marrone scuro. Al centro della composizione, un cerchio bianco con
sottile bordo color arancio contiene in forma circolare la dicitura «OLIO EXTRAVERGINE DI
OLIVA D.O.P.», in nero su sfondo bianco, scritta in carattere «Rotis Semisans», nella versione
tipografica «Extra bold». Al centro, in nero, con la dicitura «RAVECE», in carattere manuale
tratto da un'antica forma di scrittura carolingia-beneventana. Sottostante al cerchio bianco,
sovrapposta inferiormente al fiore esterno, è inserita la sagoma dell'Italia con un pallino
marrone che identifica l'area dell'Ufita.
È consentito il riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.