Olio di oliva extravergine Collina di Brindisi DOP
Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Varietà di olivo
La denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo negli oliveti: Ogliarola per almeno il 70%, Cellina di Nardò, Coratina, Frantoio, Leccino, Picholine e altre varietà diffuse sul territorio presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura fino al 30%.
Articolo 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Brindisi, nei territori olivati idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
Tale zona comprende, in provincia di Brindisi, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Carovigno, Ceglie, Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, S.Michele Salentino, S.Vito dei Normanni, Villa Castelli.
La zona di produzione della denominazione d’origine controllata "Collina di Brindisi" riportata in cartografia 1:25.000, è così delimitata:
ad est dalla costa Adriatica
ad ovest dalla provincia di Taranto
a nord dalla provincia di Bari
a sud dalla restante parte della provincia di Brindisi.
Articolo 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
La reale di produzione della denominazione d’origine controllata dell’olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi" corrisponde all’ultimo tratto orientale dell’altopiano calcareo delle Murge, che degrada rapidamente a nord-est verso la fascia costiera, ed a sud discende gradatamente verso la pianura messapica, fra le province di Brindisi e di Lecce.
Sono pertanto da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni, posti entro un limite altimetrico di 143 m. s.l.m., sono classificati come calcarei, bianchi cristallini, del Cretaceo (terre rosse), ad eccezione della fascia costiera, caratterizzata da tufo calcareo con argille intercalate, del Pleistocene.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento compresi tra mt 5x5 e mt. 14x14, sono consentite altre forme di allevamenti per oliveti specializzati con una densità di impianto fino a 450 piante per ettaro.
La difesa fitosanitaria negli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità di lotta guidata.
La produzione massima di olive/Ha non può superare kg 15.000 per negli oliveti specializzati.
La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo relativo alla fase fenologica di invaiatura delle drupe e comunque entro il termine stabilito al punto 2 dell’art. 9 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n° 573, relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n° 169.
La raccolta delle olive deve avvenire direttamente dalla pianta con mezzi meccanici o per brucatura.
La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione.
Articolo 5.
Modalità di oleificazione
Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale delimitata nel precedente art.3.
La resa massima di olive in olio non può superare il 255.
Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato.
Le operazioni oleificazione devono essere effettuate entro le 48 ore dal conferimento delle olive al frantoio.
Articolo 6.
Caratteristiche al consumo
All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Collina di Brindisi" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio;
- sapore: fruttato con leggera percezione di piccante e di amaro;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5;
- numero perossidi: <=14 MeqO2/kg
- K 232: <=2,40
- K 270: <=0,160
- Acido linoleico: <=11%
- Acido linolenico: <=0,80
Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell’olio "Collina di Brindisi" da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l’identità della denominazione.
La designazione dell’olio alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.
Articolo 7.
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
È vietato l’uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell’area di produzione di cui all’art. 3.
È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno l’acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Colline di Brindisi" deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.
I recipienti in cui è confezionato l’olio extravergine di oliva "Colline di Brindisi" ai fini dell’immissione al consumo devono essere in vetro o in lamina metallica stagnata di capacità non superiore a litri 5.
È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.